CCNL della Dirigenza: rinnovo; Concorso Ordinario Infanzia/Primaria: Informativa; Vincolo 36 mesi di contratto: abolizone; Informazioni INPS

Notiziario del 29 novembre

TRATTATIVE ALL’ARAN PER IL RINNOVO DEL CCNL DIRIGENZA AREA ISTRUZIONE E RICERCA:            il punto della situazione

Si è svolto ieri 28 u.s., all’ARAN , l’ottavo incontro dedicato alle trattative per il rinnovo del CCNL DIRIGENZA dell’area istruzione e ricerca .

Per l’Aran era presente il presidente Gasparrini ed il dott. Mastrogiuseppe . Il presidente ha subito chiarito che l’Aran non è ancora in grado di fornire assicurazioni circa l’entità delle risorse disponibili per gli incrementi stipendiali in grado di garantire l’ equiparazione della parte fissa della retribuzione di posizione a quella delle altre dirigenze.

La discussione poi si è aperta con l’intervento del dott. Mastrogiuseppe che ha illustrato la nuova proposta in tema di responsabilità disciplinare, chiarendo che il testo è stato rielaborato recependo alcune delle proposte emerse al tavolo. In particolare sono state accolte alcune richieste dello SNALS Confsal in ordine alla possibilità di tutelare maggiormente i dirigenti scolastici in caso di procedimento disciplinare ed in particolare sul meccanismo automatico del licenziamento in caso di recidiva .

E’ stata recepita l’indicazione di limitare gli obblighi relativi alla sicurezza ed agli infortuni alla responsabilità gestionale ed organizzativa .

Le discussione è proseguita sull’articolato dedicato agli aspetti economici, sui quali gravano ancora le incertezze sulle risorse disponibili e sulla loro esigibilità nel periodo di vigenza del prossimo contratto . Lo Snals ha proposto di rinviare alla contrattazione integrativa nazionale la determinazione dei compensi relativi alla retribuzione di risultato, escludendo l’obbligo del richiamo assoluto alla differenziazione sostanziale ed alla graduazione della prestazione dirigenziale. A tal proposito lo Snals Confsal ha già inviato all’ARAN una nota formale con la richiesta di riscrittura delle disposizioni comuni in materia di trattamento economico ed in particolare di quelle relative alla retribuzione di risultato.

Lo Snals Confsal ha chiesto infine la fissazione di un termine per la definizione della questione economica, decorso il quale avvieremo la proclamazione dello stato di agitazione della categoria non escludendo ulteriori azioni più incisive di lotta .

Il prossimo incontro ci sarà il 13 dicembre.

Vi terremo costantemente aggiornati sull’evoluzione delle trattative .

Al termine dell’incontro lo SNALS e le altre organizzazioni sindacali presenti al tavolo delle trattative hanno condiviso e sottoscritto il seguente comunicato:

“Al termine dell’incontro del 28/11/2018 per il rinnovo del CCNL dell’area dirigenziale istruzione e ricerca la parte sindacale esprime unanimemente il più profondo disappunto per la mancata certificazione delle risorse relative al FUN 2017/2018, indispensabili per la chiusura positiva della trattativa.

Chiede pertanto che tale incertezza sia rimossa entro la data della prossima riunione fissata per il 13 dicembre”.

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CONCORSO ORDINARIO SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA: Informativa

Nei gg scorsi si è tenuto al Ministero, presso la Direzione Generale del Personale, l’incontro di informativa sul prossimo concorso ordinario per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria.

L’Amministrazione ha informato che il concorso sarà biennale, verrà bandito a livello regionale per un totale di 10.183 posti e sarà bandito solo nelle Regioni che presentano disponibilità di posti nonché GM 2016 esaurite o con scarsa capienza.

I requisiti di accesso saranno quelli gli stessi del concorso straordinario ossia diploma magistrale, liceo socio-psico pedagogico e diploma sperimentale ad indirizzo linguistico conseguiti entro l’a.s.2001/02 ovvero la laurea in Scienze della Formazione o analogo titolo estero equipollente.

Per i posti di insegnamento sul sostegno è richiesta la specializzazione.

La bozza del D.M. prevede che l’Amministrazione, nel caso in cui le domande di partecipazione a livello regionale siano superiori a tre volte il numero dei posti, possa far sostenere una prova pre-selettiva.

La procedura prevede una prova scritta ed una prova orale.

Per quanto riguarda la tabella di valutazione dei titoli lo SNALS e tutte le OO.SS. hanno richiesto un adeguato riconoscimento al possesso  della laurea in SFP.

