Sciopero 20 maggio Hospice Bergamo Parto prematuro

Associazione Cure Palliative Onlus – Bergamo

Invito

15° GRAN GALA’ BERGAMO

TEATRO DONIZETTI

VENERDI’ 13 MAGGIO 2016 – ore 20.30

 

Max Pavan presenta:

Coro “Kika Mamoli” dell’ACP Onlus – M.to Damiano Rota

Gruppo strumentale “Air for Brass the Berghem” – M.to Silvano Brusetti

Stefano Miceli – pianista

Special Guest: NERI MARCORE’

L’Associazione Cure Palliative Onlus, è lieta di invitarLa alla serata di spettacolo e solidarietà a sostegno dell’Hospice Kika Mamoli di Borgo Palazzo e della qualità di cura e assistenza in degenza e a domicilio ai malati in fase avanzata. Contiamo sulla Sua partecipazione che unisce l’esibizione di artisti di alto livello e la concreta solidarietà alla rete di cure palliative.

Associazione Cure Palliative Onlus Via Borgo Palazzo, 130 – 24125 Bergamo Tel. e Fax 035/390687 www.associazionecurepalliative.it – segreteria@associazionecurepalliative.it

in allegato la locandina

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Sommario:

–    Fissata la nuova data dello sciopero – Comunicato stampa

–    Organici personale docente: pubblicata nota Miur e trasmesso schema di decreto interministeriale

–    Congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere – Circolare Inps

–    Attestazioni fiscali per il pagamento degli oneri da Riscatto, Ricongiunzione e Rendita. Disponibilità sul Portale dei Pagamenti – Messaggio Inps

–    Modifica in materia di congedo di maternità in caso di parto prematuro e sospensione del congedo in caso di ricovero del bambino. Modifica in materia di conservazione del diritto all’indennità di maternità – Circolare Inps

FISSATA LA NUOVA DATA DELLO SCIOPERO

Comunicato stampa

E’ stata anticipata al 20 maggio la data di effettuazione dello sciopero annunciato nel corso della manifestazione del 28 aprile in piazza Montecitorio e che coinvolgerà, per l’intera giornata, tutto il personale della scuola (docenti, personale ATA dirigenti). Lo hanno deciso questa mattina i segretari di FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS Confsal; la scelta ha tenuto conto che il 23 maggio si ricorderà in tutta Italia il tragico evento della strage di Capaci e che saranno numerose le iniziative di commemorazione promosse nelle nostre scuole. Le motivazioni dello sciopero, legate al mancato avvio delle trattative per il rinnovo del contratto e alle numerose emergenze del settore, soprattutto quelle legate all’applicazione della legge 107, saranno illustrate in modo dettagliato in una conferenza stampa che i sindacati convocheranno nei prossimi giorni.

Roma, 2 maggio 2016

FLC CGIL

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

SNALS CONFSAL

*   ORGANICI PERSONALE DOCENTE: PUBBLICATA NOTA MIUR E TRASMESSO SCHEMA DI DECRETO INTERMINISTERIALE

Vi comunichiamo che il Miur ha emanato, in data 29/04/2016, la nota 11729, avente per oggetto: “Dotazioni organiche del personale docente per l’a.s. 2016/2017 – Trasmissione schema di decreto interministeriale”.

Con la stessa nota si trasmette, in allegato, lo schema di decreto del Miur da inviare al MEF e al Ministero per la semplificazione e la funzione pubblica, per il previsto concerto.

Lo schema di decreto riguarda le disposizioni relative all’organico del personale docente per il triennio 2016/2019, per la quantificazione a livello regionale e nazionale e i criteri di riparto da adottare, in relazione alle realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche.

*   CONGEDO INDENNIZZATO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE – CIRCOLARE INPS

Come è noto, l’art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, prevede che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, escluse le lavoratrici del settore domestico, possano avvalersi di un congedo indennizzato per un periodo massimo di 3 mesi al fine di svolgere i percorsi di protezione certificati.

Il congedo in argomento è stato previsto, in via sperimentale, per l’anno 2015; in forza del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, la misura è stata estesa anche per gli anni successivi, salve eventuali rideterminazioni da parte del Ministeri vigilanti (art. 26, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 80/2015).

A riguardo l’Inps, con la circolare n. 65 del 15/4/2016 ha fornito le istruzioni applicative con la precisazione che per le lavoratrici del settore pubblico, l’indennità per il congedo in questione è corrisposta dall’Amministrazione di appartenenza, secondo quanto previsto per i trattamenti di maternità.Di seguito gli aspetti salienti della stessa:

Durata, modalità di fruizione e indennizzo del congedo

Il congedo spetta per un periodo massimo di 3 mesi equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa; di conseguenza, un mese di congedo equivale a 30 giornate di astensione effettiva dal lavoro.

