Proroga ATA Bando Collegio universitario a Pavia

ULTIM’ORA: PERVENUTA DAL MIUR LA NOTA PER LE PROROGHE

DEI CONTRATTI DI SUPPLENZE DEL PERSONALE ATA

Vi comunichiamo che, nel corso dell’incontro tutt’ora in corso al MIUR per il rinnovo del CCNI di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2016/2017, l’Amministrazione ci ha consegnato la nota n. 15307 del 31/5/2016, avente per oggetto “Contratti di supplenze personale ATA – Proroghe”. Con la stessa si comunica che in data odierna il Dipartimento della Funzione Pubblica ha comunicato che non vi sono elementi ostativi dovuti alle procedure di mobilità intercompartimentale all’attuazione delle proroghe delle supplenze del personale ATA fino al 31 agosto. A seguito di ciò i contratti di supplenza conferiti su posti di organico di diritto potranno avere scadenza al 31 agosto. Pr quanto riguarda le supplenze su posti disponibili ma non vacanti, il MIUR conferma la nota 8556/2009, reiterata negli anni successivi. Tale proroga al 31 agosto era stata richiesta dallo Snals-Confsal in un recentissimo incontro al MIUR.

Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione Generale per il personale scolastico

Ai Direttori Generali degli Uffici

Scolastici Regionali

 

Oggetto: Contratti di supplenze personale A.T.A.- Proroghe.

Nella nota prot. n. 27715 del 28 agosto 2015 della scrivente Direzione generale è stata fissata al 30 giugno la scadenza delle supplenze conferite anche su posti vacanti e disponibili, in considerazione dei tempi previsti per la definizione delle procedure di ricognizione e di mobilità del personale delle Province, disciplinate dai commi 422 e successivi dell’art.1 della legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015). A seguito di interlocuzioni con il Dipartimento della Funzione Pubblica era, infatti, emerso che non sarebbe stato possibile conferire supplenze con scadenza successiva al 30 giugno, alla luce della tempistica inizialmente prevista per il prossimo mese di luglio per la definizione delle procedure di ricollocazione del suddetto personale. In data odierna il Dipartimento della Funzione Pubblica ha, invece, comunicato che in merito alla proroga dei contratti del personale ATA fino al 31 agosto, non vi sono elementi ostativi connessi con le procedure di mobilità intercompartimentale. In considerazione della suddetta comunicazione, i contratti di supplenza conferiti su posti di organico di diritto potranno avere, quindi, scadenza al 31 agosto come previsto dall’art.4, comma 1 ,L.124/99.Per quanto riguarda, inoltre, le supplenze su posti non vacanti ma disponibili, tali contratti potranno essere prorogati secondo quanto previsto dall ‘art. 1, comma 7 del vigente Regolamento sulle supplenze del personale A.T.A. (D.M. 430 del 2000) e dalla nota di questa Direzione prot.8556 del 2009 reiterata negli anni successivi e che si conferma anche per il corrente anno scolastico. A tal fine, le SSLL forniranno le necessarie indicazioni ai dirigenti scolastici.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Maddalena Novelli

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BANDO D’ACCESSO AL COLLEGIO NUOVO DI PAVIA

PER STUDENTI UNIVERSITARI

Il giorno 13/07/2016 l’Università di Pavia organizza “Porte aperte”; una giornata di orientamento rivolta alle future matricole. Il Collegio Nuovo ospita gratuitamente (alloggio e vitto) dal 12/07 al 14/07 le studentesse interessate alla conoscenza della vita in collegio.

Le studentesse interessate, figlie del personale scolastico, possono usufruire dei contributi INPS.

in allegato

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Sommario:

–   Mobilità docenti a.s. 2016/17: Pubblicata una nuova FAQ inerente i CPIA

–   Coincidenza delle ferie programmate con permessi per assistenza al congiunto disabile – Interpello Ministero del lavoro e delle politiche sociali

*   MOBILITÀ DOCENTI A.S. 2016/17: PUBBLICATA UNA NUOVA FAQ INERENTE I CPIA

Vi comunichiamo che il MIUR ha pubblicato sul proprio sito, alla pagina mobilità, la FAQ n. 7 appresso riportata integralmente, FAQ che vi avevamo già preannunciato nel notiziario n. 87, (nel quale era stata inserita nella versione concordata, leggermente diversa da quella pubblicata ora ufficialmente sul sito).

D. Nel compilare la domanda per le fasi B1 e B2 dei trasferimenti tra le sedi disponibili del primo ambito scelto compaiono anche quelle del CPIA locale situate in un’altra provincia, devo indicarle obbligatoriamente?

R. Sì, altrimenti la domanda non può essere inviata, tuttavia, dato che tale evenienza risulta discordante rispetto alle previsioni del CCNI, è possibile poi segnalare con apposita comunicazione da allegare alla domanda o da inviare in formato cartaceo all’ufficio territoriale incaricato della valutazione della domanda la propria indisponibilità a trasferirsi sulle sedi del CPIA situate in altra provincia

*   COINCIDENZA DELLE FERIE PROGRAMMATE CON PERMESSI PER ASSISTENZA AL CONGIUNTO DISABILE – INTERPELLO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Come è noto, l’art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, riconosce ai familiari che assistono persone con handicap, nonché agli stessi lavoratori con disabilità, un permesso retribuito di tre giorni, al fine di tutelare i diritti fondamentali del soggetto diversamente abile, garantendogli, dunque, una adeguata assistenza morale e materiale.

Per quanto concerne, invece, l’istituto delle ferie, diritto costituzionalmente garantito (art. 36, ultimo comma), la ratio risiede nella possibilità concessa al lavoratore di recuperare le energie psico-fisiche impiegate nello svolgimento dell’attività lavorativa corrispondente altresì da esigenze anche di carattere ricreativo, personali e familiari.

Tenuto conto delle diverse finalità cui sono preordinati i due istituti, qualora la necessità di assistenza al disabile si verifichi durante il periodo di ferie programmate, la fruizione del relativo permesso sospende il godimento delle ferie.

Ciò comporterà, in virtù del principio di effettività delle ferie ed in analogia all’ipotesi di sopravvenuta malattia del lavoratore, la necessità di collocare le ferie non godute in un diverso periodo, previo accordo con il datore di lavoro.

In tal senso si è espresso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per l’attività ispettiva – con interpello n. 20/2016 del 20 maggio 2016, ritenendo che debba trovare applicazione il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile e che il datore di lavoro non possa negare la fruizione dei permessi di cui alla legge n. 104/92, art. 33, durante le ferie programmate, ferma restando la possibilità di verificare l’effettiva indifferibilità dell’assistenza.

Infine, viene richiamato quanto già precisato nel precedente interpello n. 31/2010 nella parte in cui si ritiene possibile “da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza, purché tale programmazione non comprometta il diritto al disabile ad una effettiva assistenza e segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze”.