NOMINE IN RUOLO GaE Maternità Organici

Il Ministero pubblica  i contingenti per le immissioni

in ruolo 2015/16.

Si tratta della ripartizione per provincia e classe di concorso, il dato più atteso da chi è in “odore di ruolo” per l’a.s. 2015/16 

Le immissioni in ruolo attualmente autorizzate per l’anno scolastico 2015/2016 sono 33.380, di cui 28.781 destinate agli insegnanti, 4.599 agli Ata (Ausiliari, tecnici e amministrativi). Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca rende disponibili le tabelle con il contingente dei posti destinati ai docenti diviso per Regioni e Province

LE TABELLE IN ALLEGATO

 

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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

Ufficio III

Direzione Generale

Inserimento degli aspiranti docenti in possesso del

diploma magistrale nelle Graduatorie ad Esaurimento

del personale docente

in allegato la circolare

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Gazzetta Ufficiale

Maternità, pubblicato il decreto

che amplia le tutele

 

In G. U. del 24 giugno 2015 il D.Lgs. n. 80/2015 che prevede misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro in attuazione della L. n. 183/2014.

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015 il Decreto Legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, che prevede “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” , che mira a tutelare la maternità delle lavoratrici.

L’articolo 2 del decreto in esame apporta modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ampliando la protezione in caso di maternità; mentre l’art. successivo si occupa delle variazioni della stessa norma in materia di prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico.

Gli artt. Da 4 a 6 trattano delle modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di maternita’ e paternità nei casi di adozione e affidamento. Gli artt. 7  e 8 apportano modifiche alla precedente disciplina sul congedo parentale.

L’articolo 9 prevede cambiamenti in tema di trattamento economico e normativo; il seguente, invece, si occupa di congedo parentale nei casi di adozione e affidamento.

Segue, quindi, all’articolo 11 la specificazione delle variazioni apportate in materia di lavoro notturno, mentre quello successivo (art. 12) si occupa delle modifiche in materia di dimissioni.

Si passa, poi, alle variazioni in materia di lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Seguono le modifiche per lavoratrici autonome, imprenditrici agricole, libere professioniste, di lavoro notturno, telelavoro, congedo per le donne vittime di violenza di genere.

L’art. 25 del decreto legislativo n. 80/2015 prevede la destinazione di risorse alle misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata. Il provvedimento in esame entra in vigore il 25 giugno 2015.

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Sommario:

–      Incontro al MIUR su organici di fatto personale docente

–      DDL Scuola: Manifestazione Unitaria a piazza Monte Citorio il 7 luglio

–      Rilascio servizi per indennità NASpI – Messaggio INPS

–      Decreto Legge 21 maggio 2015, n. 65 – Applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 10 marzo – 30 aprile 2015. Circolare INPS

–      Personale ATA – Graduatorie d’istituto di prima fascia a.s. 2015-16 – aggiornamento sedi esprimibili

–      Riconoscimento servizi Dsga – Esito adunanza Sezione Centrale della Corte dei Conti

*     INCONTRO AL MIUR SU ORGANICI DI FATTO PERSONALE DOCENTE

Si è svolto nella tarda serata di ieri l’incontro di cui vi abbiamo dato notizia.

L’Amministrazione ci ha illustrato una bozza di circolare che ricalca nella sostanza quella dell’anno scorso, ma in una versione “più snella” in cui non sono stati ripresi alcuni commi di quella dell’a.s. 2014/15 in quanto, o già compresi in quella per gli organici di diritto per l’a.s. 2015/16 o relativi a norme già superate.

L’Amministrazione ha confermato la volontà di mantenere il tetto complessivo degli organici di fatto per il personale docente entro 628.067, mentre per il riparto tra le regioni si è riservata approfondimenti a seguito della discussione avvenuta.

*     DDL SCUOLA: MANIFESTAZIONE UNITARIA A PIAZZA MONTE CITORIO IL 7 LUGLIO

Trascriviamo di seguito la nota unitaria con l’invito a partecipare al sit in che si terrà il prossimo 7 luglio alle ore 16,00 in Piazza Monte Citorio:

Roma, 1 luglio 2015

Prot. n. /2015 – flccgil – ML/ab

Alle strutture regionali e territoriali

In coincidenza con il dibattito alla Camera sul DDL Scuola, il giorno 7 luglio, Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda del Lazio e di Roma, hanno organizzato un sit-in alle ore 16,00 in P.zza Montecitorio.

