nomine supplenti dopo fase C Mobilità Contratto DS

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco

e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola

Copertura dei posti liberi al termine delle operazioni previste dalla “Fase C”

del piano straordinario di assunzioni.

 

IN ALLEGATO

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Incontro al Miur

Informativa linee guida costituzione ambiti territoriali

Nella mattinata del 3 dicembre 2015, si è tenuto al Miur un incontro con il seguente o.d.g.: “Informativa linee guida costituzione ambiti territoriali”.

La delegazione di Parte Pubblica era presieduta dalla dott.ssa Maddalena Novelli, Direttore Generale del personale della scuola.

Il Direttore Novelli ha chiarito che, per la costituzione degli ambiti è stato istituito un gruppo nazionale di lavoro; i criteri esposti dall’amministrazione sono, quindi, frutto del dibattito del gruppo di lavoro; ha esposto i criteri che saranno esplicitati nelle linee guida del ministero, affinché gli UU.SS.RR. diano, entro il mese di dicembre, attuazione alla costituzione degli ambiti territoriali previsti dal comma 66 della legge 107/2015.

In particolare:

–    non potranno mai essere costituiti ambiti tra province diverse;

–    gli ambiti territoriali conterranno scuole sia del I che del II ciclo;

–    di norma gli ambiti non potranno prevedere un numero superiore a 40.000 alunni;

–    nelle città metropolitane, invece, di norma non superiore a 60.000 alunni;

–    dovranno essere costituiti da una popolazione scolastica non inferiore a 22.000 alunni, salvo deroghe motivate, dettate da caratteristiche del territorio o, comunque, contemplate dal comma 66 della legge 107/2015;

–    le singole istituzioni scolastiche dovranno essere interamente inserite in un unico ambito (ivi compresi tutti i plessi, eventuali sedi staccate e/o sedi coordinate);

–    sono previste deroghe per province la cui popolazione scolastica sia inferiore ai 22.000 alunni, che sono: Gorizia, Isernia, Verbania, Oristano, per le quali gli ambiti dovranno essere inferiori, ovviamente, a tale numero minimo di alunni fissato di norma a livello nazionale;

–    la circolare che sarà inviata agli UU.SS.RR. prevederà, come richiesto nei precedenti incontri dallo SNALS-CONFSAL e dalle altre OO.SS., l’obbligo di informativa alle OO.SS. di livello regionale.

L’amministrazione ha, inoltre, dichiarato che la tempistica assegnata agli UU.SS.RR. per la costituzione degli ambiti territoriali, tiene conto del fatto che l’amministrazione intende procedere già per l’a.s. 2016/2017 alla mobilità per ambiti, negando quanto richiesto dalle OO.SS. nel documento unitario dei nodi programmatici propedeutici all’avvio della trattativa per il rinnovo del CCNI della mobilità. Infatti, in tale documento unitario le OO.SS. avevano richiesto di non attivare gli ambiti territoriali ai fini della mobilità per il 2016/2017, ritenendo che, data la complessità, la problematicità e la delicatezza dell’operazione, fosse opportuno agire con molta calma e consentire agli UU.SS.RR. di muoversi in piena sintonia con quanto previsto dal comma 66 della legge 107/2015, che prevede, per la costituzione degli ambiti territoriali, un termine massimo di attuazione entro giugno 2016, “sentite le regioni e gli EE.LL.” e, quindi, in tempi non compatibili con la chiusura della contrattazione e la presentazione delle domande.

L’amministrazione ha negato la possibilità di presentare le domande con le regole attuali.

Per quanto riguarda gli altri punti contenuti nel documento unitario, l’amministrazione ha dichiarato che intende attenersi pienamente alla legge e ha precisato che, cogliendo l’occasione del decreto milleproroghe, il Miur ha predisposto una bozza di emendamento da sottoporre al governo perché sia data la possibilità di prorogare, anche per l’a.s. 2016/2017 l’istituzione dell’assegnazione provvisoria interprovinciale straordinaria, (anche in deroga al vincolo triennale), già consentita per l’a.s. 2015/2016.

Lo SNALS-CONFSAL, nel suo intervento, ha ribadito, con forza, la propria netta contrarietà alla mobilità per ambiti territoriali e ha chiesto all’amministrazione, ancora una volta, di prevedere un anno ponte, attuando la mobilità per sedi anche per coloro che sono già titolari, per i quali l’amministrazione, in caso di domanda di mobilità, intende procedere a mobilità per ambiti.

La nostra delegazione ha sottolineato la non condivisione delle gravi ingiustizie contenute, in tema di mobilità, nella legge 107/2015, ed ha auspicato che l’amministrazione, per evitare malcontento e contenzioso derivanti dalle disparità di trattamento e dalle ingiustizie contenute nella legge 107/2015, si adoperi per presentare degli emendamenti tesi a superare tali gravi situazioni.

E’ stato fissato un incontro per la mobilità per il giorno 14 dicembre c.m. .

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CAF CONFSAL – BERGAMO

Il CAF CONFSAL, per la sede di Bergamo, ricerca operatori per il reparto digitazione. Gli interessati dovranno inviare il C.V. al seguente indirizzo mail crp001@snals.it Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E’ necessario abilitare JavaScript per vederlo. . L’inquadramento sarà secondo la nuova normativa del Job Act Riforma del lavoro 2015.

