LETTERA APERTA

 

 

LETTERA  APERTA

 

Alla Dirigente

dott.ssa  Patrizia GRAZIANI

graziani@istruzione.bergamo.it

usp.bg@istruzione.it

 

e  p.c.

Al Direttore regionasle

dott.ssa  Delia Campanelli

segrdirettore-lombardia@istruzione.i t

 

Alla Segreteria Generale Snals

Via Leopoldo Serra, 5

info@snals.it

 

All’ufficio legale Snals

di Bergamo

 

Segreteria regionale Snals

lombardia@snals.it

 

Nel vigente CCNL del Personale del comparto Istruzione e Ricerca  e nel precedente CCNL Scuola è possibile riscontrare la medesima espressione: Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti”.

Nel vigente CCNL del Personale del comparto Istruzione e Ricerca  al TITOLO II – RELAZIONI SINDACALI – Art. 4 – Obiettivi e strumenti – punto 2, si legge:

attraverso il sistema delle relazioni sindacali:

– si persegue l’obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati.

Credo che codesta Amministrazione non si sia mai soffermata a riflettere sul significato dei testi citati.

Infatti negli ultimi dieci giorni di agosto, ho avuto con Lei ben due colloqui relativamente all’ ACCORDO SULLE UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E A.T.A. DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DELLA LOMBARDIA ( da adesso CIR Lombardia) – a.s. 2018/2019 – capo III  Destinatari degli utilizzi “In aggiunta al personale destinatario dei provvedimenti di utilizzo previsto dal CCNI sulle utilizzazioni per l’a.s. 2018/19 in corso di formalizzazione, è destinatario degli utilizzi:  … omissis … il personale docente titolare su posto di sostegno, speciale, metodo Montessori o Pizzigoni, compresi i neo-assunti, che chiede di essere utilizzato, per continuità didattica, nella sede di servizio a qualunque titolo occupata nell’anno precedente”. 

E quale è stato il risultato dei due colloqui? Nessuna risposta, ma la pubblicazione di atti di codesta Amministrazione che negavano il diritto al personale docente titolare su posto di sostegno ad essere utilizzato nella precedente sede di servizio.

 

Esattamente come prevede il sistema delle relazioni sindacali !

 

Nell’atto pubblicato sul sito di AT Bergamo, il 31 agosto c.a., tutti i docenti della Scuola dell’infanzia che avevano inoltrato regolare domanda di utilizzo ai sensi del CIR Lombardia, si sono ritrovati, nella tabella delle domande escluse con la dicitura, “Docente non di Ruolo al 31/8/2018 – a.s. 2017/18 – Utilizzo non previsto da CIR 25-7-2018”.

 

Mi chiedo e Le chiedo: come è possibile che l’AT di Bergamo abbia vanificato il dettato contrattuale del CIR Lombardia, mentre altri AT lombardi lo hanno applicato?

Mi chiedo e Le chiedo: l’AT di Bergamo ha comunicato all’USR Lombardia la volontà di non applicare il CIR Lombardia?

Mi chiedo e Le chiedo: perché l’AT di Bergamo non ha convocato le OO.SS. provinciali per informarle della scelta che intendeva applicare?

Mi chiedo e Le chiedo: l’AT di Bergamo è a conoscenza del fatto che questa normativa, a Bergamo, viene applicata da anni durante le nomine per l’individuazione del Personale destinatario di contratto a T.I.?

Mi chiedo e Le chiedo: perché l’AT di Bergamo ha voluto cambiare le regole del gioco a gioco in corso?

 

Cui prodest?

 

La continuità didattica è un presupposto dal quale non si può prescindere se si vuole dare una corretta formazione agli studenti.  La continuità didattica assume un valore ancora più importante nell’ambito del sostegno; viste le tante difficoltà che devono affrontare gli studenti con disabilità e il tempo che gli insegnanti impiegano per comprendere le loro esigenze: sarebbe cosa buona e giusta garantire a questi alunni lo stesso insegnante per tutto il ciclo di istruzione. E la norma prevede questa garanzia: i docenti titolari su posto di sostegno hanno l’obbligo di permanenza su questa tipologia di posto per un quinquennio.

 

Ma a Bergamo di continuità didattica sul sostegno non se ne vuol sentir parlare!

 

    Nel merito il MIUR scrive: “L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della scuola italiana, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue attraverso una intensa earticolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio”.

 

    Il decreto legislativo n. 66/2017, recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, dedica l’articolo 14 alla continuità didattica da garantire agli alunni disabili.

 

    Il Consiglio di Stato afferma il diritto alla continuità educativa e didattica (Sentenza n° 4074/2008)

 

Il continuo cambiamento dell’insegnante di sostegno, non garantendo una presenza stabile che segua costantemente l’alunno nel processo di integrazione, finisce con il compromettere l’uniformità e la continuità dell’intervento individuale, con pesanti ricadute in termini di regresso delle esperienze e degli apprendimenti compiuti dal ragazzo.

 

Alla luce delle su esposte considerazioni, La invito a rivedere la scelta di non soddisfare la richiesta delle docenti della Scuola dell’infanzia che avevano inoltrato regolare domanda di utilizzo ai sensi del CIR Lombardia.

 

Salvis iuribus.

 

Cordiali saluti

Il segretario provinciale

Loris Renato Colombo

Bergamo, 07 09 2018