Il congedo non è fruibile né indennizzabile nei giorni in cui non vi è obbligo di prestare attività lavorativa quali, ad esempio, giorni festivi non lavorativi, periodi di aspettativa o di sospensione dell’attività lavorativa, pause contrattuali nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto. Quindi se la lavoratrice, ad esempio, ha un’attività di lavoro su 5 giorni lavorativi, ed indica un periodo di congedo per due settimane continuative dal lunedì della prima settimana al venerdì della seconda, il sabato e la domenica inclusi tra le due settimane non vanno conteggiati né indennizzati a titolo di congedo vittima di violenza di genere.

Nei rapporti di lavoro a tempo determinato oppure in caso di licenziamento il congedo non è fruibile dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

I 3 mesi di congedo (equivalenti a 90 giornate) possono essere fruiti entro l’arco temporale di 3 anni. In mancanza di specifiche indicazioni di legge, i 3 anni si intendono decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

Circa la modalità di fruizione, la norma prevede che il congedo possa essere fruito su base giornaliera o oraria, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La modalità oraria consente alla lavoratrice di astenersi dall’attività lavorativa per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero (contrattuale) del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Quindi, ad esempio, se l’orario medio giornaliero del mese precedente è pari ad 6 ore, l’assenza oraria nella giornata di lavoro deve essere pari a 3 ore, a prescindere dall’articolazione settimanale dell’orario di lavoro

Pertanto:

  • in assenza di contrattazione, la lavoratrice può scegliere tra la modalità giornaliera e quella oraria;
  • se la contrattazione prevede una delle due modalità (oraria o giornaliera), il congedo è fruibile nella modalità indicata. Se è prevista la fruizione in modalità oraria, questa è consentita solo per un numero di ore pari alla metà dell’orario medio giornaliero (contrattuale) del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
  • a preavvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, salvi casi di oggettiva impossibilità;
  • ad indicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo;
  • a consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione.

Per le giornate di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire una indennità giornaliera, pari al 100% dell’ultima retribuzione da calcolare prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione stessa.

In assenza di specifiche indicazioni di legge, per ultima retribuzione si intende quella individuata ai sensi dell’art. 23 del T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151/2001) ossia quella percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

In caso di fruizione oraria la lavoratrice ha diritto a percepire l’indennità in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera spettante.

Adempimenti della lavoratrice

Per fruire del congedo in oggetto la lavoratrice, è tenuta:

Lavoratrici dipendenti di Amministrazioni Pubbliche

Per le dipendenti pubbliche, considerato che il trattamento economico di maternità è corrisposto direttamente dal datore di lavoro, le somme corrisposte costituiscono reddito da lavoro dipendente e, pertanto, imponibile ai fini del trattamento pensionistico.

I periodi di congedo fruiti sono utili ai fini del trattamento di fine servizio (TFR/TFS).

*   ATTESTAZIONI FISCALI PER IL PAGAMENTO DEGLI ONERI DA RISCATTO, RICONGIUNZIONE E RENDITA. DISPONIBILITÀ SUL PORTALE DEI PAGAMENTI – MESSAGGIO INPS

L’Inps, con il messaggio n. 1858 del 28/4/2016, ha informato che:

ü  le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2015 per gli oneri da Riscatto, Ricongiunzione o Rendita non saranno spedite agli interessati;

ü  a partire dall’anno in corso le attestazioni fiscali sono, infatti, visualizzabili nel Portale dei Pagamenti del sito www.inps.it: servizio Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite, sezione pagamenti effettuati;

ü  non sono altresì presenti le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli Enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle gestioni ex INPDAP. Sono infatti gli Enti, quali sostituti d’imposta, ad operare la deduzione fiscale alla fonte;

ü  per quanto attiene ai versamenti effettuati in unica soluzione direttamente dagli iscritti, è possibile la loro visualizzazione accedendo al sito dell’Istituto, attraverso il seguente percorso:

Servizi on line> accedi ai servizi> servizi Gestione dipendenti pubblici> servizi per iscritti e pensionati> servizi GDP> per Area Tematica> Contributi e Versamenti> Consultazione >versamenti Consultazione;

ü  gli interessati potranno in ogni caso richiedere alle sedi Inps la stampa delle attestazioni e, ove riscontrino discordanze tra importi attestati e importi versati, la rettifica del documento.