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Sommario:

–    Richiesta incontro su iter regolamento classi di concorso

–    Fruizione congedo parentale in modalità oraria

–    Applicazione art. 1, c. 113, 623, 708 della legge 190 (legge di stabilità 2015) – Riflessi sui Tfs, Tfr – Circolare Inps

–    Modifiche ai criteri di determinazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo – Circolare Inps

–    Chiarimenti su Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)

–    Cumulo periodi assicurativi – Ulteriori chiarimenti – Messaggio Inps

–    Cumulabilità del congedo parentale fruito in modalità oraria con altri riposi o permessi – Chiarimenti – Messaggio Inps

–    Estero – Avviso collocamento fuori ruolo presso MAECI

*    RICHIESTA INCONTRO SU ITER REGOLAMENTO CLASSI DI CONCORSO

Roma, 2 dicembre 2015

Prot. n. 363/2015 flcgil DP/CC-stm

Alla Dottoressa Rosa De Pasquale

Capo Dipartimento istruzione MIUR

Alla Dott.ssa Maria Maddalena Novelli

Direttore del personale MIUR

Alla Dott.ssa Carmela Palumbo

Direttore generale per gli ordinamenti

Oggetto: Richiesta incontro su iter regolamento classi di concorso.

Le scriventi organizzazioni sindacali chiedono che sia convocato in tempi rapidi un incontro sull’iter del regolamento relativo alle classi di concorso in previsione dell’invio al Consiglio dei Ministri per la seconda lettura.

È necessario procedere con il confronto interrotto anche per verificare quali e quante delle condizioni e delle osservazioni poste dal Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari siano state accolte.

È anche importante verificare le eventuali ricadute sul personale già abilitato (sia a tempo indeterminato che determinato) e le correzioni apportate al regolamento e alle allegate tabelle anche sulla base delle osservazioni sindacali illustrate nell’incontro del 14 settembre 2015, a cui non è poi seguito il previsto confronto di merito.

In attesa di un cortese e rapido riscontro si porgono distinti saluti.

FLC CGIL

Domenico Pantaleo

CISL Scuola

Francesco Scrima

UIL Scuola

Giuseppe Turi

SNALS Confsal

Marco Paolo Nigi

GILDA Unams

Rino Di Meglio

*    FRUIZIONE CONGEDO PARENTALE IN MODALITÀ ORARIA

 

A seguito di numerose richieste pervenute, si fa presente che sulla fruizione del congedo parentale in modalità oraria prevista dal D.vo n. 80 del 15/6/2015, in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9, della legge delega n. 189/2014 (Job Act), è intervenuta l’Inps con la circolare n. 152 del 18/8/2015.

A riguardo, in tale disposizione viene precisato che:

–    la modalità di fruizione oraria del congedo parentale, si aggiunge alla modalità di fruizione su base giornaliera e mensile relativamente alle quali sono state già fornite istruzioni con circolari n. 17 del 26/1/82, n. 109 del 6/6/2000, n. 8 del 17/1/2003;

–    l’introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale e pertanto restano invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo;

–    i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro consentite (giornaliera, mensile, oraria) e pertanto, giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva;

–    se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria – con compresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di attività lavorativa – le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo. Infatti, in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa (ved. precedenti messaggi n. 28379 del 25/10/2006 e n. 19772 del 18/10/2011);

–    il congedo ad ore non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di riposi giornalieri per allattamento o nei giorni in cui il genitore fruisce dei permessi orari per assistenza ai figli disabili. Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con i permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 2 e 3 della legge n. 104/92. Rimane fermo che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale può prevedere diversi criteri di compatibilità;

–    ai fini del congedo parentale su base oraria, la contrattazione deve prevedere anche l’equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa. In assenza di contrattazione la giornata di congedo parentale si determina prendendo a riferimento l’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. In assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l’orario medio giornaliero contrattualmente previsto. In tale caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà di tale orario medio giornaliero;

–    l’introduzione del congedo parentale su base oraria non ha modificato le regole di indennizzo del congedo stesso; pertanto, il congedo parentale è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria.

Si precisa, infine, che le modifiche in materia di congedi parentali apportate con il decreto L.vo n. 80 del 15/6/2015, sono state rese definitive ai sensi dell’art. 43, comma 2, del decreto L.vo 14/9/2015, n. 148, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10/12/2014, n. 183”.

*    APPLICAZIONE ART. 1, C. 113, 623, 708 DELLA LEGGE 190 (LEGGE DI STABILITÀ 2015) – RIFLESSI SUI TFS, TFR – CIRCOLARE INPS

 

L’Inps, con la circolare n. 154 del 17/9/2015, ha fornito le istruzioni per l’applicazione dell’art. 1, commi 113, 623, 708 della legge di stabilità 2015. Nel rinviare, per completezza di informazione al testo completo della suddetta circolare, che provvediamo ad inserire in area riservata, si riportano, di seguito, gli aspetti salienti della stessa.

