diritto allo studio corso concorso pensionati quota 100

 

Pubblicazione elenco provvisorio personale docente,

educativo ed ata con contratto a tempo determinato

ammesso ad usufruire di permessi

per diritto allo studio per l’anno 2020

 

http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/protbg11317_19/

 

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CORSO FORMAZIONE IN PREPARAZIONE AL CONCORSO STRAORDINARIO E ORDINARIO

Il Personale docente interessato al corso di preparazione

al concorso straordinario e ordinario è pregato di scrivere a

consulenza.bg@snals.it Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E’ necessario abilitare JavaScript per vederlo. ,

entro il 30 di gennaio 2020, indicando:

cognome e nome; cellulare; materia;

tipo di concorso;

 

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PENSIONATI CON QUOTA 100

Liquidazione TFS/TFR

 

L’incertezza dei pensionati che sono andati in pensione con quota 100 dal 1.09.2019 e di coloro che vogliono andarci dal prossimo 1 settembre è sulla data del pagamento della buonuscita o del TFR.

Purtroppo le pagine dei vari siti e dei media, causa personali o errate interpretazioni del 1 comma dell’art. 23 del decreto n. 4 del 28.01.2019, hanno creato confusione e disinformazione. Anche nel nostro notiziario, il referente pensioni, aveva palesato che il pensionamento, interrompendo il servizio, non avrebbe permesso la maturazione dei requisiti di anzianità contributiva richiesta per la pensione anticipata (41a 10 m donne/42a 10 m uomini).

Il requisito raggiungibile rimaneva solo quello del compimento dei 67 anni età, richiesto per la pensione di vecchiaia.

Questa incertezza ora sembra sparire a seguito del messaggio INPS n.4353 del 25 novembre u.s. che alleghiamo in area riservata.

Messaggio nel quale, oltre alle notizie informatiche sulle procedure da attuare per il TFS, viene ribadito quanto si riassume:

Il temine di pagamento non tiene conto della data di collocamento in pensione dell’interessato ma decorre dal momento in cui il dipendente raggiunge il requisito dell’anzianità contributiva o quello dell’età anagrafica.

A seconda dell’ipotesi che si realizza per prima, la prestazione di fine servizio o di fine rapporto sarà pagabile decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia (67 anni età) ovvero dopo 24 mesi del conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata. (41a 10 m donne/42a 10 m uomini)

Si specifica che nel caso in cui, nell’attesa dei 24 mesi, per la liquidazione per la pensione di anzianità, l’interessato dovesse maturare i 67 anni di età, l’attesa dovrebbe ridursi a 12 mesi previsti per la pensione di vecchiaia.

Poiché quanto riportato nel messaggio INPS riguarda tutti i dipendenti pubblici ora sorgono alcune considerazioni.

Il personale della scuola, andando in pensione non è più vincolato al termine dell’anno scolastico, il raggiungimento dei requisiti non dovrebbe essere più vincolato al 31.08 dell’anno del pensionamento.

La decorrenza del tempo di attesa, come detto nel messaggio non tiene conto della data di collocamento in pensione dell’interessato ma decorre dal momento in cui il dipendente raggiunge il requisito dell’anzianità contributiva o quello dell’età anagrafica.

Quindi i mesi di attesa dovrebbero decorrere dalla data “effettiva” del raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia, 12 mesi, ovvero dopo 24 mesi del conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata.

Questa situazione consentirà a molti pensionati, di pretendere che il pagamento avvenga tenendo conto che la decorrenza “dell’attesa” inizi dalla “effettiva” maturazione dei requisiti e non dalla data del pensionamento avvenuto dal 1 settembre.

Il vantaggio si potrebbe concretizzarsi in un anticipo di diversi mesi del pagamento spettante.

Altra situazione vantaggiosa che si potrebbe prevedere è quella di coloro che raggiungano l’anzianità contributiva e maturino i 65 anni.

Costoro “potrebbero” avere diritto a beneficiare dell’attesa dei 12 mesi anziché dei 24 mesi, avendo raggiunto i requisiti per il pensionamento d’ufficio come previsto dall’art. 2, comma 5, del decreto legge n.101/2013 convertito con la legge n. 125/2013.

Si ricorda che oltre all’attesa dei 12 o 24 mesi, si deve tener conto o dei 90 giorni concessi all’amministrazione e che il pagamento si riferisce alla prima rata di € 50.000 lordi.

 

PROROGA OPZIONE DONNA

E APE SOCIALE

 

La legge di bilancio 2020 n.160 del 27 dicembre 2019, contenente i commi, 473 Ape

Sociale e 476 Opzione Donna, è stata pubblicata nella G.U. n. 304 del 30.12.2019.

 

Opzione Donna

Possono quindi chiedere il pensionamento a decorrere dal 1.09.2020, utilizzando tale tipologia di pensionamento, che ricordiamo prevede il calcolo della pensione totalmente con il sistema contributivo, il personale femminile della scuola che alla data del 31.12.2019 abbia raggiunto i requisiti:

– età 58 anni , nate quindi fino al 31.12.1961;

– 35 anni di contributi.

La funzione Polis attualmente attiva, a seguito della proroga, fino al 10.01.2020, permette di presentare domanda solo alle donne che abbiano maturato il diritto, sempre di 58 anni età e 35 anni di contribuzione entro il 31.12.208.

Il Miur quanto prima dovrà attivare la funzione per permettere l’inserimento delle domande per il personale femminile che ha maturato i requisiti richiesti entro il 31.12.2019.

Domande che, vista la necessità dei sei mesi di preavviso, considerato che il 2020 è anno bisestile ,dovrà essere presentata entro il 29.02.2020.

In allegato

l’Ape Sociale, inviataci del Prof. Boninsegna, dove vengono riportate, oltre la procedura per l’invio on line all’INPS della richiesta di certificazione, indicazioni e suggerimenti vari.