Regolamento

Regolamento Statutario
Regolamento applicativo dello Statuto – Regolamento Riunioni Consiglio Nazionale (modifiche approvate dal Consiglio Nazionale a seguito dell’XI Congresso Nazionale del 14/12/2017)

Indice:
Statuto: Regolamento applicativo
TITOLO I Iscrizioni e tesseramento
Articolo 1 Iscrizioni
Articolo 2 Tesseramento
Articolo 3 Trasferimenti di sede
Articolo 4 Revoche e variazioni all’elenco degli iscritti
Articolo 5 Variazioni di status di servizio
Articolo 6 Quote provinciali
Articolo 7 Quote regionali
Articolo 8 Tessera associativa

TITOLO II Amministrazione
Articolo 9 Ripartizione delle quote associative
Articolo 10 Formazione del bilancio preventivo
Articolo 11 Formazione del bilancio consuntivo
Articolo 12 Stato patrimoniale
Articolo 13 Acquisti
Articolo 14 Inventari
Articolo 15 Approvazione ed invio dei bilanci provinciali e regionali

TITOLO III Elezioni interne
Articolo 16 Validità delle decisioni degli organi statutari
Articolo 17 Norme comuni
Articolo 18 Metodo proporzionale
Articolo 19 Votazione di sfiducia

TITOLO IV Delegati e terminali associativi
Articolo 20 Designazione dei Terminali associativi RSU

TITOLO V Elezione e funzionamento degli organi provinciali
Articolo 21 Organi provinciali
Articolo 22 Elezioni
Articolo 23 Calendario delle operazioni
Articolo 24 Ripartizione dei seggi – liste
Articolo 25 Ricorsi
Articolo 26 Convocazione
Articolo 27 Composizione del Consiglio provinciale
Articolo 28 Composizione della Segreteria provinciale
Articolo 29 Elezione del Segretario e della Segreteria provinciale
Articolo 30 Decadenza, surroghe e cooptazioni
Articolo 31 Elezione del Presidente del Consiglio provinciale

TITOLO VI Elezione e funzionamento degli organi regionali
Articolo 32 Elezioni
Articolo 33 Composizione del Consiglio regionale
Articolo 34 Elezione del Segretario e della Segreteria regionale
Articolo 35 Sede
Articolo 36 Vice Segretario e Amministratore
Articolo 37 Decadenze, surroghe e cooptazioni

TITOLO VII Collegi dei Probiviri
Articolo 38 Collegio provinciale dei Probiviri
Articolo 39 Funzionamento del Collegio provinciale dei Probiviri
Articolo 40 Collegio nazionale dei Probiviri
Articolo 41 Funzionamento del Collegio nazionale dei Probiviri
Articolo 42 Istruttoria dei casi di competenza del Collegio nazionale dei Probiviri
TITOLO VIII Regolamento dei Collegi dei sindaci
Articolo 43 Collegio provinciale dei Sindaci
Articolo 44 Funzionamento del Collegio provinciale dei Sindaci
Articolo 45 Collegio regionale dei Sindaci
Articolo 46 Funzionamento del Collegio regionale dei Sindaci
Articolo 47 Collegio nazionale dei Sindaci
Articolo 48 Funzionamento del Collegio nazionale dei Sindaci
TITOLO IX Accertamento di disfunzioni e irregolarità
Articolo 49 Gravi irregolarità: espulsione e decadenza degli organi statutari provinciali.
TITOLO X Regolamento delle riunioni della Direzione nazionale
Articolo 50 Convocazione
Articolo 51 Riunioni
Articolo 52 Decadenza surroghe cooptazioni
TITOLO XI Regolamento delle Consulte di settore
Articolo 53 Composizione delle Consulte provinciali
Articolo 54 Elezione delle Consulte provinciali
Articolo 55 Convocazione delle Consulte provinciali
Articolo 56 Composizione delle Consulte nazionali
Articolo 57 Convocazione delle Consulte nazionali
TITOLO XII Comitati intersettoriali
Articolo 58 Elezione dei componenti dei Comitati intersettoriali
Articolo 59 Elezione del Coordinatore, convocazione e funzionamento dei Comitati intersettoriali

Consiglio nazionale: Regolamento delle riunioni
Articolo 1 Convocazione
Articolo 2 Riunione
Articolo 3 Svolgimento dei lavori
Articolo 4 Votazioni
Articolo 5 Pubblicità degli atti
Articolo 6 Decadenza Surroga Cooptazione
Articolo 7 Rimborsi spese
Articolo 8 Consiglieri nazionali del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
Articolo 9 Partecipazione dei consiglieri alle assemblee
_______________________________________

Regolamento applicativo dello Statuto
TITOLO I
Iscrizioni e tesseramento

Articolo 1
Iscrizioni
Allo Snals-Confsal hanno titolo ad iscriversi coloro che appartengono ai settori del lavoro pubblico e privato della Scuola, dell’Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), dell’Università e Ricerca, degli Enti pubblici di Ricerca, siano essi destinatari di contratto a tempo indeterminato e determinato, in attività di servizio o in quiescenza e che si impegnino all’osservanza dello Statuto, del regolamento applicativo nonché dei deliberati degli organi statutari.
L’iscrizione del personale a tempo indeterminato deve avvenire a mezzo delega e solo in casi eccezionali può essere effettuata per contanti, purché la quota non sia inferiore a quella dovuta con la sottoscrizione della delega.
Le domande di iscrizione e di rinnovo, che comportano l’accettazione delle norme dello Statuto, del regolamento applicativo e dei deliberati degli organi statutari, sono comunque accolte salvo parere contrario del competente Consiglio nazionale, regionale e provinciale emesso su gravi motivi evidenziati dalla Segreteria provinciale.
L’iscrizione deve essere effettuata nella provincia di servizio, fatte salve le situazioni esistenti. I consiglieri nazionali possono iscriversi in sede diversa da quella di servizio, mentre i componenti degli organi provinciali possono iscriversi, in via eccezionale, in sede diversa da quella di servizio, su conforme parere della Segreteria provinciale ove si chiede l’iscrizione, con delibera assunta dalla Direzione nazionale, valutati i motivi organizzativi e sindacali.
Per il personale in quiescenza l’iscrizione può essere effettuata o nell’ultima sede di servizio o in quella di pagamento della pensione nel luogo in cui il pensionato ha stabilito la residenza abituale.

