trasferimenti appello GaE

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo

 

  • Decreto pubblicazioni movimenti scuola primaria a.s. 2016-17
  • Pubblicazioni elenchi posti disponibili infanzia e primaria. Situazione al 30-5-2016

in allegato

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Assemblea del 27 maggio

I precari infanzia e primaria non GaE: le sentenze del Tribunale di Bergamo e l’ordinanza n. 8 del 19 maggio 2016 promulgata nell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

 

Le linee d’azione

 

I Docenti che hanno avuto il rigetto del ricorso, organizzato dallo Snals, dovranno presentare richiesta di appello entro il 15 giugno. La modulistica dovrà essere richiesta nelle sedi Snals.

I Docenti che hanno avuto il differimento dell’udienza non devono presentare richiesta di appello

I Docenti che non hanno presentato  ricorso, ma hanno inviato precedentemente richiesta cartacea d’inserimento in GAE, potranno presentare ricorso.

I Docenti che hanno presentato il ricorso individualmente e/o con altre sigle associazionistiche, potranno aderire al ricorso in appello con lo SNALS. Dovranno presentare copia originale della sentenza da appellare e copia del fascicolo personale.

 

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE – NUOVI LIMITI DI REDDITO PER LA CORRESPONSIONE – CIRCOLARE INPS  

Come è noto, l’art. 1, comma 287, della legge n. 208/2015, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali ha stabilito che “con riferimento alla prestazioni previdenziali e assistenziali ed ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi del consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero”.

Poiché la percentuale di variazione calcolata dall’ISTAT e pubblicata sulla G.U. n. 35 del 12/2/2016 è risultata pari a – 0,1 per cento, l’INPS, in applicazione del predetto articolo, con la circolare n. 92 del 27/5/2016, ha reso noto che restano fermi per l’anno 2016 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle 2015 ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1/7/2016 – 30/6/2016.