neo immessi in ruolo disponibiità secondaria

I due modelli che i neo immessi in ruolo devono compilare

entro 30 giorni dalla firma del contratto

in allegato

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ELENCO DELLE DISPONIBILITA’ PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DOPO I TRASFERIMENTI

in allegato

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ATTENZIONE

L’Amministrazione ha riscontrato errori nel sistema informatico di gestione delle domande di mobilità. Pertanto i Colleghi che hanno presentato domanda di trasferimento dal 10/05/2016 allo 03/06/2016, potranno trovarsi nella situazione sotto specificata:

Ricevere e-mail di convalida.

Ricevere e-mail di annullamento della convalida.

Dovranno attendere una nuova e-mail di convalida.

 

Qualora la nuova e-mail di convalida, non dovesse essere loro notificata entro 5/6 giorni, dovranno segnalare il caso allo Snals, che provvederà alla segnalazione al funzionario di competenza dell’A.T. di Bergamo.

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Sommario:

–    Richiesta di rinvio della scadenza per la compilazione del Rapporto di autovalutazione a.s. 2015/16

–    Nuove norme in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice – ulteriori precisazioni e chiarimenti INPS

–    Accordo Aran – Confederazioni Sindacali del 25 maggio 2016. Ulteriore differimento al 31 dicembre 2020 del termine per l’esercizio dell’opzione per il TFR. Messaggio INPS

–    Agenda Incontri

 

*   RICHIESTA DI RINVIO DELLA SCADENZA PER LA COMPILAZIONE DEL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE A.S. 2015/16

Roma, 20 giugno 2016

Prot. n.167/2016 – flccgil – DP/gc-ab

alla Dott.ssa Rosa De Pasquale

Capo del Dipartimento per il sistema educativo di

istruzione e di formazione

alla Dott.ssa Carmela Palumbo

Direttore generale per gli Ordinamenti scolastici e la

Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione

Oggetto: Richiesta di rinvio della scadenza per la compilazione del Rapporto di autovalutazione a.s. 2015/16

La nota ministeriale 4173 del 15 aprile 2016 ha definito la tempistica per le operazioni di riapertura e aggiornamento del Rapporto di autovalutazione per l’a.s. 2015/16. In particolare la scadenza per la compilazione on line del RAV è stata fissata al 30 giugno p.v.

Come è noto la conclusione di quest’anno è caratterizzata da una serie convulsa di adempimenti che rendono difficilmente praticabile il rispetto di questa scadenza. In tal senso ci sono giunte numerose richieste da parte delle scuole di un congruo differimento di tale termine.

A questo occorre aggiungere che:

1) Le scuole stanno generalmente provvedendo alla revisione (e, nei casi previsti, alla compilazione ex novo) del RAV, tenuto conto che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa deliberato, non ha avuto corrispondenza con le risorse umane assegnate dal MIUR

2) Il RAV sarà punto di riferimento per la valutazione dei Dirigenti Scolastici.

Alla luce di quanto esposto, le scriventi organizzazioni sindacali chiedono un significativo differimento della scadenza fissata dalla nota 4153/16 per la compilazione del RAV a.s. 2015/16 che tenga conto che solo a settembre sarà completato il quadro delle risorse professionali disponibili per le scuole.

Distinti saluti.

Flc CGIL

Domenico Pantaleo

CISL Scuola

Maddalena Gissi

UIL Scuola

Rosa Cirillo

SNALS Confsal

Marco Paolo Nigi

GILDA Unams

Rino Di Meglio

  

NUOVE NORME IN MATERIA DI BENEFICI IN FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE – ULTERIORI PRECISAZIONI E CHIARIMENTI INPS

L’INPS, con la circolare n. 98 del 9/6/2016, condivisa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a seguito del parere in merito espresso il 25 maggio 2016, ha fornito nuovi e diversi chiarimenti in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo, a seguito delle innovazioni apportate dall’art. 1, commi 163, 164 e 165, della Legge 190/2014.

Nel rinviare per completezza d’informazione al testo ufficiale si riportano di seguito gli aspetti salienti della stessa:

Beneficio dell’aumento figurativo di dieci anni di anzianità contributiva ex articolo 3 legge 206/2004, in favore di coniuge e figli dell’invalido a seguito di matrimonio contratto successivamente all’evento

Com’è noto, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (art. 1 commi 163, 164 e 165) ha integrato alcune delle disposizioni contenute nella legge 26 agosto 2004, n. 206.

In particolare, l’articolo 3 della legge n. 206 del 2004 prevede che “A tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente”.