Data la rilevanza dell’iniziativa, si auspica l’ampia partecipazione di delegazioni provenienti dalle altre province d’Italia.

Cordiali saluti

Il Segretario   Organizzativo

FLC CGIL

Il Segretario   Organizzativo

CISL SCUOLA

Il Segretario   Organizzativo

UIL SCUOLA

Il Segretario   Organizzativo

SNALS

Il Segretario   Organizzativo

GILDA UNAMS

Maurizio Lembo

Lena Gissi

Pino Turi

Achille Massenti

Massimo Quintiliani

*        RILASCIO SERVIZI PER INDENNITÀ NASPI – MESSAGGIO INPS

L’INPS, con il messaggio n. 4334 del 25/6/2015, ha reso noto che a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22 e della pubblicazione della propria circolare attuativa n. 94 del 12 maggio 2015 è stata immediatamente rilasciata la procedura di acquisizione telematica delle domande di indennità NASpI, rendendo disponibile per tutte le strutture il servizio di ricezione.

Inoltre, nello stesso messaggio, viene precisato che:

ü     la procedura di calcolo e pagamento della prestazione è attualmente in corso di sperimentazione presso le Sedi pilota;

ü     la stessa ha necessitato di importanti implementazioni rispetto alla precedente procedura di liquidazione disoccupazione ASPI, in considerazione dell’ampiezza del periodo di osservazione (quadriennio) ai fini della ricerca del requisito contributivo, della complessità della determinazione della durata della prestazione – derivante dal non computo dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle diverse prestazioni di disoccupazione succedutesi nel tempo (DS Ordinaria, Ds requisiti ridotti, ASpI, miniASpI e miniASpI 2012), nonché dei correttivi imposti dall’esigenza di limitare l’impatto della NASpI, sotto il profilo della durata, per la categoria del lavoratori stagionali;

ü     la procedura di liquidazione della NASpI sarà rilasciata in versione definitiva per tutte le strutture territoriali entro il 15 luglio 2015.

*        DECRETO LEGGE 21 MAGGIO 2015, N. 65 – APPLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 70 DEL 10 MARZO – 30 APRILE 2015. CIRCOLARE INPS

Come è noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21.05.2015 è stato pubblicato il decreto legge 21 maggio 2015, n. 65, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

L’INPS, con la circolare n. 125 del 25/9/2015, che provvediamo ad inserire in area riservata ed internet, ha fornito le istruzioni applicative dell’articolo 1 del suddetto decreto legge n. 65 del 2015, che ha stabilito le modalità di applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 10 marzo – 30 aprile 2015.

Nel rinviare per completezza di informazione al testo ufficiale della suddetta circolare, si riportano, di seguito gli aspetti salienti della stessa.

Rivalutazione per gli anni 2012-2013

La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013, è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Il riconoscimento della perequazione nei termini sopra indicati opera esclusivamente ai fini della determinazione degli importi arretrati relativi agli anni 2012-2013.

 

Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dall’anno 2014

L’incremento perequativo attribuito per gli anni 2012 e 2013, che costituisce la base di calcolo per poi determinare gli importi mensili delle pensioni a partire dal 2014, viene riconosciuto in misura pari:

  • al 20% dell’aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente agli anni 2014 e 2015;
  • al 50% dell’aumento ottenuto nel biennio 2012-2013, relativamente all’anno 2016.

Pertanto, alle pensioni il cui importo è superiore a tre volte il trattamento minimo verrà attribuita la percentuale di perequazione prevista per il 2012 e pari al 2,7 per cento nella seguente misura:

Pensioni di   importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a   quattro volte il trattamento minimo INPS

20%   del 40%

Pensioni   superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a   cinque volte detto trattamento minimo

20%   del 20%

Pensioni   superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei   volte detto trattamento minimo

20%   del 10%

Pensioni di   importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS

Nessun   aumento

Nella stessa misura verrà attribuita alle pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo la percentuale di perequazione prevista per il 2013, pari al 3 per cento.

Gli incrementi sopra riportati determinano i nuovi importi mensili delle pensioni sui quali applicare le percentuali di perequazione previste dall’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. La differenza verrà corrisposta a titolo di arretrati per il 2014 e per i primi sette mesi del 2015 e costituisce il rateo pensionistico a regime da agosto a dicembre del 2015.