Art. 1, comma 113 della c.d. legge di stabilità 2015 in materia di riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni – Effetti sui termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr in caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte di pubbliche amministrazioni

Il comma 113 ha introdotto nuove disposizioni in tema di penalizzazioni per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un’età inferiore ai 62 anni; questa disposizione ha riflessi anche sui termini di pagamento del TFS e TFR in caso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici prevista dall’art. 72, comma 11, del DL 112/2008.

Per le risoluzioni che intervengono dal 01/01/2015 fino al 31/12/2017, poiché le prestazioni pensionistiche collegate sono in ogni caso senza riduzioni percentuali, rimane fermo il termine di pagamento di 12 mesi oltre alle possibili deroghe, ove applicabili.

Rimane altresì fermo il termine di 24 mesi per il pagamento delle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto conseguenti a dimissioni da parte degli interessati che maturano il diritto alla pensione di anzianità anticipata.

I termini di pagamento dei Tfs e dei Tfr collegati a cessazioni dal servizio conseguenti a risoluzioni unilaterali da parte dell’amministrazione sono riportati nella seguente tabella riassuntiva.

Data di maturazione del requisito contributivo ai fini della pensione

Data di decorrenza della pensione

Data della risoluzione unilaterale da parte del datore di lavoro

Termine di pagamento del Tfs e del Tfr dalla cessazione del rapporto di lavoro

Entro il 31/12/2011 (40 anni, in base alle regole previgenti all’art. 24 del DL 201/2011)

Qualsiasi

Qualsiasi

– 105 giorni, se il diritto a pensione risulta maturato entro il 12 agosto (31 dicembre per i comparti scuola ed Afam) 2011

– 6 mesi, se il diritto a pensione è maturato dal 13 agosto al 31 dicembre 2011

Dal 1° gennaio 2012 al 17/08/2014 (nelle gestioni esclusive) ovvero al 31/07/2014 (nell’Ago Fpld)

Entro il 18 agosto 2014

Entro il 18 agosto 2014

– 6 mesi con diritto a pensione maturato entro il 31/12/2013

– 12 mesi con diritto a pensione maturato dopo il 31/12/2013

Dal 1° gennaio 2012 al 30/12/2014 (nelle gestioni esclusive ex Inpdap) ovvero 30/11/2014 (nell’Ago Fpld)

Entro il 31/12/2014

Dal 19 agosto 2014 al 31 dicembre 2014

– 6 mesi con diritto a pensione maturato entro il 31/12/2013 e trattamento pensionistico senza penalizzazioni

– 12 mesi con diritto a pensione maturato dopo il 31/12/2013 e trattamento pensionistico senza penalizzazioni

– 24 mesi se il trattamento pensionistico è erogato con penalizzazioni

Dal 1° gennaio 2012 al 31/12/2017

Dal 1° gennaio 2015

Dal 31 dicembre 2014

– 6 mesi con diritto a pensione maturato entro il 31/12/2013 a prescindere dalle penalizzazioni

– 12 mesi con diritto a pensione maturato dopo il 31/12/2013 a prescindere dalle penalizzazioni

Dal 1° gennaio 2018

Dal gennaio 2018

Dal gennaio 2018

– 12 mesi con trattamento pensionistico senza penalizzazioni

– 4 mesi se il trattamento pensionistico è erogato con penalizzazioni

 

Incremento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva della rivalutazione del TFR con riferimento a redimenti maturati dal 2015

Il comma 623 della legge di stabilità per il 2015, modificando l’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, ha innalzato dall’11% al 17% l’aliquota dell’imposta sostituiva delle imposte sui redditi che si applica sui redditi derivanti dalle rivalutazioni operate sugli accantonamenti. L’innalzamento opera con effetto sui rendimenti maturati a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Termini dei Tfr e dei Tfs dei lavoratori iscritti alle gestioni del fine servizio dell’Inps in caso di pensione determinata esclusivamente con il metodo di calcolo retributivo

L’articolo 1, commi 707 e 708, ha modificato, integrandolo, l’art. 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma Monti Fornero). Tali disposizioni prevedono che l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo con il metodo retributivo, antecedenti all’entrata in vigore dell’articolo 24 della riforma Monti Fornero.

Per effetto di quanto sopra, la pensione di chi ha maturato 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 va determinata con il calcolo misto: retributivo per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011; contributivo per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2012. A determinate condizioni, la misura della pensione calcolata con il metodo misto può essere superiore a quella determinata con il metodo retributivo.

Pertanto, il legislatore ha stabilito che per i destinatari del metodo di calcolo misto in base alla riforma Monti Fornero, il trattamento debba essere liquidato con il metodo di calcolo che determina l’importo di minor favore. Il comma 708 dispone che il limite si applica dal 2015 anche alle pensioni decorrenti dal 2 gennaio 2012.

Nell’ipotesi in cui la pensione venga liquidata con il metodo di calcolo retributivo, il predetto comma 708 precisa che resta in ogni caso fermo il termine di pagamento di 24 mesi dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per i dipendenti pubblici qualora la cessazione dal servizio sia anteriore al raggiungimento del limite di età ordinamentale e non dipenda da inabilità o decesso.

*    MODIFICHE AI CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI CAPITALIZZAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO – CIRCOLARE INPS

Come è noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2015, è stato pubblicato il decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione e convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2015, n. 109, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015, entrata in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione.

