Comunicato Supplenze DSgA; Sentenza Corte di Cassazione; Eventi

COMUNICATO STAMPA

FLC-CGIL    CISL Scuola    UIL Scuola    SNALS-Conf.S.A.L.    GILDA-UNAMS

Segreterie Provinciali di BERGAMO

SCUOLE SENZA DIRETTORE AMMINISTRATIVO, dopo l’incontro in Prefettura

si apre uno spiraglio: AUTORIZZATA L’ASSUNZIONE DI SUPPLENTI

Bergamo, 03/12/2018

Finalmente arriva una risposta concreta sul fronte delle scuole rimaste senza Direttori Amministrativi (DSGA) in provincia di Bergamo: sono state autorizzate ad assumere direttamente un supplente, in deroga alle norme esistenti.

Nelle scuole “autonome”, dotate cioè di un proprio bilancio, – lo ricordiamo – per ogni operazione economica serve la firma congiunta del Dirigente Scolastico e del Direttore dei servizi Amministrativi. In assenza di una di queste figure non è possibile pagare né supplenti né fornitori, né si possono stipulare l’assicurazione per dipendenti e alunni, gestire piani di diritto allo studio, avviare progetti, ricevere finanziamenti.

Ad ottobre era stato rivolto ai parlamentari bergamaschi un appello a risolvere la situazione, poi, il 19 novembre, i sindacati della scuola di Bergamo avevano chiesto un incontro urgente al Prefetto. Il confronto con la dottoressa Elisabella Margiacchi si è tenuto il 22 novembre scorso.

“Per le 79 scuole prive di titolari DSGA nella sola provincia di Bergamo (sono 485 in tutta la Lombardia) l’Ufficio scolastico Provinciale aveva avviato in agosto la ricerca di Assistenti Amministrativi di ruolo disposti ad assumere l’incarico, ma dopo tre mesi e sette interpelli provinciali e nazionali, alcune scuole erano ancora paralizzate dal blocco delle azioni amministrative e contabili” hanno spiegato oggi Elena Bernardini della FLC-CGIL, Salvatore Inglima della CISL Scuola, Claudio Saetta della UIL Scuola, Loris Colombo di SNALS-Confasl e Monica Guizzetti di GILDA-UNAMS della provincia di Bergamo. “La nostra costante pressione ha portato a un primo risultato, ma è stato necessario coinvolgere i parlamentari locali e denunciare al Prefetto una condizione di vera e propria interruzione di pubblico servizio. Il Prefetto ha compreso la gravità della situazione e si è impegnato a comunicarla in tempi celeri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e all’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Interno”.

Dunque, ora, grazie alla deroga, sarà possibile stipulare contratti a tempo determinato fino al 31 agosto per supplenza dei DSGA, attingendo – per ragioni di oggettività e trasparenza – dalle graduatorie di istituto degli Assistenti Amministrativi, limitatamente a coloro che sono in possesso del titolo di studio contrattualmente previsto (laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative, economia e commercio).

Nel caso non ci fossero candidati si potrà procedere tramite le MAD – cioè le Messe a Disposizione – che possono essere inviate alle scuole da parte di chi è fornito del titolo di laurea previsto.

“Si avvia, dunque, a soluzione una condizione di emergenza ampiamente prevedibile, che da tempo stiamo denunciando” proseguono i sindacalisti bergamaschi. “Un anno fa erano già 68 le scuole prive di DSGA; da oltre dieci anni non è possibile assumere in ruolo nuovi DSGA sui posti che si rendono vacanti in seguito a pensionamenti, non rimpiazzabili perché le graduatorie specifiche sono da tempo esaurite”.

Giunge intanto un’altra notizia di provvedimento più volte sollecitato dalle sigle sindacali: è stata finalmente avviata anche la procedura di indizione del concorso atteso da 15 anni e già previsto dalla Legge di Bilancio per il 2018.