Articolo 2
Tesseramento
La Segreteria generale invierà, entro il mese di settembre di ciascun anno, alle Segreterie provinciali il materiale (schede, moduli, tessere, deleghe, ecc.) inerente al tesseramento e comunicherà le delibere assunte dal Consiglio nazionale relative alla quota di iscrizione da corrispondere, per ogni categoria di soci, alla Segreteria generale.

Articolo 3
Trasferimenti di sede
Entro il 30 novembre di ciascun anno, le Segreterie provinciali trasmetteranno alla Segreteria generale i nominativi e le deleghe dei soci trasferiti in altra provincia.
La Segreteria generale, dopo aver raggruppato in un unico elenco i nominativi dei soci trasferiti nella stessa provincia, trasmetterà a questa l’elenco corredato delle rispettive deleghe, per consentirne l’assunzione in carico. Le trattenute sindacali dei soci trasferiti competono, fino al termine dell’anno solare, alla Segreteria della provincia di provenienza.
La posizione contabile dei soci trasferiti sarà regolarizzata tra le Segreterie provinciali competenti.

Articolo 4
Revoche e variazioni all’elenco degli iscritti
Le Segreterie provinciali comunicheranno alla Segreteria generale i nominativi dei nuovi iscritti, di coloro che abbiano inviato regolare disdetta e di coloro che siano stati collocati in quiescenza, utilizzando il sistema informatico interno. In caso di mancata regolarizzazione, il socio resta in carico alla Segreteria provinciale.
Il Centro Elaborazione Dati invierà alle Segreterie provinciali i tabulati con cadenza mensile.

Articolo 5
Variazioni di status di servizio
Modifiche riguardanti lo “status” dell’iscritto (cambio di indirizzo, modifica di rapporto di iscrizione – da delega a contanti o viceversa, profilo professionale, ecc. …) dovranno essere comunicate tramite il sistema informatico interno.

Articolo 6
Quote provinciali
La Segreteria generale verserà alle Segreterie provinciali rimesse mensili delle quote associative per ogni iscritto nell’ambito della provincia secondo la ripartizione deliberata dal Consiglio nazionale a sensi dell’art. 3 comma 4 dello Statuto.

Articolo 7
Quote regionali
La Segreteria generale effettuerà alle Segreterie regionali rimesse mensili delle quote associative per ogni iscritto nell’ambito della regione secondo la ripartizione deliberata Consiglio nazionale a sensi dell’art. 3 comma 4 dello Statuto.

Articolo 8
Tessera associativa
Il socio ha diritto a ottenere la tessera associativa e ad usufruire dei servizi attivati dal sindacato e a partecipare alla vita sociale del Sindacato.
In occasione delle votazioni congressuali a livello nazionale, regionale e provinciale, il socio ha, inoltre, diritto di prendere visione degli elenchi degli iscritti della provincia, con congruo margine di tempo rispetto alle scadenze previste dal regolamento elettorale.

TITOLO II
Amministrazione

Articolo 9
Ripartizione delle quote associative
Il Consiglio nazionale delibera annualmente la quota di competenza della Segreteria generale in cifra fissa distintamente per il personale in servizio e in quiescenza pari a:
– 1/3 del gettito medio della delega, stimato sull’anno precedente;
– 50% della cifra, come sopra determinata, per le quote contanti ridotte.
Il Consiglio nazionale delibera contestualmente anche la quota da corrispondere alle Segreterie regionali e alla CONF.S.A.L., all’interno di quanto spettante alla Segreteria generale.

Articolo 10
Formazione del bilancio preventivo
Le entrate sono costituite dalle quote associative, dagli interessi su depositi bancari e/o postali, dalle elargizioni di persone o enti pubblici e privati, dai proventi per pubblicità, abbonamenti ed altre eventuali entrate.
Per quanto riguarda il tesseramento, il bilancio deve riferirsi ad un numero di iscritti pari al 95% di quelli registrati al termine dell’anno precedente.
Nelle entrate non possono essere previsti avanzi di gestione di anni precedenti (che devono essere ascritti allo stato patrimoniale) e, per quel che concerne le quote, devono comparire solo le somme di pertinenza della struttura provinciale e non già quelle versate in favore della Segreteria generale.
Le uscite devono essere divise in uscite correnti (spese di funzionamento, rimborsi, stampa, convocazioni degli organi, ecc. …) e in uscite promozionali (propaganda, assemblee, convegni, corsi di formazione, ecc. …). Almeno il 20% del bilancio deve essere riservato alle attività promozionali.
Devono essere previsti stanziamenti differenziati per i settori di cui all’art. 46 dello Statuto, a cui va assegnata una quota commisurata alla consistenza numerica degli iscritti a ciascuno di essi.
Il bilancio deve chiudersi in pareggio, per cui non possono essere previsti avanzi dì gestione.

Articolo 11
Formazione del bilancio consuntivo
Le entrate devono riferirsi a dati certi riferiti all’esercizio di competenza e riscontrati entro il gennaio dell’anno successivo.
Le uscite non possono essere maggiori, per ogni capitolo, di quelle preventivate, salvo variazioni apportate al bilancio dal Consiglio regionale o provinciale o, in sede nazionale, dalla Direzione nazionale con successiva ratifica del Consiglio nazionale.
Analogamente dovrà essere approvata dal Consiglio competente l’introduzione di nuovi capitoli e dovrà essere prevista la copertura degli stanziamenti per eventuali nuove voci.