Il D.M. sarà trasmesso al CSPI per il prescritto parere.

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ATTI PARLAMENTARI: DDL 355 – ABOLIZIONE DEL VINCOLO DI TRENTASEI MESI PER SUPPLENTI – NELLA GIUSTA DIREZIONE – LETTURA E RIFLESSIONI DELLA PROPOSTA DI LEGGE

È in discussione, per la sua approvazione, alla VII Commissione del Senato, la proposta di legge relativa alla modifica del comma 131 della legge detta” Buona Scuola” in materia di contratti a tempo determinato del personale docente sulla scia di quanto stabilito nel Decreto Dignità.

Eliminare questa clausola che impedisce a chi ha lavorato per tre anni di continuare a lavorare con gli incarichi annuali e che aggira la normativa europea che pone un limite ai contratti a termine è assolutamente la giusta direzione, condivisa ampiamente dallo Snals. Infatti se un contratto è reiterato per più di tre annualità questa è la prova che quel rapporto di lavoro va convertito in un posto a tempo indeterminato.

La norma in oggetto, secondo la ratio del legislatore dell’epoca, non doveva costituire un problema, stante la regolarità dei concorsi e quindi le assunzioni in ruolo che sarebbero avvenute con continuità. Ma la realtà si è rivelata diversa e tale norma, nella sua definizione così come è rischia di lasciare senza lavoro numerosi docenti, con la perdita inevitabile del bagaglio di esperienza maturato negli anni.

La relazione dell’on. Barbaro espone con chiarezza le innumerevoli criticità di tale norma evidenziando la profonda ingiustizia di trattamento in essa contenuta perché costituisce l’esatto contrario di quanto indicato da tempo dall’Unione Europea: i tre anni di servizio a tempo determinato su posto vacante vanno considerati come soglia da valutare per l’assunzione a titolo definitivo e non come blocco da imporre per scongiurare questo diritto.

Come riportato nella relazione, infatti, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, (attuativo della direttiva 1999/ 70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999), qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.

Su questi temi sono state discusse petizioni presso il Parlamento europeo e presentato un reclamo al Consiglio d’Europa; di recente è stata assunta la decisione di rivolgersi anche alla Corte europea dei diritti dell’uomo, proprio per consentire la stabilizzazione di tutto il personale docente scolastico con più di trentasei mesi di servizio svolto. La sentenza della Corte di giustizia europea assume importanza decisiva in quanto certifica che l’Italia ha abusato della reiterazione di contratti a tempo determinato del personale scolastico senza che siano stati previsti meccanismi di tutela dei lavoratori. Va precisato però che i trentasei mesi di servizio su posto vacante e disponibile devono essere stati prestati esclusivamente in una scuola statale; sono escluse le paritarie.

La proposta di legge del DDL 355 contiene due articoli. L’art. 1 si declina in tre commi: 131, 131 bis e 131 ter:

Nel comma 131 viene espressamente stabilito che se i docenti, il personale educativo e ATA hanno lavorato per più di tre anni con contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili hanno diritto ad essere stabilizzati con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Al capoverso 131-bis si stabilisce che alla scadenza del terzo anno di servizio, ai docenti, al personale educativo e ATA è attribuita la precedenza per la stipula di contratti a tempo indeterminato, nell’ambito delle graduatorie in cui risultino inseriti.

Il capoverso 131-ter inserisce una clausola di salvaguardia per tutti quegli insegnanti, quel personale educativo e ATA che, allo scadere dei tre anni di servizio, si trovino nell’impossibilità di conseguire la stabilizzazione a causa di carenza di posti.

Viene precisato nel disegno di legge che la norma tutela esclusivamente coloro che hanno maturato i tre anni di servizio su posto vacante e disponibile (destinatari della disposizione recata dall’articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, attuativo della citata direttiva 1999/70/CE) e non anche coloro che hanno prestato servizio per lo stesso periodo di tempo su posti meramente disponibili (non vacanti nell’organico di diritto, disposto con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, concertato con il Ministro dell’economia e delle finanze e approvato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri) o in supplenze temporanee. In tali ultime due ipotesi infatti, pur verificandosi di fatto la stessa evenienza («servizio prestato per 36 mesi anche non continuativi»), diversa ne è la causale. Nel caso dei posti vacanti e disponibili ricorre infatti la fattispecie prevista analiticamente dalla direttiva 1999/70/CE, nel caso dei posti disponibili in via di mero fatto o delle supplenze temporanee su posti di titolari assenti lo strumento del contratto a tempo determinato è invece utilizzato nel modo corretto (sono posti la cui esistenza è limitata all’anno scolastico o a un termine ancora più breve, legato al ritorno in servizio del titolare) e quindi non ricorrono gli estremi della tutela della direttiva europea.

