Insegnanti, ambiti e scuole: salta la trattativa. Rinnovo e mutamento degli incarichi dirigenziali

INSEGNANTI, AMBITI E SCUOLE: SALTA LA TRATTATIVA

COMUNICATO CONGIUNTO

Insegnanti, ambiti e scuole: salta la trattativa.

Impossibile accettare che la scuola diventi un mercato dei titoli

Grave la responsabilità del Ministro Giannini

Non trova una positiva conclusione la trattativa sull’assegnazione dei docenti dagli ambiti alle scuole, sebbene oggi ci sia stato accordo sulle procedure.

Il negoziato è saltato a causa dell’inflazione di requisiti che il Miur avrebbe preteso di inserire nell’accordo.

Un atteggiamento arrogante che contraddice l’intesa politica raggiunta nei giorni scorsi e le premesse su cui è stata costruita facendo venir meno le garanzie di imparzialità delle procedure concordate.

Si vuole trasformare la scuola in una sorta di mercato delle competenze più disparate: “dagli incarichi organizzativi alla progettazione per bandi ai collaboratori del dirigente scolastico”.

Una pletora di requisiti e di titoli che poco hanno a che vedere con il passaggio dei docenti dagli ambiti alle scuole.

Il sistema dei requisiti, raccolti a caso e in un numero così eccessivo, non può funzionare.

Ci hanno presentato un album di figurine.

Di questa scelta il ministro porta per intero la responsabilità.

Quello a cui noi miriamo è un sistema efficace, capace di far incontrare i bisogni delle scuole, definiti collegialmente, con la professionalità dei docenti, evitando eccessi di concorrenza inutile e dannosa tra le scuole e tra gli insegnanti.

Serve un percorso che abbia come punti centrali la trasparenza delle procedure e l’oggettività dei requisiti stabiliti a livello nazionale, dando anche ai dirigenti punti di riferimenti chiari con cui operare. Questo rimane il nostro obiettivo.

Non accetteremo passivamente misure che siano lesive della dignità professionale degli insegnanti.

Roma, 14 luglio 2016

FLC CGIL

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

SNALS CONFSAL

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Rinnovo e mutamento degli incarichi dirigenziali

Area V Dirigenti scolastici

Il decreto prot. 758 del 14 luglio 2016 relativo ai rinnovi e mobilità degli incarichi dirigenziali Area V Dirigenti Scolastici anno scolastico 2016/17.

 

In allegato

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Sommario:

–    Piano triennale di formazione del personale ATA

–    Corresponsione assegno nucleo familiare ai supplenti brevi e saltuari – Istruzioni Miur

–    Decreto Legislativo 20/6/2016, n. 116 in materia di licenziamento disciplinare – Entrata in vigore

–    Rilevazione oneri indennità di bilinguismo e trilinguismo e indennità di direzione al sostituto DSGA a.s. 2015/2016 – Apertura funzione

–    Riconoscimento e mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei figli studenti durante il periodo di vacatio studii, ovvero, nel periodo di svolgimento di attività lavorativa – Messaggio INPS

–    Decreto Interministeriale n.1600053 del 3 giugno 2016. CIG in deroga – Settore Appalti di pulizie nelle scuole – Messaggio INPS

–    Semplificazioni per i soggetti con disabilità grave: proroga degli effetti del verbale rivedibile fino al completamento dell’iter di revisione ai fini dei permessi e congedi riconosciuti ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave. Circolare INPS

 

*    PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Il Miur ha pubblicato nel proprio sito il piano di formazione per il triennio 2016/2018 destinato al personale ATA.

*    CORRESPONSIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE AI SUPPLENTI BREVI E SALTUARI – ISTRUZIONI MIUR

Il Miur, con la nota prot. n. 9983 dell’11/7/2016, ha diramato le istruzioni alle scuole per il pagamento dell’assegno al nucleo familiare ai supplenti brevi e saltuari attraverso la verifica dei dati inseriti al sistema informativo.

La procedura da seguire è la seguente:

1)   prendere atto del reddito dichiarato dal richiedente l’assegno, costituito dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare del medesimo;

2)   accedere al portale NoiPA, mediante il sistema SIDI, utilizzando la funzione messa a disposizione per il calcolo degli assegni del nucleo familiare;

3)   procedere all’inserimento dei dati richiesti nell’apposita maschera NoiPA (periodo di riferimento, reddito complessivo nucleo familiare, dati di famiglia, assegno nucleo familiare);

4)   l’importo finale dell’ANF dovrà essere calcolato in base al periodo di servizio prestato e rapportato alle ore contrattuali;

5)   per ogni contratto inserire l’importo ottenuto.

