Apertura sede Snals di Bergamo

La sede Snals di Bergamo

modifica il progetto

di chiusura estiva degli uffici

Piano straordinario di assunzioni fasi A B C

Nel periodo dal 10 agosto al 14 agosto, la sede Snals di Bergamo, via Matris Domini, 8 resterà aperta dalle ore 15,00 alle ore 18,00, per la compilazione delle domande che vanno presentate: 

fra le ore 9.00 del 28 luglio 2015 e le ore 14.00 del 14 agosto 2015

attraverso il sistema di Istanze on line del Miur, raggiungibile dalla home page www.istruzione.it

Lo Snals raccomanda, ai Colleghi che non sono stati individuati nell’elenco degli aspiranti per le nomine a tempo indeterminato del personale docente di ogni ordine e grado (fase 0), di produrre la domanda in Istanze on line del Miur

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ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DEL PERSONALE DOCENTE

PER L’A.S. 2015/16 – EMANATE NOTE MIUR

Vi informiamo, che il 22/07/2015, il MIUR ci ha inviato le note ministeriali n. 21739, di pari data, avente per oggetto:” Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2015/16 ai sensi dell’art. 1, comma 98, lettera a) della Legge n. 107 del 13 luglio 2015”, nonché la nota n. 21828 del 22/7/2015, avente per oggetto: “Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente per l’anno scolastico 2015/16 ai sensi dell’art. 1, comma 98, lettera a) della Legge n. 107 del 13 luglio 2015. Rettifica”.

Nota n. 21739

La nota ricorda che, già con D.M. n. 470 del 7 luglio 2015, è stato assegnato un contingente di nomine in ruolo pari a 36.627 unità di personale docente, di cui 14.747 riservato alla copertura dei posti di sostegno agli alunni con disabilità, per la stipula di contratti a tempo indeterminato per l’a.s. 2015/16.

Nell’attesa del perfezionamento del decreto, da emanarsi per procedere alle ulteriori nomine in ruolo del personale docente per la fase di cui all’art. 1, comma 98, lettera a) della legge n. 107 del 13 luglio 2015, il Ministero allega alla nota, inviata ai Direttori degli USR, le tabelle analitiche, che evidenziano, per ogni provincia, nella colonna “disponibilità”, il riparto dei posti per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per il sostegno, del numero massimo di assunzioni sui posti vacanti e disponibili, comprensivo anche del contingente già assegnato con la fase O. Soltanto la tabella dei posti di sostegno relativi all’istruzione secondaria di secondo grado, reca, (al netto di eventuali accantonamenti comunicati dagli uffici per le operazioni di mobilità), il riparto dei posti vacanti e disponibili totali, distinti per area disciplinare.

La nota precisa che, nella fase A:

–      al personale beneficiario dei contratti a tempo indeterminato verrà assegnata, per l’anno scolastico 2015/16, la sede provvisoria di servizio; la sede definitiva verrà assegnata a tale personale in base a criteri e modalità da definirsi con il CCNI sulla mobilità per l’a.s. 2016/2017;

–      i contratti a t.i. sono, comunque, subordinati alla effettiva vacanza e disponibilità di tale numero di posti nell’organico di diritto provinciale;

–      per gli assunti sui posti di sostegno saranno verificati i titoli di specializzazione, con accertamento di regolarità formale e sostanziale.

La nota precisa, inoltre, che non è possibile effettuare compensazioni tra le classi di concorso, sia nella fase O che nella fase A, poiché i posti residui saranno destinati alle operazioni di nomina delle successive fasi.

In caso di esaurimento della graduatoria di un concorso per titoli ed esami e di residuo di posti assegnati a concorso, gli stessi, ai sensi dell’art. 399, comma 2, del Dlvo 297/97, si aggiungono a quelli destinati alle graduatorie ad esaurimento.

Alla fase A del piano straordinario di assunzioni non possono partecipare gli aspiranti già assunti quali docenti a tempo indeterminato nella scuola statale, inclusi i docenti nominati, per la stessa o per altra classe di concorso, tipo posto e grado di istruzione, nella precedente fase O; ciò ai sensi della nota 21739 e di quella di rettifica alla stessa n. 21828 emanate in data odierna. Inoltre, è preclusa la partecipazione al piano assunzionale dei soggetti inclusi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente all’anno 2012.