*   MODIFICA IN MATERIA DI CONGEDO DI MATERNITÀ IN CASO DI PARTO PREMATURO E SOSPENSIONE DEL CONGEDO IN CASO DI RICOVERO DEL BAMBINO. MODIFICA IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DEL DIRITTO ALL’INDENNITÀ DI MATERNITÀ – CIRCOLARE INPS

Come è noto, il decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, con gli artt. 2, 3 e 4, ha apportato modifiche agli articoli 16, 24 e 26 del T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001). Queste nuove disposizioni, in vigore dal 25 giugno 2015, sono state introdotte a carattere sperimentale per l’anno 2015 ma, per effetto del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, trovano applicazione anche per gli anni successivi, salve eventuali rideterminazioni dei benefici da parte del Ministeri vigilanti.

L’Inps, con la circolare n. 69 del 28/4/2016, che provvediamo ad inserire in area riservata ed internet, ha fornito le istruzioni operative in merito alle suddette nuove disposizioni.

Nel rinviare per completezza di informazione al testo ufficiale della suddetta circolare, si riportano, di seguito, gli aspetti salienti della stessa.

Periodi di congedo post partum nei casi di parto prematuro.

La riforma in esame riguarda i casi di parti “fortemente” prematuri da intendersi con tale accezione quelli che si verificano prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto.

Con la nuova norma, il congedo si calcola aggiungendo ai 3 mesi post partum tutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data presunta del parto, risultando così di durata complessivamente maggiore rispetto al periodo di 5 mesi precedentemente previsto.

Nulla è innovato nei casi in cui il parto prematuro si verifichi all’interno dei due mesi ante partum, ossia quando il congedo obbligatorio ante partum è già iniziato: per tali eventi infatti il congedo post partum risulta coincidente, come in precedenza, con i 3 mesi dopo il parto ai quali vanno aggiunti i giorni di congedo ante partum non goduti. Inoltre, in tali casi, se la lavoratrice ha un provvedimento di interdizione prorogata, i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine dei 7 mesi dopo il parto.

Analogamente, nei casi di parto fortemente prematuro, qualora la lavoratrice abbia un provvedimento di interdizione prorogata dal lavoro per incompatibilità con le mansioni ai sensi degli artt. 6 e 7 del T.U., si aggiungono al termine del periodo di interdizione prorogata tutti i giorni compresi tra la data del parto e la data presunta del parto.

Sulle due diverse fattispecie sopra riportate, si riportano di seguito due esempi esemplificativi:

(parto fortemente prematuro avvenuto prima dei due mesi ante partum)

Data parto: 30/6/2015

Data presunta parto: 20/9/2015 (inizio dei due mesi ante partum: 20/7/2015)

Durata del congedo di maternità: dal 30/6/2015 al 20/12/2015

Tale durata si determina calcolando la data del parto + tre mesi post partum (dal 30/6/2015 al 30/9/2015) + 81 giorni (62 giorni relativi ai due mesi ante partum + 19 giorni che intercorrono tra la data effettiva del parto e l’inizio dei due mesi ante partum. Si precisa che i 62 giorni sono conteggiati dal 20/7/2015 al 19/9/2015, mentre i 19 giorni sono conteggiati dal giorno successivo al parto fino al giorno precedente la data di inizio dell’ante partum, nella fattispecie dall’1/7/2015 al 19/7/2015).

Il criterio di calcolo del periodo di congedo non cambia se la lavoratrice alla data del parto si trova in interdizione anticipata.

Se la lavoratrice ha un provvedimento di interdizione posticipata gli 81 giorni (62+19) si aggiungono al termine dei 7 mesi dopo il parto.

(parto prematuro avvenuto nei due mesi ante partum)

Data parto: 31/7/2015 (data compresa nei due mesi ante partum)

Data presunta parto: 20/9/2015 (inizio dei due mesi ante partum: 20/7/2015)

Durata del congedo di maternità: dal 20/7/2015 al 21/12/2015

Tale durata si determina, come avveniva prima della riforma in esame, calcolando la data del parto prematuro + tre mesi post partum (dal 31/7/2015 al 31/10/2015) + 51 giorni di congedo ante partum (dall’1/8/2015 al 20/9/2015).

Rimane fermo che la domanda di maternità, anche nei casi di parto fortemente prematuro, va sempre corredata con il certificato medico attestante la data presunta del parto.

Gli ulteriori periodi riconosciuti alle lavoratrici madri nei casi di parto fortemente prematuro influiscono anche sulla durata del congedo di paternità che coincide, come noto, con il periodo di congedo di maternità post partum non fruito in tutto o in parte dalla madre per morte, grave infermità, abbandono del figlio o affidamento esclusivo dello stesso al padre.