Inoltre, nella nota viene precisato che:

–    il personale interessato alla richiesta è responsabile dell’eventuale dichiarazione mendale riportata che potrebbe generare un’eventuale danno erariale a carico dello Stato;

–    l’assegno per nucleo familiare è richiesto da uno solo dei coniugi a fronte di una dichiarazione presentata dall’interessato presso le segreterie amministrative delle istituzioni scolastiche;

–    le istanze di richiesta per l’attribuzione dell’assegno per nucleo familiare, devono essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate o inviate, alle segreterie scolastiche, unitamente alla copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore;

–    qualora le segreterie scolastiche, successivamente alle verifiche disposte dovessero riscontrare delle anomalie, dovranno sollecitamente rettificare gli importi erroneamente inseriti al sistema;

–    se il supplente non ha alcun contratto in essere con l’istituzione scolastica, gli importi fossero già stati indebitamente liquidati, e quindi non fosse possibile andare in compensazione con trattenute su un rateo futuro, al recupero tempestivo delle somme erroneamente attribuite al personale supplente tramite il versamento della somma indebitamente percepita in conto entrata del Bilancio dello Stato sul capo 13, capitolo 3638, articolo 4,. sull’l’iban: IT 05Y 01000 03245 350 O 13 3638 04 e nella causale indicare “cod. meccanografico della scuola- recupero ANF”;

       per gli insegnanti di religione la richiesta di ANF deve essere inoltrata alle Ragionerie Territoriali competenti che ne cureranno l’attribuzione.

 

*    DECRETO LEGISLATIVO 20/6/2016, N. 116 IN MATERIA DI LICENZIAMENTO DISCIPLINARE – ENTRATA IN VIGORE

Nella G.U. n. 149, del 28/6/2016, è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 116 del 20/6/2016, recante modifiche all’art. 55-quater del Decreto Legislativo 30/3/2001, n. 165, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. s), della legge 7/8/2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare.

Tale provvedimento è entrato in vigore il 13/7/2016.

In allegato

 

*    RILEVAZIONE ONERI INDENNITÀ DI BILINGUISMO E TRILINGUISMO E INDENNITÀ DI DIREZIONE AL SOSTITUTO DSGA A.S. 2015/2016 – APERTURA FUNZIONE

In attuazione dell’Intesa del 24/6/2016 per l’a.s. 2015/16, si rende noto che il MIUR ha comunicato l’apertura alle scuole dal 6 luglio al 14 agosto 2016 della funzione per rilevare le esigenze di finanziamento (da assegnare e caricare sul cedolino unico in quota parte integrativa) per:

  • indennità di bilinguismo e trilinguismo;
  • indennità di direzione al sostituto DSGA.

Inoltre, in tale comunicazione viene:

       richiamata l’attenzione alla durata dell’incarico in quanto per accordo sindacale sarà data priorità ai casi di DSGA assente per tutto l’a.s. ovvero ai casi di titolare assente per l’intero a.s. con diritto alla conservazione del posto, che sia stato sostituito da personale ATA titolare di posizione economica, al quale sarà corrisposta l’indennità di direzione del DSGA, di cui all’art. 3, comma 2, della Sequenza contrattuale, come previsto dall’art. 62 del vigente CCNL:

       precisato che gli UU.SS.RR. avranno a disposizione le funzioni fino al 30 agosto 2016 compreso, per terminare le attività di verifica e presa visione.

 

*    RICONOSCIMENTO E MANTENIMENTO DEL DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI IN FAVORE DEI FIGLI STUDENTI DURANTE IL PERIODO DI VACATIO STUDII, OVVERO, NEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA – MESSAGGIO INPS

Com’è noto, i figli superstiti o equiparati, a carico del pensionato o assicurato, che alla data della morte del dante causa hanno più di 18 anni di età, sono studenti e non prestano lavoro retribuito, hanno diritto alla pensione ai superstiti fino al compimento del 21° anno di età, in caso di frequenza di scuola media o professionale, ovvero, fino al compimento del 26° anno di età, in caso di frequenza di università.