L’abolizione del comma 131, secondo lo Snals è un primo passo: è un provvedimento che deve essere accompagnato da un solido e prolungato piano di assunzioni, misura imprescindibile per dare risposta ai tanti lavoratori docenti, educatori e ATA che da anni, con il proprio lavoro, danno un contributo fondamentale al funzionamento della scuola pubblica.

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ABOLIZIONE CHIAMATA DIRETTA E TITOLARITA’ SU AMBITO: iter legislativo in corso

Alla VII Commissione del Senato (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) é in atto, in sede redigente, la discussione sulle proposte di legge contenute nei DDL 753, 763, ed 880 (quest’ultimo non ancora in esame) relative alle modifiche dell’art. 1 della legge 107/2015 per l’abolizione della chiamata diretta e le modifiche degli ambiti territoriali.

L’evidenza del fallimento della riforma contenuta nella c.d. legge della “Buona Scuola” è stata già palesata nell’accordo sottoscritto il 26 giugno 2018 tra il Miur e le OO.SS., con il quale è stato deciso di non effettuare la chiamata diretta in attesa della revisione normativa della materia. E’, dunque, assolutamente necessario che la cancellazione di tale istituto avvenga anche attraverso intervento normativo e per questo motivo poniamo l’accento sull’ iter parlamentare in corso.

Nella relazione preliminare alla presentazione del testo di legge del DDL 753, a cura del senatore Barbaro,  vengono evidenziati gli aspetti critici dell’attribuzione dell’incarico triennale (detta comunemente “chiamata diretta”),  da parte del Dirigente Scolastico, ai docenti titolari sull’ambito territoriale,  dopo l’esame del curriculum del docente neoassunto.

Gli elementi di maggiore criticità indicati nella relazione parlamentare sono i seguenti:

1. – La coesistenza irrazionale, nell’ambito della stessa scuola, di docenti con status giuridico diverso: docenti titolari di scuola e per questo inamovibili fino al pensionamento, e docenti titolari di ambito, con contratto a termine;

2. – La creazione di una fittizia “titolarità di ambito”, in quanto si tratta dell’unica istituzione a cui possono approdare tutti i nuovi docenti di ruolo, senza che vi sia però un gestore del personale munito di  potere organizzatorio  in merito all’utilizzo del medesimo personale;

3. – La presenza di un istituto giuridico non applicabile in misura uguale alla totalità dei soggetti interessati: ne sono esclusi (giustamente) coloro che godono della tutela della legge 104/92 ed i docenti che non vengono prescelti da nessuna scuola e quindi assegnati in seguito ed in surroga dagli uffici territoriali del MIUR;

4. – La durata della procedura di espletamento della c.d. “chiamata diretta” che occupa un arco temporale troppo lungo che comprime inevitabilmente le altre procedure connesse all’apertura dell’anno scolastico, causando così inevitabili rallentamenti e disfunzioni;

5. – Il dato statistico delle percentuali di “chiamata diretta” nei due anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 che è talmente basso da far intendere il non gradimento del ricorso a tale istituto dalla maggior parte delle scuole.

Nel DDL 753, tra le modifiche proposte all’art. 1 della L. 107/2015, riportiamo l’inserimento dell’art. 73 bis che recita:

“ Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 31 dicembre 2018 assume dalla stessa data la titolarità presso la scuola, appartenente all’ambito territoriale medesimo , in cui presta servizio su posto dell’organico dell’autonomia. Al personale docente che non si trova a prestare servizio in una istituzione scolastica appartenente all’ambito di titolarità alla predetta data del 31 dicembre 2018 è assegnata d’ufficio la titolarità presso l’ultima sede in cui ha prestato servizio su posto dell’organico o per il quale abbia ricevuto un incarico triennale ai sensi delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il personale docente assegnato in esubero sugli ambiti territoriali resta assegnato in esubero sulla provincia che comprende i suddetti ambiti. A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 tutto i8l personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato assume la titolarità nella istituzione scolastica autonoma cui è assegnato in forza di procedure di reclutamento o di mobilità territoriale e professionale.”

Nella relazione preliminare alla presentazione della proposta di legge contenuta nel DDL 763, a cura del senatore Barbaro, viene illustrato l’intervento normativo ,in stretta ed inscindibile connessione con l’abolizione della chiamata diretta, relativo alla revisione degli “ambiti territoriali” anche essi introdotti dalla “Buona Scuola”.