Articolo 12
Stato patrimoniale
Lo stato patrimoniale viene redatto e approvato dal Consiglio competente insieme al bilancio consuntivo. Esso consta di due parti distinte:
– Le attività in cui sono registrati tutti i beni immobili e i beni mobili, nonché i conti numerari (Cassa, Banca, c/c, titoli, ecc.) ed altri.
Le passività e il capitale netto in cui si elencano: il capitale sociale al suo valore nominale, i fondi spese e rischi, i compensi, i fondi di ammortamento, i fondi di accantonamento per indennità di anzianità o di quiescenza del personale dipendente, i debiti verso terzi ed altri.
I fondi dello stato patrimoniale sono rappresentati in forma fittizia (escluso il fondo di liquidazione dei dipendenti che è realmente esistente e depositato con apposito libretto e risparmio). Tra tali fondi devono, inoltre, essere inclusi quelli occorrenti per ammortizzare la perdita di valore dei beni elencati nelle attività ed eventuali debiti da ammortizzare.
La gestione, le finalità e l’utilizzazione dei fondi sono di esclusiva competenza del Consiglio, che dovrà valutare la straordinarietà delle variazioni in diminuzione dei predetti fondi.

Articolo 13
Acquisti
Fatta eccezione per le piccole spese e per quelle relative alla gestione ordinaria, gli acquisti superiori a 30.000 euro vanno deliberati dall’organo competente; in via subordinata, e per motivi di urgenza, dalla Segreteria competente, che dovrà, comunque, ottenere l’apposita ratifica dal Consiglio competente nel corso della prima riunione successiva alla delibera.

Articolo 14
Inventari
Tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle singole strutture sindacali vanno inventariati su un apposito registro, che deve essere aggiornato in presenza di variazioni.

Articolo 15
Approvazione ed invio dei bilanci provinciali e regionali
Se entro la scadenza prevista dall’art. 50 dello Statuto, i Consigli provinciali e regionali non hanno provveduto ad approvare e le Segreterie provinciali e regionali ad inviare i bilanci preventivi e consuntivi alla Segreteria generale, la stessa, tramite il Segretario amministrativo o un suo delegato, adotterà iniziative surrogative appropriate all’attuazione del suddetto dettato statutario.

TITOLO III
Elezioni interne

Articolo 16
Validità delle decisioni degli organi statutari
Ai fini della validità delle decisioni di organi statutari nazionali, regionali e provinciali, è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
Le delibere sono valide se assunte a maggioranza assoluta dei presenti. Si procede a scrutinio segreto, quando si tratti di persone o su richiesta di almeno 1/10 dei componenti.

Articolo 17
Norme comuni
Per quanto riguarda le assemblee, le commissioni elettorali, le commissioni di seggio, il diritto di voto, le candidature, i presentatori di liste, il sistema di votazione, l’attribuzione dei seggi, le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti si fa riferimento al Regolamento per le elezioni dei delegati al Congresso nazionale.
In caso di parità di voti, viene eletto il candidato più anziano di età.

Articolo 18
Metodo proporzionale
Quando gli organi esecutivi o deliberanti sono costituti da almeno tre persone, se sono presentate più liste per l’attribuzione dei seggi, si segue il metodo proporzionale, che consiste nel dividere per 1, 2, 3, 4, 5 ecc. il numero dei voti ottenuti da ciascuna lista e nello scegliere tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei candidati da eleggere, disposti in graduatorie decrescenti. Ciascuna lista avrà tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti e compresi nelle graduatorie.
All’interno della lista è eletto progressivamente chi ha maggiori preferenze, fino al numero dei seggi attribuiti alla lista stessa.
Le preferenze esprimibili sono i 3/5 del numero dei membri da eleggere.

Articolo 19
Votazione di sfiducia
Un terzo dei componenti un organo può chiedere che sia posta all’ordine del giorno la sfiducia nei confronti di altro organo da esso eletto, o anche nei confronti di uno o più dei membri che ne fanno parte, fino a 3 giorni prima della riunione. Nel caso in cui non ci sia una riunione programmata dell’organo, la stessa dev’essere comunque convocata entro 15 giorni successivi alla data di sottoscrizione della richiesta.
Se la mozione di sfiducia ottiene la maggioranza assoluta dei voti da parte dei presenti, l’organo o il componente, verso cui è diretta, viene dichiarato immediatamente decaduto e conseguentemente vengono indette nuove elezioni.

TITOLO IV
Delegati e terminali associativi

Articolo 20
Designazione dei Terminali associativi RSU
Il terminale associativo viene designato dalla Segreteria provinciale.
La Segreteria provinciale predispone, ogni anno scolastico, il quadro completo dei delegati di tutte le istituzioni e sedi di servizio, ove esistono iscritti. Il delegato può appartenere a qualunque settore, configurandosi a tutti gli effetti dirigente sindacale.
Il terminale associativo può essere delegato alla firma ai fine delle prerogative sindacali.

TITOLO V
Elezione e funzionamento degli organi provinciali

Articolo 21
Organi provinciali
Ciascun Consiglio provinciale, con apposita delibera, può definire una propria organizzazione territoriale.

Articolo 22
Elezioni
Gli organi statutari a livello provinciale, secondo quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16, 17,18, 19 e 20, dello Statuto, dovranno essere rinnovati al termine del quadriennio fissato dall’ultimo comma dell’articolo 10 dello Statuto.
Tale rinnovo avverrà contestualmente alle elezioni dei delegati al Congresso nazionale se la scadenza ordinaria degli organi non supera gli 8 mesi dalla data di celebrazione del Congresso stesso.
Qualora si verificassero sfasature temporali superiori a quella prevista al comma precedente, esse si devono gradualmente allineare o per difetto o per eccesso, comunque entro il secondo Congresso successivo.
Le elezioni degli organi periferici, che verranno effettuate in concomitanza con quelle dei delegati al Congresso, dovranno essere precedute, a norma dell’art. 29 dello Statuto, da assemblee di cui almeno una generale.
Le elezioni degli organi periferici, così come quelle dei delegati al Congresso nazionale, vengono effettuate con la partecipazione diretta di tutti i soci.
In caso di mancata elezione degli organi statutari provinciali o di dimissioni degli organi stessi, la Segreteria generale procederà secondo quanto previsto dall’art.8 dello Statuto.