Al fine del riconoscimento del diritto alla predetta pensione tutte le condizioni sopra indicate devono sussistere alla data dell’evento della morte del dante causa. Dopo la liquidazione della pensione ai superstiti, il venir meno della condizione di studente e/o lo svolgimento di attività lavorativa, comporta la sospensione della pensione stessa.

Al riguardo, a seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute, l’INPS, con il messaggio n. 2758 del 21/06/2016, ha fornito ulteriori precisazioni. Nel rinviare per completezza di informazione al testo ufficiale del suddetto messaggio, che provvediamo ad inserire in area riservata ed internet, si riportano, di seguito, gli aspetti salienti della stessa.

Riconoscimento del diritto durante il periodo di vacatio studii

Il figlio superstite o equiparato, in caso di morte del dante causa nel periodo di vacatio studii compreso tra il completamento del secondo ciclo di istruzione e l’iscrizione all’università, nonché tra il completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea specialistica, conserva lo status soggettivo di studente ed il diritto a percepire la quota di pensione ai superstiti riconosciuta in suo favore, a condizione che l’iscrizione al corso di studi successivo avvenga senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista dal piano di studi di nuova iscrizione. In tale caso la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte del dante causa, ed il pagamento è dovuto dal primo giorno del mese successivo la data dell’avvenuta iscrizione comprensiva dei ratei arretrati.

Diversamente, in caso di morte del dante causa nel periodo compreso tra cicli di studio diversi da quelli sopra indicati il figlio superstite o equiparato non ha diritto alla pensione ai superstiti.

Sospensione del diritto durante il periodo di vacatio studii

Il figlio superstite o equiparato titolare di pensione ai superstiti mantiene il diritto alla percezione del predetto trattamento pensionistico nel periodo di vacatio studii compreso tra il completamento del secondo ciclo di istruzione e l’iscrizione all’università, nonché tra il completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea specialistica.

Diversamente, nei periodi compresi tra cicli di studio diversi da quelli sopra indicati il diritto alla percezione del predetto trattamento pensionistico è sospeso fino alla data di ripresa degli studi.

Riconoscimento del diritto nel periodo di svolgimento di attività lavorativa

Il figlio superstite o equiparato che, alla data della morte del dante causa, presti lavoro retribuito dal quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa, ha diritto alla pensione ai superstiti.

Diversamente, il figlio superstite o equiparato che, alla data della morte del dante causa, presti lavoro retribuito dal quale derivi un reddito superiore a quello sopra indicato, non ha diritto alla pensione ai superstiti.

Al fine del riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, in sede di presentazione della domanda, il figlio o equiparato ha l’onere di dichiarare, anche in via presuntiva, il reddito lordo da lavoro percepito nell’anno di morte del dante causa, nonché il relativo periodo di percezione.

Il figlio o equiparato ha l’obbligo di comunicare ogni variazione del predetto reddito da lavoro e del relativo periodo di percezione, dichiarati in sede di domanda di pensione ai superstiti.

In caso di superamento del limite reddituale secondo il criterio sopra indicato, successivamente alla liquidazione della pensione ai superstiti, si dovrà procedere alla revoca del trattamento pensionistico ed al recupero delle somme indebitamente corrisposte.

In caso di percezione di un reddito inferiore sia a quello comunicato in via presuntiva sia al limite reddituale come sopra previsto, si dovrà procedere al riconoscimento del diritto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data dell’evento ed al pagamento dei relativi arretrati.

Sospensione del diritto

Il figlio o equiparato titolare di pensione ai superstiti mantiene il diritto alla percezione del predetto trattamento pensionistico qualora presti lavoro retribuito dal quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell’ attività lavorativa.

Diversamente, durante il periodo nel quale il figlio o equiparato titolare di pensione ai superstiti svolge lavoro retribuito dal quale derivi un reddito superiore a quello sopra indicato, la pensione è sospesa.

*    DECRETO INTERMINISTERIALE N.1600053 DEL 3 GIUGNO 2016. CIG IN DEROGA – SETTORE APPALTI DI PULIZIE NELLE SCUOLE – MESSAGGIO INPS

Come è noto, al fine di affrontare la situazione occupazionale relativa al settore degli appalti di pulizia nelle scuole, sono stati siglati, in sede governativa, i verbali d’accordo del 30 luglio 2015 e 6 agosto 2015, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le OO.SS. e le Associazioni datoriali del settore, recepiti con Decreto Interministeriale n.1600053 del 3 giugno 2016.