 

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–    Organico di fatto personale docente a.s.2015/2016: assegnati dal MIUR 4255 posti aggiuntivi

–    Tabelle di calcolo organici di diritto personale ATA definitive

–    Pervenute dal MIUR le Tabelle di calcolo definitive degli organici di diritto personale ATA

–    Pubblicata nella G.U. la Legge di conversione del D.L. 65/2015 recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, ammortizzatori sociali e di garanzie TFR

–    Elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale da 8 a 12 anni ed elevazione dei limiti temporali di indennizzo – Circolare INPS

*      ORGANICO DI FATTO PERSONALE DOCENTE A.S.2015/2016: ASSEGNATI DAL MIUR 4255 POSTI AGGIUNTIVI

Vi informiamo che, come ci era stato comunicato nell’incontro a livello politico presso il Ministero lo scorso 16 luglio dal Vice Capo di Gabinetto, dott. Rocco Pinneri, il MIUR ci ha fatto pervenire il numero dei posti assegnati, su richiesta motivata dei Direttori Scolastici Regionali, in deroga al tetto dei 628.067 previsti dalla nota 19400 del 3/7/2015, relativa a: “a.s. 2015/2016 – Adeguamento degli organici di diritto del personale docente alle situazioni di fatto”. Si tratta complessivamente di 4255 posti di personale docente suddivisi tra le varie regioni. Riportiamo, di seguito, la tabella dei posti aggiuntivi e provvediamo a pubblicarla in internet:

Regione

Posti aggiuntivi

 

 

Abruzzo

30

Basilicata

28

Calabria

260

Campania

240

Emilia   Romagna

716

Friuli

55

Lazio

280

Liguria

15

Lombardia  

755

Marche

140

Molise

23

Piemonte

500

Puglia

250

Sardegna

0

Sicilia

420

Toscana

320

Umbria

73

Veneto

150

Totale Nazionale

4.255

*     PERVENUTE DAL MIUR LE TABELLE DI CALCOLO DEFINITIVE DEGLI ORGANICI DI DIRITTO PERSONALE ATA

Vi comunichiamo che il MIUR ci ha fatto pervenire, a seguito di un recentissimo rilievo del MEF, le nuove tabelle di calcolo dell’organico ATA.

Nell’inoltro delle stesse il Ministero ci ha segnalato, in particolare, le modifiche apportate alla tabella dei collaboratori scolastici delle istituzioni di I grado.

*     PUBBLICATA NELLA G.U. LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL D.L. 65/2015 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PENSIONI, AMMORTIZZATORI SOCIALI E DI GARANZIE TFR

Nella G.U. Serie Generale n. 166, del 20/7/2015, è stata pubblicata la legge 17/7/2015, n. 109, conversione in legge, del decreto legge 21/5/2015, n. 165, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, con le modificazioni riportate in allegato alla legge medesima.

La suddetta legge è entrata in vigore il 21/7/2015, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

*      ELEVAZIONE DEI LIMITI TEMPORALI DI FRUIBILITÀ DEL CONGEDO PARENTALE DA 8 A 12 ANNI ED ELEVAZIONE DEI LIMITI TEMPORALI DI INDENNIZZO – CIRCOLARE INPS

Come è noto, con decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, attuativo dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega, il Governo ha previsto una serie di modifiche al T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001). La riforma interessa in particolare alcune disposizioni in materia di congedo di maternità e paternità (artt. 16, 24, 26, 28, 31, 64 bis e 64 ter, 66, 67 del T.U.), e di congedo parentale (artt. 32, 34 e 36 del T.U.). Alcune di queste disposizioni non comportano novità sostanziali rispetto al diritto vigente in quanto si limitano a recepire precedenti pronunce di legittimità costituzionale (artt. 24 e 31 del T.U.).

L’art. 26 del decreto in esame prevede che le nuove riforme si applichino in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015. Quindi, tenuto conto che il citato decreto è entrato in vigore il 25 giugno 2015 (giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2015, serie generale n.144, supplemento ordinario n 34), le nuove disposizioni trovano applicazione per le giornate di astensione fruite dal 25 giugno al 31 dicembre 2015.

Per gli anni successivi, il riconoscimento dei benefici previsti dalle riforme in questione potrà avvenire previa adozione di appositi decreti legislativi che individuino adeguata copertura finanziaria. Sono invece stabilmente recepite le modifiche alle disposizioni di cui agli artt. 24 e 31 del citato T.U.

A riguardo, l’INPS con la circolare n. 139 del 17/7/2015, che provvediamo ad inserire in area riservata ed internet, ha fornito istruzioni in ordine alla modifica degli artt. 32, 34 e 36 del T.U. maternità/paternità in materia di estensione dei limiti di fruizione ed indennizzo del congedo parentale per lavoratori e lavoratrici dipendenti.

Nel rinviare per completezza di informazione al testo ufficiale della circolare suddetta, si riportano, di seguito, gli aspetti salienti della stessa.