Rinvio e sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato o del minore adottato/affidato

Con questa nuova norma il legislatore ha previsto che la madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata possa optare per la sospensione del congedo di maternità dopo il parto qualora il neonato sia ricoverato in una struttura pubblica o privata.

In virtù della stessa l’ambito di applicazione della sospensione del congedo risulta oggi più esteso: infatti la lavoratrice può optare per tale sospensione a prescindere dal motivo del ricovero del neonato, sempre subordinatamente alla compatibilità delle condizioni di salute con la ripresa del lavoro. La sospensione inoltre è esercitabile anche in caso di ricovero di minore adottato/affidato.

Le sospensioni del congedo, in base alla riforma, sono esercitabili per i parti o gli ingressi in Italia o in famiglia (in caso di adozioni/affidamenti) verificatisi dal 25 giugno 2015.

La lavoratrice può optare per la sospensione del congedo post partum, una sola volta per ogni figlio, rinviando la fruizione di tutto o di parte del congedo obbligatorio a partire dalla data delle dimissioni del bambino, oppure da data antecedente comunicata dalla lavoratrice.

Al riguardo si evidenzia che la data delle dimissioni del neonato, rappresenta il limite temporale oltre il quale non è possibile rinviare la fruizione del periodo di congedo di maternità ancora spettante. Ciò non esclude che la lavoratrice possa fruire del congedo residuo anche prima della data delle dimissioni rimanendo comunque esclusa la possibilità di chiedere una seconda sospensione del congedo per lo stesso figlio.

In base alla riforma, per data di sospensione del congedo deve intendersi la data a partire dalla quale la lavoratrice riprende l’attività lavorativa; essa presuppone il ricovero del neonato ma non coincide necessariamente con tale data. Il congedo di maternità già fruito è quindi conteggiato fino al giorno prima la data di sospensione.

La data di ripresa della fruizione del congedo residuo coincide con la data delle dimissioni del bambino oppure con la data (precedente alle dimissioni) in cui la lavoratrice riprende a fruire del congedo residuo.

Ai fini della sospensione del congedo di maternità/paternità, la lavoratrice interessata è tenuta a comprovare al datore di lavoro l’avvenuto ricovero del neonato nella struttura pubblica o privata e a produrre l’attestazione medica nella quale si dichiara la compatibilità del proprio stato di salute con la ripresa dell’attività lavorativa.

La lavoratrice madre comunica al datore di lavoro la data a decorrere dalla quale fruirà del periodo di congedo residuo. Tale data coincide di regola con la data delle dimissioni che rappresenta il limite temporale oltre il quale non è possibile far slittare la fruizione del congedo residuo.

Conseguentemente, nel caso in cui la ripresa del congedo avvenga oltre la data di dimissioni, il congedo residuo si conteggia comunque a partire dalla data delle dimissioni con indennizzo dei soli giorni di effettiva astensione dal lavoro.

Si riporta a titolo esemplificativo il seguente esempio:

Data parto: 28 dicembre 2015

Data fine congedo: 28 marzo 2016 (data parto coincidente con la data presunta)

Data ricovero: 10 gennaio 2016

Data sospensione congedo (cioè data ripresa del lavoro): 12 gennaio 2016

Periodo residuo di congedo: giorni 77 giorni

Data dimissioni: 15 maggio 2016

Fruizione congedo residuo: dal 15 maggio 2016 al 30 luglio 2016

La lavoratrice può decidere di riprendere a fruire del periodo residuo anche prima della data di dimissioni, es. dall’1 maggio 2016. In tale caso, il congedo termina il 16 luglio 2016.

Se la lavoratrice riprendesse il congedo dal giorno successivo alla data delle dimissioni, ossia dal 16 maggio, il giorno delle dimissioni (15 maggio 2016) sarebbe conteggiato ai fini della durata del congedo ma non sarebbe indennizzato a tale titolo. L’indennizzo sarà corrisposto solo per i giorni di effettiva astensione dal lavoro, ossia dal 16 maggio 2016 al 30 luglio 2016, per un totale di 76 giorni anziché di 77 giorni).

In caso di adozioni o affidamenti preadottivi, sia nazionali sia internazionali, la durata del congedo è pari a 5 mesi; in caso di affidamento non preadottivo il congedo è pari ad un periodo di 3 mesi. Il congedo è in ogni caso fruibile, in modo continuo o frazionato, entro 5 mesi dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore.

L’esercizio della sospensione in questione comporta quindi che, qualora nei predetti 5 mesi, il bambino adottato o in affidamento venga ricoverato in struttura pubblica o privata, il congedo di maternità residuo possa essere fruito dalla data di dimissioni del bambino (o da data precedente le dimissioni comunicata dalla lavoratrice), anche oltre il predetto termine di 5 mesi.