Tale decreto ha stabilito che l’intervento riguarderà un numero massimo di 6.375 unità lavorative, dipendenti delle 47 aziende del settore in oggetto come indicate nell’art.1 del decreto ed ivi analiticamente descritte.

Il trattamento di cassa integrazione in deroga, nonché l’intera contribuzione figurativa spettante ai lavoratori del settore in oggetto, come previsto all’art.2 del sopracitato decreto n.1600053, verrà imputato a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione di cui all’art.18 comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 208 n.185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009 n.2, nel limite massimo complessivo di euro 8.580.624,94.

A riguardo l’INPS, con il messaggio n. 2774 del 22/06/2016 ha fornito le istruzioni operative per le proprie sedi che hanno in carico la matricola aziendale.

Le aziende interessate presenteranno telematicamente istanza di pagamento a conguaglio del trattamento di integrazione salariale con le modalità in esso indicate.

Provvediamo ad inserire in area riservata ed internet il testo ufficiale del suddetto messaggio.

 

*    SEMPLIFICAZIONI PER I SOGGETTI CON DISABILITÀ GRAVE: PROROGA DEGLI EFFETTI DEL VERBALE RIVEDIBILE FINO AL COMPLETAMENTO DELL’ITER DI REVISIONE AI FINI DEI PERMESSI E CONGEDI RICONOSCIUTI AI LAVORATORI DIPENDENTI IN CASO DI DISABILITÀ GRAVE. CIRCOLARE INPS

Come noto, i lavoratori dipendenti con disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed i lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave, in presenza di determinate condizioni di legge, possono beneficiare di:

  • permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge 5 febbraio 1992 n.104;
  • prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151;
  • riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (art.33, comma 2, della legge n.104/92);
  • congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.
  • prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151;
  • riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (art.33, comma 2, della legge n.104/92);
  • congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.

Con l’articolo 25, commi 4, lett. a), e 6 bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 dell’ 11 agosto 2014, sono state introdotte alcune novità finalizzate a semplificare gli adempimenti sanitari ed amministrativi per i soggetti invalidi civili o con disabilità grave.

In particolare:

– il comma 6 bis dell’art. 25 prevede la proroga degli effetti del verbale rivedibile oltre il termine stabilito per la revisione, in modo da consentire la fruizione dei richiamati benefici nelle more della definizione dell’iter sanitario di revisione;

– il comma 4, lett. a), del citato art. 25, dimezza i termini per il rilascio della certificazione provvisoria di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423 (tali termini infatti sono portati da 90 a 45 giorni).

L’INPS, con la circolare n. 127 dell’8/7/2016, ha fornito ulteriori istruzioni in merito alle disposizioni richiamate con particolare riguardo alla gestione dei benefici spettanti ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave, sia in qualità di soggetti disabili gravi sia in qualità di soggetti che prestano assistenza a disabili gravi.

Nel rinviare per completezza di informazione al testo ufficiale della suddetta circolare che provvediamo ad inserire in area riservata ed internet, si riportano, di seguito, gli aspetti salienti della stessa.

Effetti sugli Istituti a tutela della disabilità

In attuazione dell’art. 25, comma 6 bis, del D.L. n. 90/2014, i lavoratori titolari dei benefici correlati alla disabilità grave in base a verbali con revisione prevista a partire dal 19 agosto 2014, giorno di entrata in vigore della norma in esame, possono continuare a fruire delle stesse prestazioni anche nelle more dell’iter sanitario di revisione.

Non è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione per continuare a fruire dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge 104/92 nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’ iter sanitario di revisione.

Il lavoratore è tenuto, invece, a presentare una nuova domanda di autorizzazione per poter fruire, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’ iter sanitario di revisione, dei seguenti benefici:

Ciò in quanto si tratta di prestazioni richieste al bisogno per periodi determinati di tempo.