Vengono evidenziate le diffuse criticità presenti nel sistema rappresentato dai due istituti e la necessità di cancellarli dalla normativa di rango primario. In particolare : l’introduzione della titolarità su ambito ha consentito la costituzione di posti “ulteriori” in scuole situate in comuni spesso distanti , ma ha costretto molti docenti a faticosi spostamenti sul territorio provinciale. Inoltre, accompagnata alla chiamata diretta, ha prodotto un forte svilimento della professione docente, costringendo gli interessati da una parte a dipendere dal rapporto personale instaurato con il dirigente scolastico e dall’altra, qualora assunti su ambito territoriale, a spostarsi di continuo da un istituto a un altro.

Si riportano i testi di alcuni articoli proposti a modifica totale o parziale dei commi della legge 107/2015 dall’indicato DDL 763; restano comunque in vigore le norme (art. 25 D.Leg.vo 165/2001) già presenti prima dell’entrata in vigore della L. 107/2015, con cui si dispone che il dirigente scolastico assicuri il buon andamento dell’istituzione scolastica e svolga compiti di gestione, valorizzando le risorse umane ed il merito dei docenti.

Il primo periodo del comma 68 dell’art. 1 della legge 107/2015 è così sostituito:

 “A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 , con decreto del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, l’organico dell’autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali, con la possibilità dell’assegnazione ad una oppure, in via eccezionale in assenza della disponibilità di cattedre con orario pieno a diciotto ore nella scuola superiore di primo e secondo grado, a ventiquattro ore primaria e a venticinque ore nella scuola dell’infanzia, fino ad esaurimento delle assegnazioni stesse.”

Omissis………

L’art. 70 recita: “Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono definire accordi di rete per la realizzazione comune di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive e culturali, con esclusione, in ogni caso, dell’utilizzo del personale docente e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.”

Omissis……………

L’art. 73 -ter inserito ex novo recita :“ Il personale docente già titolare su cattedra alla data dell’entrata in vigore della presente disposizione non può essere assegnato, salvo esplicita richiesta, ai posti di potenziamento.”

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COMUNICAZIONI INPS

L’INPS lancia “Operazione Estratto Conto”, una nuova campagna informativa sul

consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici.

L’obiettivo dell’iniziativa è di sistemare l’estratto conto contributivo degli stessi

lavoratori: in questo modo sarà possibile ottenere una posizione assicurativa completa,

congruente e certificata, che consenta all’Istituto di definire nei giusti tempi le prestazioni

cui l’iscritto ha diritto.

I soggetti interessati sono tutti i lavoratori della Gestione pubblica iscritti alla Cassa

Pensioni Dipendenti Enti Locali ( CPDEL), Cassa Pensioni Sanitari ( CPS), Cassa Pensioni

Insegnanti ( CPI), Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari ( CPUG) e Cassa Trattamenti

Pensionistici dello Stato ( CTPS).

Il progetto, presentato in occasione della XXXV Assemblea nazionale dell’ANCI, è stato

illustrato anche nel corso della conferenza stampa tenutasi lo scorso 13 novembre a Roma

alla presenza del Presidente INPS Tito Boeri.

“Operazione Estratto Conto” consentirà, entro la fine dell’anno, l’apertura del servizio

online “La mia pensione futura” a un primo gruppo di 500mila dipendenti pubblici

appartenenti agli enti locali e, successivamente, a tutti i restanti contribuenti.

Contestualmente, sarà inviato un nuovo lotto di buste arancioni per poter controllare il

proprio estratto conto contributivo e simulare l’importo della propria pensione futura.

Per la riuscita delle operazioni di sistemazione delle posizioni assicurative e della

completezza del conto assicurativo occorre una forte sinergia tra INPS, datore di

lavoro/ente locale e iscritto. È grazie all’interazione tra questi tre attori che si arriva ad

ottenere un estratto conto virtuoso.

Cosa fa INPS

L’Istituto ha in carico la gestione delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici,

svolgendo compiti di natura organizzativa, formativa e informatica.

L’INPS, in costanza di una posizione assicurativa completa, congruente e certificata,

attribuisce all’iscritto le prestazioni alle quali ha diritto.

Gli adempimenti del datore di lavoro pubblico

Il datore di lavoro pubblico trasmette all’INPS i dati anagrafici e previdenziali dei propri

dipendenti. Inoltre, verifica la correttezza di tali dati provvedendo, eventualmente, alla loro

integrazione. Il datore di lavoro si occupa anche di eseguire la sistemazione della singola

posizione assicurativa.