Articolo 23
Calendario delle operazioni
Le operazioni del rinnovo degli organi provinciali dovranno essere effettuate secondo i tempi stabiliti dalla Direzione nazionale.

Articolo 24
Ripartizione dei seggi – liste
Per l’elezione del Consiglio provinciale, del Collegio dei sindaci e del Collegio dei probiviri, la Commissione elettorale provinciale provvederà a suddividere i relativi seggi in proporzione alla consistenza numerica provinciale degli iscritti ai settori.
Le liste unitarie o di settore possono contenere un numero di candidati non superiore al doppio del numero dei consiglieri da eleggere per ciascun settore e devono essere presentate da almeno 1/20 degli elettori. Al di sopra di 2.500 elettori, le liste devono essere presentate da non meno di 125 presentatori.

Articolo 25
Ricorsi
Avverso le decisioni della Commissione elettorale provinciale in materia elettorale per il rinnovo degli organi periferici, è ammesso il ricorso alla Segreteria generale entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti delle stesse.

Articolo 26
Convocazione
Il Segretario provinciale in carica, convoca, entro 30 giorni dalla conclusione del Congresso nazionale, il Consiglio provinciale per l’elezione del Segretario provinciale e della Segreteria provinciale. Decorso inutilmente tale termine, la convocazione è effettuata dal consigliere che ha ottenuto il più alto numero di voti.
Per l’elezione del Segretario provinciale e della Segreteria provinciale le votazioni avvengono separatamente e per scrutinio segreto.
Nella sua prima seduta, la Segreteria provinciale elegge, nel proprio seno, il segretario amministrativo e uno o più vice segretari.

Articolo 27
Composizione del Consiglio provinciale
Il numero dei componenti del Consiglio provinciale, composto da un minimo di 15 membri ad un massimo di 30, viene fissato secondo i seguenti parametri:
– 15 componenti quando gli iscritti sono fino a 2.000;
– 20 componenti quando gli iscritti sono fino a 4.000;
– 30 componenti quando gli iscritti sono oltre 4000;

Articolo 28
Composizione della Segreteria provinciale
La Segreteria provinciale è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, secondo la delibera del Consiglio provinciale.

Articolo 29
Elezione del Segretario e della Segreteria provinciale
Viene eletto Segretario colui che ottiene la maggioranza dei voti validi dei componenti del Consiglio provinciale.
L’elezione della Segreteria provinciale avviene su candidati appartenenti a lista unitaria o a liste diverse. In entrambi casi, ciascun elettore può votare non più di 3/5 dei membri da eleggere.
Risultano eletti coloro che ottengono più preferenze nella rispettiva lista e fino al numero dei membri di cui è prevista la composizione della Segreteria.

Articolo 30
Decadenza, surroghe e cooptazioni
Il Consiglio provinciale dichiara la decadenza di un suo membro se questi risulti assente, senza giustificato motivo, per almeno due riunioni consecutive, se abbia presentato le dimissioni e le stesse siano state accolte dal Consiglio provinciale o se non sia più socio del sindacato.
La surroga dei membri decaduti, si effettua in base allo scorrimento dei candidati della lista cui appartiene il membro decaduto, in rapporto alle preferenze ottenute. Nell’ipotesi che la lista sia esaurita, si procederà alla designazione su proposta del primo eletto della lista.
Non si effettueranno surroghe negli organi di cui ai precedenti artt. 27 e 28. La proposta di cooptazione di altri componenti del Consiglio provinciale fino ad un massimo corrispondente al 10% dei suoi componenti, con arrotondamento per difetto, viene effettuata con idonea motivazione dalla Segreteria provinciale o da un numero di consiglieri pari alla metà più uno dei membri della Segreteria provinciale stessa.
La scelta avviene con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto a voto.

Articolo 31
Elezione del Presidente del Consiglio provinciale
Il Consiglio provinciale può nominare a dirigere le proprie riunioni un Presidente per l’intera durata dell’organo o per ogni singola seduta.

TITOLO VI
Elezione e funzionamento degli organi regionali

Articolo 32
Elezioni
Gli organi statutari a livello regionale, secondo quanto previsto dagli artt. 21, 22, 23, 24, 25 dello statuto, dovranno essere rinnovati al termine del quadriennio previsto dall’art. 10 ultimo comma dello Statuto.
Le operazioni del rinnovo degli organi regionali dovranno essere effettuate entro novanta giorni dall’elezione dei delegati al Congresso nazionale.

Articolo 33
Composizione del Consiglio regionale
Il Consiglio regionale è composto in proporzione al numero degli iscritti per ogni provincia della Regione alla data fissata dal Regolamento elettorale per il Congresso, garantendo che ogni provincia abbia un proprio consigliere e che non siano effettuate designazioni da altre province.

Articolo 34
Elezione del Segretario e della Segreteria regionale
La Segreteria regionale è costituita da:
– il Segretario Regionale;
– due o quattro membri eletti dal Consiglio regionale con il sistema maggioritario.
– un rappresentante per ciascuna provincia della Regione, di norma il Segretario provinciale su delibera del Consiglio regionale.
Viene eletto Segretario regionale colui che ottiene la maggioranza dei voti validi dei componenti del Consiglio.