L’Inps, con la circolare n. 167 del 7/10/2015, che provvediamo ad inserire in area riservata, ha precisato che:

–    l’articolo 5, comma 1, del predetto decreto ha inserito all’articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 il seguente periodo: “In ogni caso il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo come determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui al primo periodo del presente comma non può essere inferiore a uno, salvo recupero da effettuare sulle rivalutazioni successive.”;

–    il comma 1-bis del medesimo articolo 5 ha disposto che “In sede di prima applicazione delle disposizioni del terzo periodo del comma 9 dell’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni successive di cui al medesimo periodo”;

–    i commi 2 e 3 dello stesso articolo 5 hanno rispettivamente previsto la copertura degli oneri derivanti dalle predette disposizioni ed autorizzato il Ministero dell’Economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

–    per effetto della novella del citato articolo 1, comma 9, con riferimento alle pensioni liquidate a decorrere da gennaio 2015, per il calcolo della quota contributiva della pensione, il coefficiente di rivalutazione del montante contributivo, determinato adottando il tasso annuo di capitalizzazione di cui all’articolo 1, comma 9, della citata legge, non può essere inferiore a uno. La stessa norma prevede che la maggiore capitalizzazione riconosciuta nell’anno in cui la variazione media quinquennale del PIL è risultata minore a uno deve essere recuperata nell’anno successivo, applicando al coefficiente successivo il rapporto tra il coefficiente di capitalizzazione effettivo e l’unità. In sede di prima applicazione, tuttavia, non si fa luogo al recupero sulle rivalutazioni successive di cui al medesimo periodo;

–    conseguentemente il coefficiente di capitalizzazione da utilizzare per la rivalutazione del montante nel 2016, considerata la clausola di salvaguardia in sede di prima applicazione di cui al comma 1-bis del citato articolo 5, non subirà alcuna decurtazione. Solo qualora si verifichi nuovamente una variazione quinquennale del PIL inferiore all’unità si procederebbe al recupero su una o più delle capitalizzazioni successive per le quali il coefficiente è maggiore di 1.

*    CHIARIMENTI SU NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO (NASpI)

A seguito di richieste di chiarimenti sulla nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), si fa presente che a riguardo l’Inps è intervenuto con la circolare n. 142 del 29/7/2015. Nel rinviare per completezza di informazione al testo completo della suddetta circolare, che provvediamo ad inserire in area riservata, si riportano, si seguito, gli aspetti salienti della stessa.

Effetti sull’indennità NASpI in caso di rifiuto alle proposte di lavoro o di trasferimento del lavoratore

Il rifiuto da parte del lavoratore di partecipare ad iniziative di politica attiva o la non accettazione di un’offerta di lavoro congrua non costituisce ipotesi di decadenza dalla prestazione laddove le attività lavorative, di formazione o di riqualificazione si svolgano in un luogo che dista oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che è raggiungibile mediamente in più di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico. Viceversa il rifiuto alla partecipazione ad iniziative di politica attiva o la non accettazione di un’offerta di lavoro congrua in un luogo che dista entro 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che è raggiungibile mediamente entro 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico, costituisce ipotesi di decadenza dalla prestazione, con decorrenza dal verificarsi dell’evento interruttivo che la determina.

Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n.23 del 2015 e licenziamento disciplinare

L’indennità NASpI può essere riconosciuta sia ai lavoratori che accettano l’offerta economica del datore di lavoro di cui all’art.6 del D.lgs. n.23 del 2015, sia a quelli licenziati per motivi disciplinari.

Requisito contributivo: almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione

Sono da considerarsi neutri – cioè non utili ai fini della ricerca del requisito contributivo e lavorativo – i periodi di aspettativa sindacale ex art. 31 legge 300/70, i periodi di CIG in deroga, i periodi di lavoro all’estero in Paesi non convenzionati.

Per l’accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI è richiesto, oltre allo stato di disoccupazione involontario, la presenza di almeno tredici settimane di contribuzione nel quadriennio precedente la data di cessazione dal lavoro, nonché la presenza di almeno trenta giornate di effettivo lavoro nei dodici mesi precedenti la cessazione dal lavoro.

Misura e durata della NASpI

L’indennità NASpI è pari alla metà delle settimane di contribuzione nel quadriennio precedente la data di cessazione dal lavoro ed è strettamente legata all’anzianità contributiva del lavoratore.

La misura mensile della NASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile nei casi in cui tale retribuzione sia pari o inferiore ad un importo stabilito che per l’anno 2015 è di € 1.195; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore all’importo stabilito, l’indennità NASpI è pari al 75% di detto importo incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione media mensile e il predetto importo stabilito.

All’indennità mensile si applica una riduzione del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

L’indennità NASpI non può superare un importo massimo mensile stabilito dalla legge, che per il 2015 è pari a € 1.300 lorde.

Servizio civile nazionale e indennità NASpI

I volontari del servizio civile, pur percependo un compenso – che la normativa fiscale vigente e le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate equiparano ai compensi percepiti dai soggetti che svolgono attività di lavoro parasubordinato (collaborazioni coordinate e continuative) – non ricevono copertura contributiva.