Il comma 164 dell’art 1 della legge n. 190 del 2014 ha aggiunto, all’art 3 della legge 26 agosto 2004, n. 206, il comma 1-ter ai sensi del quale “i benefìci previsti dal comma 1 spettano al coniuge e ai figli dell’invalido, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all’evento terroristico. Se l’invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne sono esclusi”.

Ad integrazione di quanto già previsto nella circolare n. 144 del 31.7.2015, si precisa che anche nel caso in cui al momento dell’evento terroristico la vittima era coniugata e successivamente è intervenuta sentenza di divorzio, il beneficio in esame può essere riconosciuto anche all’eventuale nuovo coniuge ed ai figli dell’invalido.

Resta fermo che, ai sensi di quanto dispone l’ultimo periodo dell’articolo 3 comma 1-ter, qualora il beneficio in esame sia stato già riconosciuto ai genitori della vittima, la nuova disposizione, che estende la platea dei destinatari nei termini sopra descritti, non trova comunque applicazione.

Diritto a pensione immediata ex articolo 4, comma 2 legge 206/2004

La pensione dovrà essere calcolata utilizzando l’ultima retribuzione integralmente percepita dal lavoratore al momento dell’evento terroristico ed incrementata ai sensi dell’art. 2 della legge n. 206 del 2004. Ciò posto, considerato che il succitato articolo 4, come modificato dall’art. 1, comma 165, della legge 190 del 2014, prevede il diritto all’accesso al beneficio, oltre che nei confronti di coloro che erano iscritti ad una forma assicurativa obbligatoria al momento dell’evento terroristico, anche in favore dei soggetti che si siano assicurati successivamente, si dovrà, in tale fattispecie, prendere a riferimento la retribuzione percepita nel periodo immediatamente precedente il momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio.

Nella retribuzione integralmente percepita rientrano tutti gli emolumenti corrisposti dal datore di lavoro e connessi alla causa tipica del contratto di lavoro anche se non assoggettati a contribuzione previdenziale.

Restano escluse dalla retribuzione integralmente percepita le somme corrisposte alla cessazione del rapporto di lavoro a titolo di trattamento di fine rapporto, nonché i trattamenti corrisposti al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori.

Si precisa che per retribuzione “annua” ai sensi del comma 2-bis del citato articolo 4 va intesa la retribuzione riferita al periodo mobile intercorrente fra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno in cui si colloca la cessazione del rapporto di lavoro, coincidente con le ultime 52 settimane lavorative.

 

*   ACCORDO ARAN – CONFEDERAZIONI SINDACALI DEL 25 MAGGIO 2016. ULTERIORE DIFFERIMENTO AL 31 DICEMBRE 2020 DEL TERMINE PER L’ESERCIZIO DELL’OPZIONE PER IL TFR. MESSAGGIO INPS

L’INPS con il messaggio n. 2642 del 14/6/2016 ha reso noto che nell’incontro tra Aran e Confederazioni Sindacali del 25 maggio 2016 è stato sottoscritto definitivamente il Contratto Collettivo Nazionale Quadro, che era stato siglato il 15 gennaio 2016, per la proroga del termine indicato all’art. 2, comma 3, in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. L’articolo unico dell’accordo, stabilisce che il termine precedentemente prorogato al 31dicembre 2015, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2020.

Inoltre, nello stesso messaggio viene precisato che:

ü  la facoltà di chiedere la trasformazione del TFS in TFR è stata introdotta dall’art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 al fine di favorire il processo di attuazione delle disposizioni in materia di previdenza complementare per i dipendenti pubblici;

ü  l’esercizio dell’opzione è stato disciplinato dall’art. 1 del Dpcm 20 dicembre 1999 e s.m. – e si esercita mediante la sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione ed è, pertanto, strettamente connessa e non separabile rispetto all’adesione stessa;

ü  per effetto della suddetta proroga, i dipendenti pubblici che si trovano in regime previdenziale di TFS potranno esercitare, entro il 31 dicembre 2020, l’opzione per il TFR, al fine di iscriversi contestualmente al fondo di previdenza complementare negoziale che li riguarda;

ü  l’accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 2016 (punto 3 dell’articolo unico dell’accordo); ne consegue, pertanto, che conservano validità tutte le domande di lavoratori in TFS presentate dopo il 31 dicembre 2015 e prima della sottoscrizione dell’accordo sopra richiamato;

ü  le parti hanno assunto l’impegno di verificare, entro un anno dalla sottoscrizione, le disposizioni contrattuali di previdenza complementare nonché l’adeguatezza dei contenuti dell’accordo stesso.

*    AGENDA INCONTRI

MIUR – 22 giu. 2016 – ore 15:00                    –   Comparto scuola:informativa organico di diritto A.T.A.

MIUR – 24 giu. 2016 – ore 10:00                    –   Contrattazione MOF.