Articolo 35
Sede
La sede della Segreteria regionale è di norma posta nel capoluogo della Regione; il Consiglio regionale può designare, con la maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi eletti, anche una sede diversa per tutta la durata del quadriennio.

Articolo 36
Vice Segretario e Amministratore
Nella sua prima riunione, la Segreteria regionale elegge, in base alle indicazioni del Consiglio regionale, uno o più vice segretari ed il Segretario amministrativo.

Articolo 37
Decadenze, surroghe e cooptazioni
Il Consiglio Provinciale dichiara la decadenza di un suo membro se questi risulti assente, senza giustificato motivo, per almeno due riunioni consecutive o se abbia presentato le dimissioni e le stesse siano state accolte dal Consiglio provinciale o se non sia più socio del Sindacato.
La surroga dei membri decaduti si effettua in base allo scorrimento dei candidati della lista cui appartiene il membro decaduto, in rapporto alle preferenze ottenute. Nell’ipotesi che la lista sia esaurita, si procederà alla designazione su proposta del primo eletto della lista.
La proposta di cooptazione di altri componenti del Consiglio Provinciale fino ad un massimo corrispondente al 10% dei suoi componenti, viene effettuata con idonea motivazione dalla Segreteria Provinciale o da un numero di consiglieri pari alla metà più uno dei membri della Segreteria Provinciale stessa.
La scelta avviene con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzzi degli aventi diritto al voto.

TITOLO VII
Collegi dei Probiviri

Articolo 38
Collegio provinciale dei Probiviri
L’Assemblea generale dei soci elegge, contestualmente alla elezione del Consiglio provinciale, cinque membri effettivi e tre membri supplenti del collegio provinciale dei Probiviri.
I componenti del collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche sindacali provinciali.

Articolo 39
Funzionamento del Collegio provinciale dei Probiviri
Il Collegio provinciale dei Probiviri elegge, nella prima riunione, il Presidente con votazione a scrutinio segreto esprimendo una sola preferenza il quale convoca, d’intesa con la Segreteria provinciale, le riunioni e predispone l’ordine del giorno che deve essere trasmesso agli interessati almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta.

Articolo 40
Collegio nazionale dei Probiviri
Il Collegio nazionale dei Probiviri è composto da nove membri effettivi e da tre membri supplenti. La sua elezione avviene in Congresso nazionale, con il metodo proporzionale e con i criteri previsti per l’elezione degli organi nazionali.

Articolo 41
Funzionamento del Collegio nazionale dei Probiviri
Il Collegio Nazionale dei Probiviri elegge, nella prima riunione, il Presidente con votazione a scrutinio segreto, esprimendo una sola preferenza.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle sedute, il Presidente pone all’ordine del giorno gli argomenti in discussione e presenta la relazione sulla controversia o delega a questo compito un membro effettivo.
Sono convocati alla riunione sia i membri effettivi che quelli supplenti. Questi ultimi votano solo in sostituzione di eventuali assenti.
Il deferito, o chi ha inoltrato appello avverso la decisione del collegio provinciale dei probiviri, ha diritto di prendere visione delle prove a carico, di presentare le proprie controdeduzioni e di essere ascoltato, se lo chiede, durante la seduta in cui si discute del suo caso.
Al termine dell’istruttoria, anche con l’audizione del deferito, il Collegio nazionale dei Probiviri procede alla decisione, dichiarando irricevibile o inammissibile il ricorso, se presentato oltre il termine fissato in 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento, proclamando l’assoluzione nel caso di prove sufficienti o irrogando uno dei provvedimenti previsti dall’art. 44 dello Statuto.
Salvo quanto previsto ai successivi articoli, il Collegio nazionale dei Probiviri decide entro 90 giorni o in prima istanza o in sede di appello; oltre tale termine il provvedimento instaurato viene archiviato per decorrenza dei termini.
La decisione va comunicata all’interessato entro i 10 giorni successivi.

Articolo 42
Istruttoria dei casi di competenza del Collegio nazionale dei Probiviri
L’istruttoria nei casi di cui alle lett. a e b dell’art. 44 dello Statuto è effettuata dalla Segreteria generale con l’obbligo di sentire le parti e di acquisire una relazione scritta da parte dell’organo a cui appartiene il denunciato.
Nei casi di cui alla lett. a, art. 44, se l’istruttoria si conclude con la proposta di archiviazione, l’archiviazione definitiva avverrà su delibera del Collegio nazionale dei Probiviri nella prima riunione successiva alla seduta dì discussione o comunque entro 12 mesi.
Nei casi di cui alla lett. b, art. 44, l’istruttoria viene svolta con le medesime modalità dalla Segreteria generale e gli atti vengono inviati entro 15 giorni dalla loro ultimazione alla Direzione nazionale per il previsto parere vincolante.

TITOLO VIII
Regolamento dei Collegi dei sindaci

Articolo 43
Collegio provinciale dei Sindaci
L’Assemblea provinciale degli iscritti elegge, contestualmente alla elezione del Consiglio provinciale, i tre membri effettivi e i due membri supplenti del Collegio provinciale dei Sindaci.
I membri del Collegio dei Sindaci non possono ricoprire altre cariche provinciali.

Articolo 44
Funzionamento del Collegio provinciale dei Sindaci
Il Collegio provinciale dei Sindaci elegge, nella prima riunione, il Presidente, che convoca, d’intesa con il Segretario provinciale e con il Segretario amministrativo, il Collegio e predispone l’ordine del giorno, che deve essere comunicato agli interessati almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta.
Alla riunione partecipano anche i membri supplenti, che assumono la funzione di membri effettivi in sostituzione di questi ultimi, se assenti.
Le deliberazioni si considerano valide se votate, a scrutinio segreto o palese, in rapporto alla decisione sui criteri di votazione stabilita dallo stesso Collegio, con la maggioranza dei membri effettivi.
Le deliberazioni vengono tempestivamente comunicate al Segretario provinciale.