La prestazione di disoccupazione è pertanto cumulabile con il compenso da servizio civile volontario subendo la riduzione pari all’80% del compenso previsto. Ciò comporta anche la copertura contributiva figurativa di un periodo altrimenti privo di tutela contributiva ancorché caratterizzato dallo svolgimento di attività a favore della collettività.

L’interessato è tenuto ad effettuare all’Inps la comunicazione in ordine all’importo del compenso annuo che questi trarrà dallo svolgimento del Servizio.

Le suddette comunicazioni vanno effettuate entro un mese dall’inizio del Servizio Civile se questo interviene nel corso della percezione della prestazione di disoccupazione o entro un mese dalla domanda di prestazione di disoccupazione – presentata a seguito di precedente cessazione di rapporto di lavoro subordinato – se il servizio civile è già in corso di svolgimento.

Nei periodi in cui non sussiste sovrapposizione in quanto il Servizio civile nazionale si svolge in tutto o in parte al di fuori dei periodi indennizzati di NASpI, la copertura contributiva dei periodi di Servizio civile non concomitanti con i periodi indennizzati a titolo di NASpI può essere ottenuta, solo a seguito di riscatto con onere a carico degli assicurati.

Effetti del lavoro accessorio sull’indennità NASpI.

L’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 euro per anno civile.

Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

Il beneficiario dell’indennità NASpI è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività.

Effetti del lavoro intermittente sull’indennità NASpI.

E’ ammesso il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro intermittente qualora quest’ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro per il mantenimento dello stato di disoccupazione.

Laddove il percettore di NASpI intenda cumulare il reddito derivante dal rapporto di lavoro intermittente con la prestazione di disoccupazione, è tenuto a comunicare all’Inps, entro il termine di un mese dalla ripresa dell’attività lavorativa, il reddito annuo che prevede di trarre dalla stessa. In tal caso la prestazione verrà ridotta e sarà effettuato il conguaglio a fine anno tra i redditi conseguiti in seguito all’attività lavorativa e l’indennità NASpI, secondo quanto previsto per la generalità dei lavoratori.

*    CUMULO PERIODI ASSICURATIVI – ULTERIORI CHIARIMENTI – MESSAGGIO INPS

L’Inps, con il messaggio n. 7145 del 15/11/2015, ha fornito chiarimenti circa l’operatività dell’istituto di cumulo dei periodi assicurativi previsto per le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613 e dell’istituto di cumulo disciplinato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Nel rinviare per completezza di informazione al testo completo che provvediamo ad inserire in area riservata ed internet, si riportano, di seguito, gli aspetti salienti della stessa.

Pensione di vecchiaia

L’articolo 1, comma 239, della legge n. 228/2012 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2013 un nuovo istituto di cumulo che consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione di vecchiaia.

Il succitato articolo 1, comma 239, trova applicazione nell’ipotesi in cui i soggetti interessati non abbiano maturato il diritto al trattamento pensionistico in una delle predette gestioni.

Per il soggetto in possesso di contribuzione autonoma e dipendente la legge n. 613/1966 recante estensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi, all’articolo 20, comma 1, stabilisce che i periodi di contribuzione nella Gestione istituita dalla predetta legge si cumulano con quelli coperti da contribuzione nell’assicurazione generale obbligatoria, nonché con quelli relativi ad altra attività autonoma soggetta all’obbligo assicurativo per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Pensione di inabilità

L’articolo 1, comma 240 della legge 228/2012, ha disposto il cumulo della contribuzione per i richiedenti la pensione di inabilità iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

In presenza di contribuzione esclusivamente nel fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, la pensione di inabilità richiesta dal 1° gennaio 2013 deve continuare ad essere liquidata applicando la legge n. 613 del 1966, articoli 20 e 21.

Pertanto, la liquidazione della pensione con il cumulo della contribuzione si effettua nella gestione autonoma, in quanto il cumulo della contribuzione è previsto nella gestione autonoma e non nell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

Passaggio dall’assegno di invalidità alla pensione di inabilità

In caso di passaggio dall’assegno di invalidità alla pensione di inabilità il requisito amministrativo deve ritenersi automaticamente perfezionato trattandosi di sostituire, senza soluzione di continuità, una prestazione ad un’altra nell’ambito della tutela previdenziale dell’invalidità sancita dalla Costituzione

Tale criterio opera per la pensione di inabilità in cumulo.

Periodi di godimento dell’assegno di invalidità

Sono utili ai fini del conseguimento del requisito amministrativo per la pensione indiretta i periodi di godimento dell’assegno di invalidità nei quali non sia stata prestata attività lavorativa.

Tale criterio opera anche nei confronti di coloro che accedono alla pensione ai superstiti in regime di cumulo.

Contestuale diritto a pensione nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed in una delle gestioni dei lavoratori autonomi

Nell’ipotesi in cui alla data della domanda di pensione tutti i requisiti risultino perfezionati sia nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con la sola contribuzione versata in tale gestione, sia in una gestione dei lavoratori autonomi con il cumulo di tutta la contribuzione versata in più gestioni, è riconosciuta la facoltà per l’interessato di chiedere la liquidazione della prestazione in una gestione diversa.