Elevazione da 8 a 12 anni del limite temporale di fruibilità del congedo parentale

L’art. 32 del T.U. maternità/paternità prevede, a seguito della riforma, che “per ogni bambino, nei primi suoi 12 anni di vita (e non più 8 anni di vita come previsto in precedenza), ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo”.

Resta invariato il periodo massimo di fruizione del congedo parentale (limite massimo individuale pari a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui il padre lavoratore dipendente fruisca di almeno 3 mesi di congedo parentale; limite massimo complessivo tra i genitori pari a 10 mesi, elevabili a 11 nel caso in cui il padre fruisca di congedo parentale per un periodo non inferiore a 3 mesi; limite massimo di 10 mesi in caso di genitore solo).

In attuazione del nuovo art. 32 T.U., dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, ciascun genitore lavoratore o lavoratrice dipendente può fruire di periodi di congedo parentale residui fino a 12 anni di vita del figlio.

La nuova norma trova applicazione anche per i casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Pertanto, per l’anno 2015, il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni (e non più 8 anni) dall’ingresso del minore in famiglia. Rimane fermo che il congedo non può essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore (art. 36 del T.U. maternità/paternità novellato).

Elevazione da 3 a 6 anni dei limiti temporali di indennizzo

L’art. 34 del T.U. maternità/paternità prevede, a seguito della riforma, che “Per i periodi di congedo parentale di cui all’art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al 6° anno di vita del bambino (e non più fino al 3° anno di vita del bambino), un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi…”

La riforma eleva, quindi, da 3 a 6 anni di vita del figlio il periodo entro il quale, nel limite massimo di 6 mesi, il genitore, che fruisce di periodi di congedo parentale, ha diritto all’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera.

Periodi di congedo parentale indennizzabili a prescindere dalle condizioni di reddito

Il genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, ha diritto all’indennità di congedo parentale, pari al 30% della retribuzione media giornaliera, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi, fruiti entro i 6 anni di vita del bambino oppure entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.

Pertanto, rispetto alla disciplina precedente – che prevedeva l’indennizzo del 30% per un periodo complessivo di sei mesi di congedo parentale fruito fino a 3 anni di vita del bambino, oppure fino a 3 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato – l’attuale disciplina comporta che anche i periodi di congedo parentale fruiti dai 3 a 6 anni siano indennizzati a prescindere dal reddito del genitore richiedente.

Periodi di congedo parentale indennizzabili subordinatamente alle condizioni di reddito

I periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al menzionato limite di 6 mesi oppure fruiti tra i 6 anni e gli 8 anni di vita del bambino (oppure tra i 6 e gli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato) sono indennizzati nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera a condizione che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Tale limite di reddito, annualmente rivalutato, è pari per l’anno 2015 ad euro 6.531,07.

Pertanto, rispetto alla disciplina precedente – che prevedeva, per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto ai 6 mesi e per i periodi fruiti dai 3 agli 8 anni di vita del bambino, oppure dai 3 anni agli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato – l’attuale disciplina ha lasciato inalterato il limite degli 8 anni.

Periodi di congedo parentale non indennizzabili

I periodi di congedo parentale fruiti nell’arco temporale dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino, oppure dagli 8 anni ai 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato non sono in alcun caso indennizzati.

Rispetto alla disciplina previgente – che individuava negli 8 anni di vita del bambino, oppure negli 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, il limite temporale oltre il quale non era più possibile fruire del congedo parentale – l’attuale disciplina estende l’arco temporale di fruibilità del congedo dagli 8 ai 12 anni.

Contribuzione figurativa dei periodi di congedo parentale fruiti in corso di rapporto di lavoro. Riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale caduti fuori dal rapporto di lavoro.

In forza del combinato disposto degli articoli 35, 34 e 32 del D.lgls.151/2001, e dei limiti temporali ai quali è sottoposta la riforma la fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento.

Per la valorizzazione del periodo di congedo parentale fruito dal settimo anno di vita in poi si applica il comma 2 dell’art.35 del d.lgs.151/2001 ( retribuzione convenzionale, integrabilità con riscatto o versamenti volontari ).

Nei limiti temporali ai quali è sottoposta la riforma in oggetto, l’allungamento della fruibilità del congedo parentale si applica anche al beneficio di cui al comma 5 dell’art.35 del d.lgs.151/2001 (riscatto dei periodi corrispondenti al congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro).

Si evidenzia, infine, che il decreto legislativo in questione, interviene anche in ordine alla modalità oraria di fruizione del congedo parentale (art. 7, lett. b), del decreto n. 80 del 2015 che aggiunge il comma 1 ter all’art. 32 del T.U..