Articolo 45
Collegio regionale dei Sindaci
Il Congresso regionale elegge il Collegio regionale dei Sindaci, che si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, appartenenti, ove è possibile, a varie province della Regione.

Articolo 46
Funzionamento del Collegio regionale dei Sindaci
Il Collegio regionale dei Sindaci elegge, nella prima riunione, il Presidente, che convoca il Collegio, d’intesa con il Segretario regionale e con il Segretario amministrativo, e predispone l’ordine del giorno, che deve essere comunicato agli interessati almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta.
Alla riunione partecipano anche i membri supplenti, che assumono la funzione di membri effettivi in sostituzione di questi ultimi, se assenti.
Le deliberazioni si considerano valide se votate a scrutinio segreto o palese in rapporto alla decisione sui criteri di votazione stabiliti dallo stesso Collegio, con la maggioranza dei membri effettivi.
Le deliberazioni vengono tempestivamente comunicate al Segretario regionale.

Articolo 47
Collegio nazionale dei Sindaci
Il Congresso elegge il Collegio nazionale dei Sindaci, che è composto da cinque membri effettivi e da due membri supplenti.
Per i candidati di una stessa lista non possono essere espresse più dì quattro preferenze. I primi cinque eletti sono membri di diritto; gli altri due, nell’ordine di preferenza, sono membri supplenti.

Articolo 48
Funzionamento del Collegio nazionale dei Sindaci
Il Collegio Nazionale dei Sindaci elegge, nella prima riunione, il Presidente, esprimendo nella votazione una sola preferenza.
Il Presidente convoca le riunioni, d’intesa con il Segretario generale e con il Segretario amministrativo, avendo cura di predisporre l’ordine del giorno, che deve essere comunicato agli interessati almeno otto giorni prima della data fissata per la seduta.
Alla riunione partecipano anche i membri supplenti che assumono la funzione di membri effettivi, in sostituzione di questi ultimi, se assentì.
Le deliberazioni sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei votanti. Esse vengono tempestivamente comunicate al Segretario generale e al Segretario amministrativo.

TITOLO IX
Accertamento di disfunzioni e irregolarità

Articolo 49
Gravi irregolarità: espulsione e decadenza degli organi statutari provinciali.
La Segreteria generale in presenza di gravi irregolarità, accertate anche con la collaborazione del Collegio nazionale dei sindaci, propone alla Direzione nazionale lo scioglimento e la decadenza degli organi statutari monocratici o collegati e/o l’espulsione dal sindacato di singoli iscritti.
La Direzione nazionale delibera l’eventuale provvedimento, sulla base alla relazione inviata almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione, e illustrata nella seduta dal Segretario generale, o da un suo delegato, sentito anche il responsabile della struttura interessata, che ha facoltà di inviare preventivamente un promemoria scritto.
Avverso il provvedimento può essere presentato ricorso entro 20 giorni dalla notifica.
Il ricorso deve essere deciso nella prima seduta utile dell’organo competente e, comunque, entro 60 giorni pena la decadenza del provvedimento stesso.
L’organo decaduto va sostituito mediante indizione di nuove elezioni, decorsi infruttuosamente i termini del ricorso.
Nelle more della decisione, l’organo dichiarato decaduto verrà affiancato nella gestione secondo le modalità dell’art. 8 dello Statuto.

TITOLO X
Regolamento delle riunioni della Direzione nazionale

Articolo 50
Convocazione
La Direzione nazionale si riunisce, in via ordinaria almeno ogni mese e, in via straordinaria, su richiesta della Segreteria generale nonché ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Articolo 51
Riunioni
Per quanto riguarda la convocazione, la determinazione degli ordini del giorno, le modalità di rinnovo, lo svolgimento dei lavori, le votazioni, la pubblicità degli atti e i rimborsi spese, si fa riferimento al Regolamento per le riunioni del Consiglio nazionale.

Articolo 52
Decadenza surroghe cooptazioni
La Direzione nazionale dichiara la decadenza di un suo membro se questi risulti assente, senza giustificato motivo, per almeno due riunioni consecutive, se abbia presentato le dimissioni e le stesse siano state accolte dalla Direzione nazionale o se non sia più socio del Sindacato.
Si procede alla surroga dei membri decaduti in base allo scorrimento dei candidati della lista cui appartiene il membro decaduto, in rapporto alle preferenze ottenute.
Nell’ipotesi che la lista sia esaurita, procederà su designazione proposta dal primo eletto della lista.
La proposta di cooptazione di altri componenti della Direzione nazionale, fino ad un massimo corrispondente al 10% dei suoi componenti (con arrotondamento per difetto) viene effettuata con idonea motivazione dalla Segreteria generale o da un numero di componenti pari alla metà più uno dei membri della Segreteria generale stessa.
Le votazioni si effettuano con il metodo proporzionale. Le preferenze non possono essere espresse in numero superiore ai 2/3 dei membri da eleggere.

TITOLO XI
Regolamento delle Consulte di settore

Articolo 53
Composizione delle Consulte provinciali
La Consulta provinciale si compone da tre a nove membri e la composizione della stessa è stabilita in base al Regolamento elettorale.
Il coordinatore provinciale fa parte di diritto del Consiglio provinciale.

Articolo 54
Elezione delle Consulte provinciali
Le elezioni delle Consulte provinciali di settore avvengono contestualmente a quelle degli organi provinciali in seno all’Assemblea provinciale degli iscritti.

Articolo 55
Convocazione delle Consulte provinciali
In prima convocazione il Segretario provinciale, entro 30 giorni dalla conclusione del Congresso nazionale, convoca, con ordine del giorno specifico e con preavviso dì almeno otto giorni, le consulte di settore per l’elezione dei coordinatori provinciali.
Le successive riunioni sono convocate dal Coordinatore, d’intesa con il Segretario provinciale.

