ADESIONE TACITA AL FONDO ESPERO

Fondo Espero

FONDO PENSIONE ESPERO ADESIONE TRAMITE
SILENZIO-ASSENSO
PRIMA DI TUTTO COME FUNZIONA
La costituzione del fondo avviene tramite il versamento di quote del lavoratore trattenute mensilmente,
relative il proprio TFR e ulteriori quote versate dal datore di lavoro.
La modalità di contribuzione è scelta dall’aderente al momento dell’adesione e può essere soggetta a
modifiche e integrazioni, Il lavoratore può scegliere una aliquota di contribuzione a proprio carico più
elevata rispetto a quella obbligatoria, secondo quanto riportato nel modulo di adesione.
DECORRENZA DELL’ACCORDO
L’accordo si applica al personale assunto dopo il 1° gennaio 2019, prevede sia l’adesione espressa, mediante
una esplicita manifestazione di volontà dell’aderente, sia l’adesione mediante silenzio-assenso (cosiddetta
“adesione tacita”).
SILENZIO-ASSENSO
L’amministrazione ha l’obbligo di fornire al lavoratore all’atto della sottoscrizione del contratto di
assunzione, una informativa sulle modalità di adesione al Fondo, indicando tra l’altro il riferimento in
merito all’adesione tramite anche l’istituto del silenzio assenso e al relativo termine, decorso il quale ha
luogo l’iscrizione.
Entro i nove mesi successivi alla data di assunzione, il lavoratore può comunicare all’amministrazione la
propria volontà di non aderire, qualora non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al
predetto Fondo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi.
COMPITI DELLE AMMINSITRAZIONI
Devono comunicare al Fondo entro il 10 del mese, i nominativi dei lavoratori iscritti con la modalità del
silenzio assenso, la comunicazione al Fondo può avvenire anche per il tramite di piattaforme per la gestione
dei servizi stipendiali (NoiPA).
COMUNICAZIONI DA PARTE DEL FONDO ISCRITTO MEDIANTE SILENZIO-ASSENSO
Entro trenta giorni dalla comunicazione, il Fondo comunica al lavoratore:
– L’adesione, la decorrenza la tipologia dei flussi di finanziamento attivi e attivabili;
– Le tipologie di scelte di finanziamento disponibili;
– I modi e le tipologie di recesso
DIRITTO DI RECESSO
Attraverso raccomandata a/r o PEC colui che ha intenzione di non aderire invia una comunicazione al Fondo,
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, procede a rimborsare, al
lavoratore e/o all’amministrazione, le somme eventualmente da questi pervenute.

LINK
https://www.aranagenzia.it/contrattazione/contratti-quadro/altro/tfr-e-previdenza-complementare/contratti/14246-sottoscritto-definitivamentelaccordo-sulle-modalita-di-adesione-al-fondo-pensione-espero-anche-mediante-forme-di-silenzio-asse

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