“Il MIUR, infatti, ci ha comunicato che il Ministero dell’Economia e Finanze (MEF) ha registrato il bando di concorso per DSGA” concludono i sindacalisti. “È previsto anche il contestuale avvio di un percorso riservato per gli Assistenti Amministrativi facenti funzione, cioè coloro che in questi anni hanno letteralmente salvato le scuole prive di DSGA. Questi lavoratori entreranno in ruolo direttivo tramite una misura di mobilità professionale. Pensiamo si tratti del giusto riconoscimento di chi svolge questo incarico superiore su posti vacanti da oltre un decennio, caricandosi di responsabilità non dovute, senza formazione, senza aiuto, senza riconoscimento economico”.

^_^_^_^_^

Sentenza Corte di Cassazione

 

La Corte di Cassazione con la sentenza   n. 4069/2018 ha finalmente affermato il principio, da sempre sostenuto dallo SNALS, per cui il diritto ad usufruire dei permessi di cui all’art. 33 della   legge 104 costituisce un diritto del lavoratore non comprimibile.

Il Fatto

Una lavoratrice dipendente di   Poste Italiane con orario di lavoro part-time verticale (8.30- 14,30 dal   lunedì al giovedì), aveva lamentato in sede di merito come il datore di   lavoro avesse riproporzionato, in considerazione del part-time verticale, da   tre a due il numero di giorni di permesso mensili spettanti.

Le Sentenze di I° e II° Grado

La Corte di appello di Trento ha   confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trento riconoscendo il pieno   diritto della ricorrente ad usufruire dei 3 giorni di permesso al mese ax   art. 33, comma 3 L. 104/92 sul presupposto che “in assenza di una espressa   normativa del part-time, che preveda il riproporzionamento della fattispecie   in esame, non è consentito concedere permessi in misura inferiore a tre”.   Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Trento, hanno proposto   appello l’INPS e le Poste Italiane

La decisione della Cassazione

I giudici della Corte di   Cassazione hanno evidenziato che l’istituto del permesso retribuito previsti   dalla L.104/92, art.33, c.3   costituisce espressione dello Stato sociale nonché uno strumento di politica   socio assistenziale basato sul riconoscimento della cura alle persone con   handicap in situazione di gravità prestata dai congiunti e sulla   valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale e   intergenerazionale.

Lo SNALS ha da sempre sostenuto, la tesi   annunciata dalla Corte di Cassazione con la sentenza 4069/2018,   sentenza che ha finalmente definito la   questione, per troppo tempo inutilmente discussa e resa complicata dalle   distorte ed erronee interpretazioni fornite dall’Amministrazione. La ratio   dell’istituto in esame, infatti, ben evidente attraverso una consapevole   e attenta lettura del dettato normativo, consiste nel favorire l’assistenza   alla persona affetta da handicap grave, assistenza che rappresenta   l’interesse primario cui è preposta la norma.

I giudici della Suprema Corte, nel   dichiarare i ricorsi infondati, concludono affermando che “si tratta in   via definitiva di una misura destinata alla tutela della salute psico-fisica   del disabile quale diritto fondamentale dell’individuo tutelato dall’art. 32 della   Costituzione che rientra tra i diritti inviolabili che la Repubblica   riconosce e garantisce all’uomo, sia come singolo che nelle formazioni   sociali ove si svolge la sua personalità”. E’ chiaro a questo punto che   il diritto ad usufruire dei permessi costituisce un diritto del lavoratore   non comprimibile e da riconoscersi in misura identica a quella del lavoratore   a tempo pieno.

^_^_^_^_^

 

EVENTI

In allegato:

  • la locandina del Convegno organizzato dall’Istituto “E. Majorana” di Seriate sul tema: “Scuola e Turismo: un’alleanza per il territorio”. Il convegno si terrà il 15 p.v. presso il cineteatro “Gavazzeni” di Seriate;
  • la locandina per la serata con l’autrice Teresa Capezzuto programmata per il 14/12/2018 alle ore 18,00 presso Auditorium del Centro Civico L.go Marinai d’Italia Treviglio