Articolo 56
Composizione delle Consulte nazionali
Le Consulte nazionali di settore sono costituite da venticinque componenti e sono elette dai delegati al Congresso.
Le Consulte, prima della elezione del Segretario generale e dei componenti della Direzione nazionale, provvedono a nominare il Coordinatore nazionale, a maggioranza semplice, e a costituire gli Uffici centrali di coordinamento del settore, composti da quattro componenti oltre il Coordinatore.

Articolo 57
Convocazione delle Consulte nazionali
Il Segretario generale uscente convoca, per la prima riunione dopo il Congresso, le Consulte di settore per l’elezione dei Coordinatori nazionali con specifico ordine del giorno e con preavviso di almeno 10 giorni
Le successive riunioni sono convocate dal Coordinatore nazionale su decisione dell’Ufficio di coordinamento e d’intesa con il Segretario generale. Le riunioni possono essere tenute anche in videoconferenza.

TITOLO XII
Comitati intersettoriali

Articolo 58
Elezione dei componenti dei Comitati intersettoriali
I Comitati intersettoriali, la cui composizione è indicata nel Regolamento elettorale, sono eletti in seduta congiunta dalle Consulte di settore in occasione della loro prima riunione prevista dal precedente art. 57.

Articolo 59
Elezione del Coordinatore, convocazione e funzionamento dei Comitati intersettoriali
Per quanto riguarda l’elezione del Coordinatore, la convocazione e il funzionamento dei Comitati intersettoriali si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli che regolamentano le Consulte di settore.

* * * * *

Consiglio nazionale: Regolamento delle riunioni

Articolo 1
Convocazione
Il Consiglio nazionale si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l’anno e, in via straordinaria, su richiesta della Segreteria generale nonché ogni qual volta ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.
L’o.d.g. dei lavori è determinato, per le riunioni ordinarie, dalla Segreteria generale e, per le riunioni straordinarie, dalla Segreteria generale o dal gruppo di consiglieri che ne hanno fatto richiesta.
L’o.d.g. deve essere corredato di una relazione illustrativa dei temi proposti, quale elemento di discussione in seno al Consiglio e base di esame da parte dei consiglieri.
Qualora un consigliere voglia aggiungere un argomento all’o.d.g. deve far pervenire la richiesta alla Segreteria generale almeno tre giorni prima dell’inizio dei lavori, corredandola della relazione illustrativa. In tal caso l’argomento è posto all’o.d.g. e la relazione illustrativa è distribuita ai consiglieri prima dell’inizio dei lavori del Consiglio nazionale. I temi proposti dalle Consulte di settore sono obbligatoriamente inseriti tra quelli deliberati dalla Segreteria generale.
La convocazione del Consiglio nazionale è disposta dal Segretario generale o in caso di impedimento dal vicario.
L’avviso di convocazione deve essere recapitato ai membri del Consiglio nazionale e ai rappresentanti dello SNALS in seno al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, qualora non ne facciano parte in qualità di membri effettivi, contestualmente all’o.d.g. e alla relazione illustrativa dei temi proposti, almeno 10 giorni prima della data della riunione.
Il Consiglio nazionale può essere convocato per motivi di urgenza su richiesta della Segreteria generale con un preavviso di tre giorni: in tale evenienza la comunicazione ai consiglieri è telegrafica e la relazione illustrativa dei temi proposti viene consegnata all’inizio dei lavori; si possono in tal caso presentare temi aggiuntivi all’o.d.g. anche in apertura dei lavori, purché accompagnati dalla relazione illustrativa.

Articolo 2
Riunione
Il Consiglio nazionale è convocato in prima riunione dal Segretario generale con all’o.d.g. l’elezione del Presidente del consiglio nazionale e l’Ufficio di Presidenza, composto da tre membri di cui uno presidente. Il Presidente del Consiglio nazionale assicura la regolarità della discussione e delle votazioni, concede la parola, indice le votazioni, ne proclama i risultati, sospende e chiude la seduta: egli è garante dell’ordine dei lavori e, pertanto, ha facoltà di reprimere eventuali abusi da parte dei presenti adottando tutte le misure ritenute necessarie al buon andamento della riunione.
Nella sua prima riunione il Consiglio nazionale elegge per acclamazione il Segretario, col compito di redigere il verbale che resta atto pubblico per quanto attiene alla attestazione dei fatti, alle operazioni compiute e alle deliberazioni adottate.
In assenza del Segretario, il Consiglio nazionale provvederà di volta in volta alla sua sostituzione all’inizio dei lavori e limitatamente alla seduta.
Il verbale deve indicare la data e il luogo della riunione, nonché il nome dei presenti, deve inoltre riassumere i punti più rilevanti della discussione e la sintesi degli interventi. Se richiesto dagli interessati, vanno inserite nel verbale anche le dichiarazioni, comprese quelle di voto, dei singoli consiglieri nazionali.
Per la validità della riunione del Consiglio nazionale è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
Il numero legale è verificato dal Presidente all’inizio della seduta e, su richiesta di qualsiasi consigliere, alla ripresa dei lavori dopo eventuali interruzioni o prima delle votazioni.

