concorso straordinario mobilità

 

 

 

concorso straordinario abilitante

 

Il 5 marzo 2020 si è svolto l’incontro tra OO.SS. e l’Amministrazione, in presenza del Capo Dipartimento per l’Istruzione e Formazione dott. Max Bruschi, per il confronto sul concorso straordinario abilitante.

Lo Snals, insieme alle altre OO.SS., ha chiesto: di chiarire bene i requisiti di accesso, di consentire la partecipazione alla procedura abilitante sulla materia anche i docenti con tre annualità di servizio su sostegno, di pubblicare la banca dati dei quesiti, di ridurre la soglia dei 7/10 per l’ammissione e di consentire ai docenti che nel corrente a.s. non hanno il contratto fino al 30 giugno, di soddisfare il requisito dall’anno scolastico 2019/20 in poi.

L’amministrazione ha mantenuto la posizione già assunta in precedenza di non consentire ai docenti in possesso delle tre annualità di servizio, di poter conseguire l’abilitazione senza avere almeno un anno di servizio nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di partecipare.

Se c’è stata un’apertura da parte dell’amministrazione in altre precedenti procedure, non è detto che politicamente si debba continuare nelle stesse posizioni.

Lo Snals è fortemente critico su questa posizione assunta dall’amministrazione.

Per questi docenti, secondo il Dott. Bruschi, eventualmente, sarà possibile considerare la loro situazione in occasione del prossimo confronto sul VI ciclo del TFA di sostegno e valutare le azioni più giuste per loro.

Il Capo dipartimento ha chiarito che l’amministrazione non intende pubblicare la banca dati ed ha puntualizzato che non si può modificare la soglia dei 7/10 stabilita dalla norma.

La parte Pubblica si dichiara favorevole a consentire il possesso del requisito del contratto anche dall’anno scolastico 2019/20 in poi.Il dott. Bruschi ha dato rassicurazioni sulla possibilità di partecipare, oltre al concorso straordinario per i 24 mila posti, anche a questa procedura solo abilitante.

In merito alla ripartizione del punteggio dei quesiti il Capo dipartimento ha sostenuto che i quesiti disciplinari hanno una predominanza rispetto a quelli metodologici e questo giustifica il maggior peso nel punteggio di 40 rispetto a 20. Potrebbe essere possibile rivedere la prova in termini di maggior tempo disponibile al candidato per sostenerla.

In sintesi i punti salienti del bando.

Com’è noto questa procedura ha come fine il conseguimento dell’abilitazione per i docenti che, con il previsto titolo di studio, posseggono almeno tre anni di servizio svolto su posto comune o di sostegno di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale intendono partecipare.

Il servizio è valido solo se prestato, anche cumulativamente, presso le istituzioni statali e paritarie, nonché nell’ambito dei percorsi relativi al sistema di istruzione e formazione professionale.

I candidati possono partecipare alla procedura, indetta a livello nazionale e organizzata su base regionale, in una sola regione e per una sola classe di concorso.

Il concorso straordinario non sarà bandito per le classi di concorso ad esaurimento e per le classi di concorso i cui insegnamenti non sono più previsti nei vigenti ordinamenti. Potranno partecipare anche i docenti che hanno una o due annualità di servizio in un ordine di scuola diverso, come primaria e infanzia, e uno nella secondaria.

La procedura straordinaria consiste in una prova scritta computer-based costituita da 60 quesiti a risposta multipla, di cui 40 sulle competenze disciplinari e 20 sulle competenze didattico/metodologiche. Superano la prova i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 42/60 e inseriti in elenchi non graduati, distinti per classe di concorso.

Essi acquisiscono l’abilitazione, che non dà diritto ad essere assunti, dopo aver effettuato il percorso previsto all’art.1, comma 13 del decreto legge e regolamentato attraverso un apposito decreto. Com’è noto, al fine di completare la procedura abilitante, è richiesto, oltre al possesso dei 24 CFU, di essere titolari di un contratto al tempo indeterminato o di supplenza almeno sino al termine delle attività didattiche. Al termine della procedura, i candidati sosterranno una prova orale.

 

INFORMATIVA RELATIVA ALLE ORDINANZE DI

MOBILITÀ a. S. 2020/21 PER IL PERSONALE

DOCENTE, EDUCATIVO, ATA E IRC

 

Il giorno 5 marzo 2020 si è tenuto l’incontro al Ministero dell’Istruzione sull’informativa concernente le ordinanze di mobilità anno scolastico 2020/2021 per il personale docente, educativo, ATA e IRC.

L’Amministrazione ha presentato la bozza delle ordinanze ma lo Snals e le altre sigle sindacali hanno rappresentato che occorre riaprire necessariamente la contrattazione per superare il vincolo dei 5 anni per i neo-immessi in ruolo, in coerenza con il verbale di conciliazione firmato a suo tempo dal Ministro Fioramonti.

Nel contratto integrativo sulla mobilità 2019.2022 è prevista la riapertura, qualora le parti lo ritengono necessario e a seguito interventi normativi e contrattuali. Per la parte sindacale non è sufficiente un solo incontro di informativa sull’ordinanza ministeriale.

Sono state sollevate altre criticità, tra le quali la mancata possibilità per coloro che, soprannumerari, non hanno potuto partecipare alla mobilità anche sui posti resisi disponibili per i pensionamenti di quota 100.

Questi ultimi potrebbero vedersi occupare il posto nella scuola di precedente titolarità, dai neo immessi in ruolo a cui sono destinati tali posti.

Secondo lo Snals-Confsal, occorre riaprire il contratto sulle materie oggetto di criticità al fine di dare risposte più idonee alla platea dei destinatari aspiranti alla mobilità.

Inaccettabili, infine, sono le date previste nelle ordinanze che non si adattano alla situazione contingente che stiamo vivendo in questo periodo e alle misure per il contrasto e il contenimento del fenomeno epidemico.