Effetti sui provvedimenti di autorizzazione alla fruizione dei permessi ex art. 33 commi 3 e 6 della legge 104/92

  1. a)Verbale con esito di conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso (art.33 comma 6 della legge 104/92)
  2. b)Verbale con esito di conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità della persona assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 della legge 104/92)
  3. c)Verbale con esito di mancata conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso o della persona assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 e 6 della legge 104/92)
  4. d)Assenza a visita di revisione del disabile grave
  5. Nell’ipotesi di assenza a visita del disabile nei cui confronti sia stato accertato il buon esito della comunicazione postale (respinta al mittente, avvenuta consegna/ricevuta di ritorno, compiuta giacenza), tramite raccomandata A/R, si informerà il disabile, il lavoratore e il datore di lavoro che, in caso di mancata presentazione di giustificazione per l’ assenza a visita entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione ovvero nell’ipotesi in cui la giustificazione presentata non sia valutata adeguata, rispettivamente, dal responsabile dell’Unità operativa medico legale o dal direttore di sede (o loro delegati), si procederà all’eliminazione della posizione amministrativa del disabile e conseguentemente, alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno successivo alla data dell’assenza alla visita di revisione.

Nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di conferma dello stato di disabilità grave, il titolare dei permessi e il datore di lavoro riceveranno dalla Struttura territoriale una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile.

Quanto sopra senza necessità da parte del lavoratore disabile di presentare una nuova domanda.

Nell’ipotesi in cui anche l’esito del nuovo accertamento sia soggetto a revisione, il provvedimento di conferma avrà efficacia fino alla conclusione dell’iter sanitario della prevista revisione.

Resta fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Istituto e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo presentata.

Il lavoratore sarà, invece, tenuto a presentare una nuova domanda qualora presti attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello indicato nella domanda a suo tempo presentata, oppure sia variata la modalità di articolazione della prestazione lavorativa (da full time a part time o viceversa).

Nell’ipotesi in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di conferma dello stato di disabilità grave verrà inviata al titolare dei permessi, al disabile e al datore di lavoro, una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile.

Quanto sopra senza necessità da parte del lavoratore di presentare una nuova domanda di autorizzazione.

Nell’ipotesi in cui anche l’esito del nuovo accertamento sia soggetto a revisione, il provvedimento di conferma avrà efficacia fino alla conclusione dell’iter sanitario della prevista revisione.

Resta fermo l’ obbligo di comunicare tempestivamente all’INPS e al datore di lavoro, ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda già autorizzata.

Il richiedente è tenuto a presentare una nuova domanda qualora presti attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello indicato nella domanda a suo tempo presentata, oppure sia variata la modalità di articolazione della prestazione lavorativa (da full time a part time o viceversa) oppure qualora intenda modificare la tipologia di permesso richiesta (es. prolungamento del congedo parentale in luogo dei giorni di permesso).

Nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave, il lavoratore, il disabile e il datore di lavoro riceveranno una lettera tramite la quale sarà comunicata la cessazione degli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale.

In caso di assenza a visita di revisione del disabile grave, in base all’esito della spedizione postale della convocazione, saranno posti in essere i seguenti adempimenti:

Sarà, quindi, inviata la lettera di comunicazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro. Qualora , invece, il disabile, al fine di giustificare la propria assenza a visita, presenti motivazioni di carattere sanitario o amministrativo, valutate adeguate rispettivamente dal responsabile dell’Unità operativa medico legale o dal direttore di sede (o loro delegati), questi ultimi potranno darne comunicazione all’U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione.

All’esito della nuova convocazione a visita potranno verificarsi le seguenti circostanze:

  • all’esito dell’accertamento sanitario non è confermato lo stato di disabilità in situazione di gravità: in questo caso si procederà alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno successivo alla data di quest’ultimo accertamento, con conseguente invio della lettera di comunicazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.
  • all’esito dell’accertamento è confermato lo stato di disabilità in situazione di gravità: in tale ipotesi la Struttura territoriale invierà al titolare dei permessi, al disabile e al datore di lavoro una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con decorrenza dal giorno successivo alla data di fine concessione riportata nel precedente provvedimento.
  • il disabile non si presenta all’accertamento sanitario: in questo caso si procederà alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno successivo alla data di dell’assenza alla prima visita di revisione, con conseguente invio della lettera di comunicazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.
  1. In caso di mancanza di esito postale oppure di esito postale di “sconosciuto all’indirizzo”, “trasferito”, “indirizzo insufficiente”, saranno effettuati i necessari controlli per verificare l’esattezza dell’indirizzo e individuare eventualmente il nuovo domicilio (es. tramite l’anagrafe comunale), dandone comunicazione all’U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione.

Nel caso in cui, invece, all’esito dei controlli sia confermata l’esattezza dell’indirizzo, si procederà analogamente ai casi di assenza a visita del disabile nei cui confronti sia stato accertato il buon esito della comunicazione postale.