Articolo 3
Svolgimento dei lavori
Dopo la relazione introduttiva del Segretario generale e le eventuali ratifiche di delibere assunte dalla Direzione nazionale per motivi di urgenza, il Presidente dà la parola per ogni argomento all’o.d.g. al relatore designato dalla Segreteria generale o dal gruppo di consiglieri che lo ha proposto. I temi relativi a proposte avanzate dalle Consulte di settore e dei Comitati intersettoriali sono illustrati dal Coordinatore nazionale o da un suo delegato.
Il Consiglio nazionale può articolarsi in commissioni di studio presiedute dai relatori. Ogni commissione elabora, al termine della discussione, un documento contenente la proposta relativa all’argomento preso in esame.
Le commissioni si riuniscono in sede referente; di conseguenza debbono essere riferite al Consiglio nazionale gli esiti del lavoro di studio e le eventuali alternative emerse dalla discussione.
Il Presidente apre la discussione sull’o.d.g. o, se il Consiglio viene articolato in commissioni, sui documenti presentati dalle commissioni medesime, per le eventuali proposte di integrazioni o modifiche. Ogni intervento deve essere contenuto nell’arco di tempo di 10. Dopo il dibattito, la commissione relaziona sui motivi che giustificano l’accettazione o meno delle proposte di modifica o di integrazione. Il documento conclusivo della commissione e quelli contenenti eventuali emendamenti sono presentati alla presidenza per le conseguenti delibere. In qualsiasi momento il Presidente può concedere la parola al Segretario generale o ad un membro delegato dal Segretario per comunicazioni o chiarimenti.
Le delibere possono essere assunte al termine della discussione generale o del singolo argomento. In quest’ultimo caso i consiglieri hanno facoltà di presentare mozioni volte alla modifica dell’ordine degli argomenti da trattare: per ogni mozione, il Presidente, dopo aver sentito il proponente e due consiglieri, di cui uno intenda parlare a favore e uno contro, è obbligato a mettere ai voti la mozione presentata.
Il Presidente concede la parola ad un consigliere per fatto personale solo se egli risulti esplicitamente citato in un intervento ufficiale da altro consigliere.

Articolo 4
Votazioni
Il Presidente, dopo aver dichiarato aperta la fase deliberante e aver posto a votazione nell’ordine 1) gli emendamenti soppressivi, 2) gli emendamenti sostitutivi o modificativi, 3) gli emendamenti aggiuntivi, prima di mettere in votazione l’intero documento dà la parola ai consiglieri che vogliano fare dichiarazione di voto.
Di regola le votazioni avvengono per alzata di mano; possono avvenire per appello nominale per decisione del Consiglio nazionale. L’espressione del voto deve essere segreta quando la deliberazione concerne persone o elezione a cariche; per il voto a scrutinio segreto si procede a mezzo di schede.
Le norme riguardanti le elezioni sono contenute nel Regolamento Elettorale.
Le delibere, salvo i casi in cui lo Statuto preveda espressamente maggioranze qualificate, sono adottate a maggioranza semplice.
Le maggioranze si calcolano in relazione al numero dei presenti ad inizio di seduta o al momento della verifica del numero legale; non sì considerano nel calcolo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle.
Nelle votazioni per alzata di mano, o per appello nominale, il cui computo spetta al Presidente o al consigliere dell’Ufficio di Presidenza da lui delegato, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Articolo 5
Pubblicità degli atti
Le delibere del Consiglio nazionale sono pubblicate sul giornale “Scuola-Snals” a cura del Comitato di Redazione, insieme alle relazioni, agli o.d.g. di politica sindacale presentati anche se non approvati per permettere la libera circolazione delle idee.

Articolo 6
Decadenza Surroga Cooptazione
Il Consiglio nazionale dichiara la decadenza di un suo membro se questi perde la qualifica di socio (per provvedimento disciplinare passato in giudicato o per mancato rinnovo dell’adesione al Sindacato), se risulta assente, senza giustificato motivo, per due riunioni consecutive o se ha presentato dimissioni e queste siano state accettate dal Consiglio stesso.
La surroga dei consiglieri decaduti è proposta dalla Segreteria generale in base al diritto derivante dalla lista in cui era incluso il consigliere decaduto. Nella impossibilità della surroga di diritto, per esaurimento della lista, la surroga è proposta dalla Segreteria generale su designazione della Segreteria provinciale di appartenenza del membro decaduto.
La proposta di cooptazione di membri aggiuntivi, nel numero previsto dallo Statuto, viene avanzata dalla Segreteria generale con adeguata motivazione. La richiesta di cooptazione può essere avanzata oltre che dalla Segreteria generale, anche da un numero di consiglieri pari alla metà più uno del numero dei membri della Segreteria generale. La scelta avviene con votazione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.
Il Consiglio nazionale può dichiarare decaduti gli organismi da esso espressi mediante il voto di sfiducia proposto da almeno un terzo dei consiglieri aventi diritto al voto. La votazione avviene a scrutinio segreto.

Articolo 7
Rimborsi spese
a) Il rimborso delle spese di viaggio e di quelle di soggiorno è effettuato dal Segretario Amministrativo in base all’elenco delle presenze trasmessogli dalla Presidenza.
b) Il rimborso avviene previa presentazione della documentazione delle spese sostenute per il viaggio e soggiorno.
Le spese di soggiorno non spettano se la Segreteria Generale si assume il compito dì organizzare logisticamente la riunione.

Articolo 8
Consiglieri nazionali del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
I consiglieri nazionali del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che non siano stati eletti membri del Consiglio nazionale, partecipano alle riunioni con il solo diritto di parola.
I consiglieri partecipano alle riunioni delle commissioni, relazionano, su richiesta del Consiglio nazionale, sui lavori del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione; hanno diritto ad usufruire dei rimborsi spese.
I consiglieri del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sono tenuti a rispettare le delibere del Consiglio nazionale e a ispirare la propria azione alle tesi dello SNALS e a operare perché in seno al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione siano rappresentate le istanze del sindacato e sia ricercata, in quella sede, l’adesione alle tesi dello SNALS da parte di altri gruppi.
Il mancato adeguamento del consigliere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione alle delibere assunte dal Consiglio nazionale comporta l’instaurazione di procedimenti per l’eventuale determinazione di provvedimenti disciplinari.

Articolo 9
Partecipazione dei consiglieri alle assemblee
Ciascun consigliere può partecipare, a proprie spese, a qualsiasi assemblea, riunione, congresso o convegno dell’organizzazione.
Il consigliere, che si avvale della sua qualifica per partecipare a dette riunioni, ha diritto solo alla parola.