Il criterio in questione trova di norma applicazione su richiesta degli interessati, in quanto non è ipotizzabile la rilevazione in via automatica dei casi in cui si possa procedere alla trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia in una gestione assicurativa diversa.La domanda dell’interessato è ammissibile fino alla data di liquidazione del trattamento pensionistico.

*    CUMULABILITÀ DEL CONGEDO PARENTALE FRUITO IN MODALITÀ ORARIA CON ALTRI RIPOSI O PERMESSI – CHIARIMENTI – MESSAGGIO INPS

L’Inps, con il messaggio n. 6704 del 3/11/2015, fa seguito alla circolare n. 152 del 18 agosto 2015 con la quale ha fornito prime istruzioni operative in ordine al congedo parentale in modalità oraria previsto dal comma 1 ter dell’art. 32 del T.U. per fornire alcune precisazioni circa l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. maternità/paternità.

A riguardo, viene puntualizzato che:

ü  l’incumulabilità risponde all’esigenza di conciliare al meglio i tempi di vita e di lavoro utilizzando il congedo in modalità oraria essenzialmente nei casi in cui il lavoratore intenda assicurare, nella medesima giornata, una (parziale) prestazione lavorativa;

ü  il genitore lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale ad ore (ex art. 32 T.U.) non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale ad ore per altro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se richiesti per bambini differenti;

ü  il congedo parentale ex art. 32 T.U. fruito in modalità oraria, non è cumulabile con i riposi orari giornalieri di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42 comma 1 del T.U., previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33 co. 1 T.U), anche se richiesti per bambini differenti;

ü  è invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, quando fruiti in modalità oraria;

ü  in base al disposto di cui all’art. 32, comma 1 ter, le ipotesi di incumulabilità sopra dettagliate trovano applicazione nei casi di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria;

ü  la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale, può prevedere tra l’altro anche criteri di cumulabilità differenti rispetto a quelli definiti dal succitato comma 1 ter.

Si riporta di seguito la tabella illustrativa delle compatibilità sopra indicate, riportata nel suddetto messaggio che provvediamo ad inserire in area riservata ed internet.

 

Congedo parentale ad ore (art. 32 T.U.)

Parentale ad ore per altro figlio (art. 32 T.U.)

non compatibile

Riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 T.U.)

non compatibile

Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 T.U.)

non compatibile

Permessi fruiti in modalità oraria per l’assistenza ai familiari, anche se minori (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104)

compatibile

Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104)

compatibile

*    ESTERO – AVVISO COLLOCAMENTO FUORI RUOLO PRESSO MAECI

Il MAECI ha trasmesso l’avviso concernente i colloqui di accertamento dei requisiti per collocamento fuori ruolo presso l’amministrazione centrale a Roma.

Tale avviso è destinato ai dirigenti scolastici appartenenti all’area V in servizio in territorio nazionale da almeno tre anni.

Entro il 15 gennaio 2016, gli interessati dovranno far pervenire via PEC alla direzione generale per la promozione del sistema paese (dgsp.05@cert.esteri.it) la seguente documentazione:

  1. una dichiarazione di disponibilità, redatta secondo il modello allegato (all. 1);
  2. un dettagliato curriculum;
  3. una lettera di motivazione.

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COMUNICATO UNITARIO

FLC CGIL – CISL SCUOLA – UIL SCUOLA  – SNALS CONFSAL

FLC Cgil, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS Confsal – Area V – congiuntamente presentano le loro linee rivendicative comuni per rinnovare il Contratto della Dirigenza Scolastica.

Portando a sintesi i contributi emersi nei tanti momenti di confronto fra le organizzazioni e con i lavoratori, all’interno di un percorso di mobilitazione da tempo avviato e ribadito dalla assemblea nazionale unitaria di Roma del 15 ottobre 2015 e che li vede oggi impegnati con precisi obiettivi e scadenze, a partire dalla manifestazione del 28 novembre, i sindacati hanno definito un documentoche traccia le linee comuni di orientamento per la costruzione di una piattaforma per il rinnovo del CCNL che insieme stanno rivendicando. Il documento viene proposto come traccia di riferimento per il dibattito che ciascuna sigla svilupperà al suo interno e per i momenti di attivo coinvolgimento della categoria con percorsi, modalità e strumenti che potranno essere ad ogni livello unitariamente individuati. I contenuti proposti sono in linea con gli obiettivi più volte al centro delle iniziative assunte unitariamente rispetto soprattutto alle tante criticità presenti nella legge 107 su compiti, incarichi, valutazione e retribuzione dei dirigenti, che si puntano a recuperare pienamente e legittimamente all’ambito della disciplina contrattuale. I Sindacati della scuola – Area V -, ribadendo la centralità del negoziato come strumento, costituzionalmente previsto, di innovazione e miglioramento del servizio scolastico oltre che di tutela del lavoro, collocano le loro rivendicazioni in una dimensione europea; pur con i necessari adeguamenti alla situazione nazionale, propongono più Europa, in materia di retribuzione e valutazione. Le linee di orientamento comuni per il Contratto, presentate dai Sindacati Scuola – Area V – esprimono quanto il movimento unitario ha posto all’attenzione di tutti in questi ultimi mesi e affrontano la questione scuola – nell’ambito della quale la dirigenza scolastica svolge un riconosciuto ruolo strategico – come questione nazionale, vero fulcro per la crescita civile culturale economica del Paese, che né la società civile né la società politica possono più eludere. Tali linee saranno oggetto da subito di una campagna diffusa e capillare di confronto con i lavoratori ai fini di condividerne e approfondirne i contenuti.