Il ruolo dell’iscritto

Il dipendente pubblico è parte attiva in questo processo:

  • consulta il proprio estratto conto online;
  • verifica incongruenze o scoperture nei periodi di servizio e nelle retribuzioni presenti
  • segnala al proprio datore di lavoro e all’INPS gli eventuali errori o le scoperture
  • lo stato di servizio, la certificazione di servizio, lo stato o foglio matricolare;
  • una dichiarazione dell’Ente/Amministrazione datore di lavoro;
  • una determinazione, un decreto, un contratto dell’Ente/Amministrazione datore di
  • un CUD o una CU, sia la parte previdenziale che quella fiscale;
  • il modello 101, per gli anni 1996/1997/1998;
  • una busta paga;
  • un provvedimento di aspettativa (con assegni, senza assegni, utile o non utile ai fini
  • una sentenza o un verbale di conciliazione;
  • il modello PA04 (cioè il documento che certifica i servizi e le retribuzioni rilasciato
  • un decreto di riscatto, di ricongiunzione o di computo dei periodi;
  • un provvedimento di totalizzazione estera;
  • un provvedimento di accredito figurativo di maternità al di fuori del rapporto di
  • un provvedimento di aspettativa o di astensione per maternità.

nel conto;

riscontrate con la Richiesta di Variazione Posizione Assicurativa (RVPA) e dà impulso

alle attività di verifica e correzione del dato.

Insegnanti iscritti alla Cassa Previdenza Insegnanti (CPI)

Con la circolare org.va n.35/2018 del 30 ottobre u.s., questa Direzione Generale

precisava che i dipendenti pubblici potranno continuare a sistemare la loro posizione

contributiva anche dopo il 1° gennaio 2019 senza incorrere in alcuna conseguenza

prescrittiva sul diritto al riconoscimento previdenziale dei periodi di lavoro presso la

pubblica amministrazione.

Unica eccezione riguarda unicamente gli insegnanti delle scuole primarie paritarie, gli

insegnanti degli asili eretti in Enti morali e delle scuole dell’infanzia comunali iscritti allaCassa Pensioni Insegnanti (Cpi), per i quali, nell’ipotesi mancato versamento e di

prescrizione dei contributi, il datore di lavoro può sostenere l’onere della rendita vitalizia,

ma nel caso in cui non vi provveda, è direttamente il lavoratore che dovrà pagare il detto

onere.

L’Inps, tra i 500mila dipendenti pubblici interessati a ricevere la busta arancione, ha

inserito circa 128mila lavoratori che abbiano avuto almeno un periodo di iscrizione alla

Cpi (cassa pensioni insegnanti), per i quali c’è il rischio della prescrizione contributiva

sollecitandoli a consultare il proprio estratto conto contributivo ed a inoltrare eventuali

richieste di variazione della posizione assicurativa.

Se il dipendente, dopo aver controllato il proprio estratto conto, rileva contributi

mancanti, retribuzioni errate o periodi assicurativi inesatti, deve attivarsi per la richiesta

di variazione e di integrazione della posizione assicurativa (attraverso il servizio

Rvpa).

Quali documenti allegare per la Rvpa

Alcune nostre Sedi ci hanno chiesto quali documenti allegare alla richiesta di segnalazione

e variazione della posizione contributiva (Rvpa). Ai fini della richiesta di variazione

contributiva, occorre inviare ogni tipo di informazione o documento, anche non

certificativo atto a dimostrare il rapporto di lavoro. A titolo semplificativo si riassumono i

documenti più importanti che possono essere allegati:

lavoro;

pensionistici);

dall’Amministrazione datrice di lavoro);

lavoro;

In base a quanto indicato dalla circolare Inps n. 169/2017, per segnalare i contributi

mancanti, che dovrebbero essere stati accreditati in qualità di lavoratori pubblici sino al

2012, c’è tempo sino al 31 dicembre 2018 per gli iscritti alla CPI, salvo eventuali

prorogheSe, una volta effettuate le opportune verifiche, l’interessato scopre che mancano dei

periodi di lavoro dipendente perché il datore non ha versato i contributi e che questi

sono prescritti, si può domandare la costituzione di una rendita vitalizia. La rendita deve

essere pari alla pensione adeguata, o alla quota di essa, che sarebbe spettata in relazione

ai contributi omessi.

Se il datore di lavoro non costituisce la rendita, si possono riscattare di tasca propria

i periodi scoperti, salvo il diritto al risarcimento del danno. A supporto della domanda di

riscatto è necessario presentare (con documentazione di data certa) la prova

dell’esistenza del rapporto di lavoro, della sua durata e della relativa retribuzione.