Gli adempimenti verso il datore di lavoro sono analoghi a quelli previsti in caso di ricovero del neonato, tranne l’attestazione medica che, in caso di adozione/affidamento, non va prodotta in quanto finalizzata ad accertare la compatibilità delle condizioni di salute della madre lavoratrice che ha partorito con l’attività lavorativa.

Si riporta a titolo esemplificativo il seguente esempio:

Data ingresso in Italia: 30 ottobre 2015

Periodo di congedo spettante a tale data: 4 mesi (si ipotizza che un mese è stato riconosciuto per la permanenza all’estero)

Data ricovero bambino: 3 marzo 2016

Arco temporale teorico per fruire del periodo residuo (5 mesi dall’ingresso in Italia): 30 marzo 2016

Periodo di congedo residuo a tale data: 20 giorni

Data dimissioni: 25 aprile 2016

Fruizione del congedo residuo (20 giorni): dal 25 aprile al 22 maggio 2016 (il congedo residuo quindi è fruibile oltre i teorici 5 mesi dall’ingresso in Italia)

Se la lavoratrice riprendesse a fruire del congedo oltre la data di dimissioni, ad esempio dal 2 maggio anziché dal 25 aprile 2016, il congedo sarebbe computato comunque dal 25 aprile 2016 ma verrebbe indennizzato solo per i giorni di effettiva astensione, ossia dal 2 al 14 maggio 2016, per un totale di 13 giorni anziché di 20 giorni.

Ad analoghe condizioni previste per la madre, la sospensione del congedo è esercitabile anche in caso di congedo di paternità dal padre.

Durante il periodo di sospensione del congedo di maternità, non è possibile fruire per lo stesso neonato del congedo parentale che, come noto, spetta dal termine del congedo di maternità. Quindi la lavoratrice che ha optato per la sospensione del congedo può chiedere il congedo parentale per lo stesso figlio solo al termine dell’intero periodo di congedo di maternità.

Durante la sospensione del congedo di maternità, entro il limite di un anno di vita del bambino, risultano invece fruibili i riposi per allattamento; sono altresì fruibili permessi e congedi spettanti per altro figlio (es. congedo parentale per altro figlio).

Conservazione del diritto all’indennità di maternità in caso di licenziamento per colpa grave della lavoratrice dipendente

La disposizione in esame non comporta variazioni sulle tutele già in atto in quanto integra nel comma 1 dell’art. 24 T.U. maternità/paternità il disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 405 del 2001, in forza del quale è stata prevista la conservazione del trattamento di maternità oltre la cessazione del rapporto di lavoro anche nell’ipotesi prevista dall’art. 54, comma 3, lettera a), del T.U., ossia nel caso di licenziamento per colpa grave della lavoratrice, costituente giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro.

Contribuzione figurativa per dipendenti privati e pubblici

La valorizzazione dei periodi per i quali spetti la contribuzione figurativa relativa ai periodi di congedo avviene in base all’art. 40 della legge n. 183/2010. Ai sensi di quanto previsto dalla citata disposizione, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizione in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, “è pari all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.

Contribuzione figurativa fuori dal rapporto di lavoro.

L’ampliamento della tutela figurativa in caso di parto prematuro riguarda anche gli eventi verificatisi fuori dal rapporto di lavoro. Ferme le condizioni già previste per l’accredito degli eventi di maternità fuori dal rapporto di lavoro, l’interessata, in tal caso, dovrà esibire certificazione medico specialistica dell’epoca rilasciata da struttura sanitaria pubblica che attesti la data presunta del parto.

Dipendenti iscritti alle Gestioni Dipendenti Pubblici.

La modifica apportata all’art. 16, lettera d) del T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001) dal decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 (estensione del periodo di congedo di maternità oltre i già previsti 5 mesi, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta) trova applicazione anche per le dipendenti (o per i dipendenti, in relazione al congedo di paternità ex art. 28 del T.U. in argomento) delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

L’estensione del periodo di congedo di maternità trova applicazione sia quando l’evento “parto” si verifichi in attività di servizio sia nel caso che esso si verifichi al di fuori del rapporto di lavoro, con domanda di accredito, da parte degli interessati, della contribuzione figurativa ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001).

Rimane fermo che per i dipendenti in servizio il trattamento economico per il periodo di maternità continua ad essere erogato dall’Amministrazione di appartenenza secondo quanto disposto dall’art. 2 comma 2 e dall’art. 57 del decreto legislativo 151/2001.