  

LINEE COMUNI DI ORIENTAMENTO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA

Per la piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro.

Il Contratto come diritto dei lavoratori riconosciuto dalla Costituzione.

Riaffermiamo il valore del Contratto Collettivo come strumento essenziale di riconoscimento e tutela dei diritti dei lavoratori. Il Contratto consente fra l’altro al lavoratore di esercitare concretamente il diritto “a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa” (art 36 Cost.). Occorre pertanto confermare la contrattualizzazione piena del rapporto di lavoro e procedere subito al rinnovo dei contratti di lavoro nel settore pubblico, come impone anche il recente pronunciamento della Corte Costituzionale.

 La retribuzione dei dirigenti scolastici

Siamo di fronte ad una vera e propria emergenza salariale. Da questa situazione bisogna partire per avanzare una proposta di incremento salariale e per recuperare le perdite di retribuzione che hanno colpito la dirigenza scolastica negli ultimi anni.

 Recupero del salario perduto a causa dell’inflazione

Il potere d’acquisto degli stipendi dei dirigenti scolastici, dopo 6 anni di mancato rinnovo del Contratto, ha perso, rispetto all’inflazione,in termini nominali, 440 euro su base mensile, quindi per recuperare la perdita per il periodo 2010-2015 occorrerebbe un aumento retributivo medio mensile di pari entità. Gli stipendi del comparto della dirigenza scolastica risultano ridotti anche in termini reali,  infatti,  secondo il Conto Annuale, la retribuzione media annuale del comparto della dirigenza scolastica del 2013 (ultimo dato disponibile) risulta ridotta di 3.500  euro rispetto al 2009.

Superamento della differenziazione salariale all’interno della categoria

Fra il 2010 e il 2015 i dirigenti scolastici sono fortemente diminuiti (- 22,3 %), sono aumentate le dimensioni e la complessità delle scuole dirette, sono andati in pensione  migliaia di dirigenti  che percepivano una retribuzione più alta perché con la RIA (Retribuzione Individuale di Anzianità) e sono stati sostituiti da dirigenti che fanno lo stesso lavoro, in condizioni di crescenti responsabilità e carichi di lavoro, che però sono pagati di meno con la conseguente significativa diminuzione della retribuzione professionale media, in dispregio proprio dell’art. 36 della Costituzione per il quale  non è accettabile che per lo stesso lavoro ci siano lavoratori che, nell’ambito della stessa categoria, percepiscano retribuzioni diversificate in modo penalizzante.

 Superamento della differenziazione salariale rispetto al resto della dirigenza pubblica e nel confronto con l’Europa.

Nella comparazione con le retribuzioni del personale che svolge le stesse funzioni negli altri Paesi dell’area Euro, gli stipendi dei dirigenti scolastici italiani sono tra i più bassi. Quando invece la complessità degli incarichi dirigenziali, per le dimensioni e la difficoltà di gestione delle istituzioni scolastiche italiane, è più alto. L’inaccettabile differenziazione salariale, rispetto al resto della dirigenza pubblica, inoltre, è cresciuta invece di diminuire. Il decreto Tremonti del 2010, interpretato e applicato dal MEF in maniera illegittima e penalizzante, ha ulteriormente colpito i dirigenti scolastici sottraendo ai contratti integrativi regionali ingenti risorse che saranno restituite solo parzialmente dalla legge 107/2015.

 Il Contratto e le leggi già approvate

Il nuovo Contratto non può non fare i conti con ciò che è già avvenuto con gli interventi legislativi degli ultimi Governi, che si sono succeduti dal 2009, e che hanno sottratto alla contrattazione contenuti che necessariamente sono da recuperare,riportando alla negoziazione temi importanti fatti oggetto di norme di legge. L’obiettivo è ripristinare il primato del Contratto, relativamente alle materie attinenti alla regolazione delle condizioni di lavoro e all’esercizio della funzione dirigente, fatte impropriamente oggetto di interventi legislativi che lasciano più soli i dirigenti scolastici in un ruolo che la legge 107/2015 ha reso più carico di contraddizioni e ambiguità. Non è accettabile che ci siano norme come quella contenuta nel comma 196 (Deroghe) della legge 107 che vorrebbe considerare inefficaci tutte le norme e le procedure contrattuali contrastanti con la legge. La genericità dell’affermazione ha evidenti profili di incostituzionalità non consentendo, in maniera oggettiva e certa, di individuare il soggetto che stabilisce l’inefficacia, quali sono gli articoli del contratto in contrasto con la legge, per quali ragioni e in quali commi – visto che si tratta di un solo articolo – la legge verrebbe contrastata dal contratto. L’invasività delle leggi degli ultimi 7 anni in materia di salario, incarichi dirigenziali, mobilità dei dirigenti, formazione e valutazione è causa di scarsa trasparenza, arbitrio e discriminazione dei dirigenti ed è fonte di contenzioso. E’ necessaria una corposa revisione normativa in modo che la fonte contrattuale sia un punto di riferimento chiaro per il personale in tema di doveri, opportunità e diritti, affinché questi ultimi siano pienamente esigibili.