Effetti sui benefici per i quali è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione

Il lavoratore, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’ iter sanitario di revisione, potrà presentare una nuova domanda di autorizzazione per fruire dei seguenti benefici:

  • prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151;
  • riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (art.33, comma 2, della legge n.104/92);
  • congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.
  • all’esito dell’accertamento sanitario non è confermato lo stato di disabilità in situazione di gravità: in questo caso si procederà al recupero delle prestazioni eventualmente erogate dal giorno successivo alla data di quest’ultimo accertamento, con conseguente invio della lettera di cessazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.
  • all’esito dell’accertamento è confermato lo stato di disabilità in situazione di gravità: restano fermi gli effetti del provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato.
  • il disabile non si presenta all’accertamento sanitario: in questo caso si procederà al recupero delle prestazioni eventualmente erogate dal giorno successivo alla data dell’assenza alla prima visita di revisione, con conseguente invio della lettera di cessazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.

Verificata la sussistenza dei requisiti di legge, verrà inviata al lavoratore e al datore di lavoro una lettera di autorizzazione, con la precisazione che il titolare dei permessi sarà tenuto alla restituzione delle prestazioni che a conclusione dell’iter sanitario di revisione risultassero indebite.

Nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave, saranno recuperate le prestazione eventualmente erogate dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale, con conseguente invio delle lettere di cessazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro. Resta fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente all’INPS e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo presentata.

Per quanto riguarda il caso di assenza a visita di revisione del disabile grave per il quale sia in corso la fruizione da parte del lavoratore dei benefici in argomento, verificato l’esito della spedizione postale della convocazione, si porranno in essere i seguenti adempimenti.

a) nell’ipotesi di assenza a visita del disabile nei cui confronti sia stato accertato il buon esito della comunicazione postale (respinta al mittente, avvenuta consegna/ricevuta di ritorno, compiuta giacenza), tramite raccomandata A/R, si informerà il disabile, il lavoratore il datore di lavoro che in caso di mancata presentazione di giustificazione per l’assenza a visita entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione ovvero nell’ipotesi in cui la giustificazione presentata non sia valutata adeguata, rispettivamente, dal responsabile dell’Unità operativa medico legale o dal direttore di sede (o loro delegati), si procederà all’eliminazione della posizione amministrativa del disabile e conseguentemente, al recupero delle prestazioni eventualmente erogate dal giorno successivo alla data dell’assenza alla visita di revisione.

Sarà, quindi, inviata la lettera di cessazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro. Qualora, invece, il disabile, al fine di giustificare la propria assenza a visita, presenti motivazioni di carattere sanitario o amministrativo, valutate adeguate rispettivamente dal responsabile dell’Unità operativa medico legale o dal direttore di sede (o loro delegati), questi ultimi potranno darne comunicazione all’U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione.

All’esito della nuova convocazione a visita potranno verificarsi le seguenti circostanze:

b) In caso di mancanza di esito postale oppure di esito postale di “sconosciuto all’indirizzo”, “trasferito”, “indirizzo insufficiente”, le strutture territoriali saranno tenute ad effettuare i necessari controlli per verificare l’esattezza dell’indirizzo e individuare eventualmente il nuovo domicilio (es. tramite l’anagrafe comunale), dandone comunicazione all’U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione.

Nel caso in cui tale visita si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave, saranno recuperate le prestazione eventualmente erogate dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale con conseguente invio della lettera di cessazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.

Nel caso in cui, invece, all’esito dei controlli sia confermata l’esattezza dell’indirizzo, si procederà analogamente ai casi di assenza a visita del disabile nei cui confronti sia stato accertato il buon esito della comunicazione postale (punto a).

Resta fermo che il lavoratore potrà presentare nuove domande di autorizzazione ai benefici in argomento fino alla conclusione dell’iter sanitario di revisione.

Riduzione dei termini da 90 a 45 giorni per la richiesta della certificazione provvisoria

A seguito della riforma in argomento, gli accertamenti sono effettuati in via provvisoria decorsi quarantacinque giorni (e non più novanta) da medici specialisti nelle patologie denunciate, in servizio presso l’azienda sanitaria locale da cui il disabile è assistito.

Rimane invariata la disposizione secondo cui l’accertamento provvisorio sopra descritto produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della Commissione ed il rilascio della dichiarazione liberatoria da parte del lavoratore con la quale si impegna alla restituzione delle prestazioni che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero indebite.