Convegno allievi con diabete SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA

 

CIRCOLARE NEO ASSUNTI  IN RUOLO

in allegato 

 

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Dal giorno 08 ottobre 2018 la sede SNALS di Treviglio sarà aperta

lunedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00

mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,00

 

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EVENTI

 

WEEK END DI EDUCAZIONE TERAPEUTICA PER

 

 

FAMIGLIE DI BAMBINI E RAGAZZI CON

 

DIABETE

 

con i diabetologi e personale infermieristico dell’ASST Papa Giovanni

 

XXIII, Humanitas Gavazzeni e altre strutture e i Volontari dell’Associazione NOI

 

Il campo scuola si svolgerà il 19-20-21 Ottobre 2018

 

all’Harmony Suite Hotel in Via del Corso a Selvino

 

Dal pomeriggio del 19 ottobre 2018 e proseguirà fino alla mattina di domenica 21, con

attività disgiunte e congiunte tra il gruppo dei genitori e quello dei bambini e adolescenti.

 

La locandina in allegato

 

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III CONVEGNO NAZIONALE

 

IL DIRITTO DELLA SCUOLA NEL QUADRO

DELLE SCIENZE GIURIDICHE

 

16 ottobre ore 14,00

 

Facoltà di Scienze della Formazione

 

Campus di Bressanone, aula 2.51

 

La locandina in allegato

 

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SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA

 

Un contributo dello Snals di Cuneo

 

La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica.

La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica.

La somministrazione a scuola di farmaci permette agli alunni, che presentano tale necessità, la possibilità di fruire del diritto allo studio che altrimenti sarebbe impossibile.

A chi spetta la somministrazione? Si possono obbligare docenti e personale ATA a effettuarla?

Per rispondere a tali quesiti, procediamo all’analisi delle Raccomandazioni del 25.11.2005, contenenti le Linee Guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico eche sono state emanate dal MIUR e dal Ministero della Salute (che inseriamo in area riservata).

Le dette Raccomandazioni, come leggiamo all’articolo 1, si pongono la finalità di garantire il diritto allo studio, la salute e il benessere degli allievi che presentano la necessità summenzionata.

La somministrazione, che può avvenire solo dietro specifica autorizzazione dell’AUSL (oggi ASP) territorialmente competente (art. 2), vede coinvolti (art. 3), ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità:

–   la famiglia dell’alunno o chi esercita la potestà genitoriale;

–   la scuola (dirigente scolastico, personale docente e ATA);

–   i servizi sanitari (i medici di base e le AUSL competenti territorialmente);

–   gli enti locali (operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno).

L’iter che permette la detta somministrazione prende avvio (art. 4) dalla richiesta formale (scritta) avanzata dai genitori dell’alunno in questione e corredata da apposita certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’allievo con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).

Il dirigente scolastico, ricevuta la richiesta da parte dei genitori, si attiva affinché la stessa venga soddisfatta per cui:

–   individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci;

–   autorizza, qualora richiesto, i genitori dell’alunno ad accedere ai locali scolastici durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci;

–   verifica la disponibilità del personale docente e ATA a somministrare i farmaci all’alunno, qualora non siano i genitori stessi a farlo.

Il personale docente e ATA va individuato tra coloro i quali abbiano seguito corsi di pronto soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 626/94 o apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Il dirigente scolastico, leggiamo ancora nelle Raccomandazioni, qualora non vi sia alcuna disponibilità da parte del personale alla somministrazione può stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio o, se anche tale soluzione non risulta possibile, con i competenti assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada …).

Se nessuna delle soluzioni sopra indicate fosse possibile, il DS allora ne dovrà dare comunicazione alla famiglia e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Le raccomandazioni si concludono (art. 5) prevedendo che, nei casi in cui si riscontri l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza, si ricorra al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso.

Ritornando agli interrogativi posti all’inizio della nostra analisi, possiamo affermare che la somministrazione di farmaci in orario scolastico può essere effettuata dai genitori dell’alunno, dal personale docente e ATA della scuola, da altri soggetti istituzionali o anche da associazioni di volontariato.

Nelle Raccomandazioni i detti soggetti sono indicati in successione, secondo un ordine che sembra essere prioritario, per cui se la somministrazione non è effettuata dai genitori, il dirigente scolastico deve verificare LA DISPONIBILITA’ (CHE QUINDI NON SIGNIFICA OBBLIGO) dei docenti o del personale ATA; se tra questi nessuno fornisce la propria disponibilità, allora, il DS dovrà rivolgersi ad altri soggetti istituzionali presenti nel territorio e, in ultima analisi, ad associazioni di volontariato; se anche questo non fosse possibile, il DS lo comunicherà alla famiglia e al Comune in cui risiede l’alunno.

Il personale scolastico, inoltre, per effettuare la somministrazione, deve essere in possesso dell’attestato di partecipazione a corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94 o ad apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolasticiregionali, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati perla Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Le Raccomandazioni, dunque, relativamente ai docenti e al personale ATA, come del resto per gli altri soggetti, parlano di disponibilità e non di obbligo:

verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati.

Qualora […] non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria …

Alla luce delle dette Raccomandazioni e in assenza di obblighi contrattuali, è evidente che il personale della Scuola non può essere obbligato alla sopra descritta somministrazione.

 

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   PROSECUZIONE DELLE TRATTATIVE ALL’ARAN PER IL RINNOVO DEL

CCNL DIRIGENZA AREA ISTRUZIONE E RICERCA

 

Si è svolto oggi, 8 ottobre, all’ARAN, il quarto incontro dedicato alle trattative per il rinnovo del CCNL DIRIGENZA dell’Area Istruzione e Ricerca.

I procedimenti disciplinari sono stati al centro del confronto tra le parti. Per l’Aran era presente il dott. Mastrogiuseppe che ha illustrato la bozza di proposta sulle norme disciplinari chiarendo che la materia è in gran parte regolata dalle leggi. Non vi sono stati quindi molti spazi per la trattativa sui vari punti in discussione.

Da parte dello Snals sono state messe in luce alcune criticità riconducibili al tema della responsabilità dirigenziale (per noi non differenziabile dalle altre dirigenze) e delle sanzioni in caso di recidiva per le quali abbiamo chiesto la deroga all’obbligo di sanzioni di maggiore gravità. Riteniamo poi che la determinazione concordata della sanzione debba avere natura obbligatoria. Le trattative riprenderanno giovedì 11 sulle sezioni specifiche relative a Università, Ricerca e Scuola. Intanto stiamo cercando, anche con interlocuzioni presso il Miur, di sollecitare l’Amministrazione a individuare risorse utili a realizzare l’equiparazione della parte fissa della retribuzione di posizione a quella delle altre dirigenze. Ci batteremo per una rapida conclusione delle trattative e per l’utilizzo integrale delle risorse disponibili.

Agenda incontri

MIUR, 9 ott., h. 10.00    –   Processi di lavoro INPS – Pensioni 2019