 Specificità della professionalità dei dirigenti scolastici.

La scuola ha bisogno di una dirigenza scolastica autorevole e riconosciuta nelle sue funzioni di guida della comunità scolastica. Non aiutano il dirigente scolastico nel suo lavoro le contraddizioni normative e l’estensione dei suoi compiti contenuti nelle confuse norme, come la 107/2015, che continuano ad essere prodotte. Occorre quindi definire i limiti delle responsabilità del dirigente nel contesto dei poteri all’interno della scuola autonoma e in rapporto a quelle di tutti  gli altri soggetti e degli Organi Collegiali, a partire dal corpo docente che deve esercitare tutte le funzioni tecnico professionali che i principi costituzionali e la legge gli attribuiscono. Altrettanto importante è ridefinire le responsabilità del dirigente scolastico sul versante della sicurezza, limitandole alla gestione del servizio ed escludendo quelle derivanti dall’adeguatezza delle strutture edilizie e dei servizi. La dirigenza scolastica deve poter condurre la scuola e rappresentare le prerogative e le esigenze nel rapporto con gli altri soggetti dell’Amministrazione scolastica e con gli Enti Locali. La sua autonomia e indipendenza deve poter essere esercitata senza timori di assoggettamento da parte del MIUR e dei Direttori Generali Regionali. Per questo i dirigenti scolastici debbono essere messi al riparo da unilaterali e arbitrarie applicazioni del contratto nel quale debbono tornare ad essere definiti i criteri per la mobilità e per la formazione. Per assicurare trasparenza, equità e oggettività alle condizioni e ai carichi di lavoro dei dirigenti scolastici debbono essere ricondotti alla contrattazione nazionale e integrativa regionale i criteri per il conferimento e il mutamento di incarichi e per gli incarichi aggiunti obbligatori. Ogni discorso che si fa sulla valutazione dei dirigenti scolastici deve partire da uno sguardo europeo che le OO.SS. condividono pienamente, con gli opportuni adattamenti al contesto italiano. Gli elaborati, infatti, congiunti delle parti sindacali e imprenditoriali europee parlano di valutazione del sistema e del personale, inclusa la dirigenza, sulla base di criteri assai convincenti: condivisione, trasparenza, progressività, inclusività, coerenza.Una buona valutazione deve escludere la competizione fra i dirigenti, non deve consentire valutazioni arbitrarie delle prestazioni e deve assicurare la certezza dei criteri di erogazione della retribuzione di risultato. È necessario quindi riprendere le numerose sperimentazioni fatte negli anni passati, che sono state partecipate e condivise dai dirigenti ed hanno dato indicazioni preziose. Noi riteniamo che la valutazione, così come previsto dall’articolo 20 del CCNL, debba essere centrata sulla partecipazione del valutato, sulla presenza di dirigenti scolastici nel nucleo di valutazione, sulla oggettività dei criteri, sull’indipendenza dei valutatori e debba essere respinta l’intenzione di valutare i dirigenti sulla “reputazione” di cui gode e sui risultati degli alunni.

 Formazione e aggiornamento

Sulla formazione e l’aggiornamento che costituiscono una leva essenziale per lo sviluppo professionale occorre acquisire l’incremento e la certezza delle risorse, non riducibili a discrezione dell’Amministrazione, come è avvenuto in questi anni, e tornare a contrattare i criteri e le modalità di svolgimento dell’attività formativa a livello nazionale e regionale. L’utilizzo da parte dell’Amministrazione di tutte le poche risorse disponibili ha impedito, negli ultimi anni, di riconoscere tutte le esigenze formative dei dirigenti ed escluso ogni autonomia degli stessi nella individuazione dei bisogni formativi e nella progettazione e nella scelta delle attività. I dirigenti scolastici, specialmente quelli di nuova nomina, per seguire le attività di formazione hanno dovuto subire disagi e sostenere spese a proprio carico a causa delle scelte unilaterali dell’amministrazione.

 Reclutamento dei dirigenti scolastici

La gestione delle ultime procedure di reclutamento sono state causa di contenziosi diffusissimi e di sperpero di risorse, hanno causato disagi a chi ha avuto la sventura di riporre la propria fiducia nell’Amministrazione e hanno lasciato migliaia di scuole senza dirigente, moltiplicando le reggenze e causando discontinuità nella conduzione delle scuole. Il confronto sindacale è stato considerato alla stregua di un inutile fastidio dal quale liberarsi in fretta con incontri di informazione, fatti mentre si stavano inviando le norme e le direttive organizzative. Sulla materia va riconosciuto e rafforzato il contributo che deriva dal confronto sindacale per rendere efficienti ed efficaci le procedure di reclutamento.

Relazioni sindacali

Si deve riaffermare la funzione equilibratrice e di garanzia in tutto il territorio del Contratto Nazionale di Lavoro, in coerenza con la difesa dei due livelli contrattuali, nazionale e integrativo regionale che deve operare nel quadro delle linee definite a livello nazionale.

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