Le percentuali di perequazione per gli anni 2012 e 2013 individuate nella tabella precedente vengono incrementate a partire dal 2016:

Pensioni di   importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a   quattro volte il trattamento minimo INPS

50%   del 40%

Pensioni superiori   a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte   detto trattamento minimo

50%   del 20%

Pensioni   superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei   volte detto trattamento minimo

50%   del 10%

Pensioni di   importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS

Nessun   aumento

L’INPS procederà, in occasione del rinnovo delle pensioni per il 2016, a ricalcolare le pensioni a partire dal 2012, attribuendo le percentuali di perequazione sopra indicate ai coefficienti di perequazione, rispettivamente del 2,7 e del 3 per cento, relativi agli anni 2012 e 2013 e i criteri di perequazione stabiliti dal citato articolo 1, comma 483, della legge n. 147 del 2013 per gli anni 2014, 2015 e 2016. Il nuovo importo della pensione dell’anno 2016 sarà poi, la nuova base per il calcolo della perequazione a regime. Al riguardo, si ricorda che a decorrere dal 2017 tornano in vigore le disposizioni di cui all’articolo 69 della legge n. 388 del 2000.

Ambito di applicazione

Per ciò che concerne il meccanismo della perequazione dei trattamenti pensionistici, il decreto n. 65 del 2015 fa rinvio all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Il calcolo dell’aumento di rivalutazione automatica deve essere effettuato sul cumulo dei trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale, per ciascun pensionato.

Con riferimento agli assegni vitalizi derivanti da uffici elettivi, gli enti erogatori degli stessi non sono tenuti alla comunicazione al Casellario centrale dei pensionati.

L’INPS sta inviando ai soggetti erogatori dei predetti vitalizi la richiesta di comunicazione dei codici fiscali e degli importi erogati negli anni interessati dalla perequazione. Qualora le predette comunicazioni non dovessero arrivare in tempo utile per la determinazione dei ratei pensionistici da corrispondere nel mese di agosto, si procederà ad una successiva ricostituzione con eventuale recupero delle somme non dovute.

Ricostituzioni e arretrati

Alla ricostituzione dei trattamenti pensionistici si provvede d’ufficio.

Gli effetti economici degli importi dovuti a titolo di arretrati, sono corrisposti a decorrere dal 1° agosto 2015.

Le somme arretrate vanno assoggettate ad I.R.P.E.F. con il regime della tassazione separata, con esclusione delle somme maturate successivamente al 31.12.2014, assoggettate, invece, a tassazione ordinaria.

Gli importi relativi alle somme oggetto di restituzione, infine, potranno essere oggetto di ricalcolo in funzione di eventuali ricostituzioni di pensione.

Il calcolo delle differenze spettanti verrà effettuato anche per le pensioni che al momento della lavorazione risulteranno eliminate. Il pagamento delle spettanze agli aventi titolo sarà effettuato a domanda nei limiti della prescrizione.

*     PERSONALE ATA – GRADUATORIE D’ISTITUTO DI PRIMA FASCIA A.S. 2015-16 – AGGIORNAMENTO SEDI ESPRIMIBILI

Il MIUR, con la nota prot. n. 18677 del 26/6/2015 ha reso noto che:

ü     a seguito di interventi puntuali successivi alla chiusura delle funzioni di anagrafe delle scuole, sono intervenute nella banca dati delle sedi esprimibili le seguenti modifiche:

  • l’istituto comprensivo CSIC8AAOOL è stato soppresso. Tutti i plessi dell’infanzia e primaria sono conf1uiti nel nuovo circolo CSEE19000L;
  • la scuola media dell’istituto comprensivo soppresso ha acquisito autonomia con codice CSMM305001. E’ diventata sede di omnicomprensivo e in essa sono conf1uiti CSSD01601R e CSPC016017, precedentemente facenti parte dell’istituto d’istruzione superiore CSISO l OOOX;
  • AVPC00101D, che faceva parte dell’istituto di istruzione superiore AVIS001006, ha acquisito autonomia ed è diventato A VPC08000D;

ü      gli aspiranti interessati potranno modificare le sedi espresse accedendo nuovamente al sito delle istanze on line e modificando quanto già comunicato. A questo fine la data di chiusura è stata prorogata al prossimo 13 luglio, ore 14.00;

ü      qualora alla data di chiusura permangano aspiranti con l’istituto CSIC8AAOOL soppresso, la sede espressa sarà sostituita con il nuovo circolo CSEE19000L, indipendentemente dall’allegato G presente in archivio.

*     RICONOSCIMENTO SERVIZI DSGA – ESITO ADUNANZA SEZIONE CENTRALE DELLA CORTE DEI CONTI

Nell’adunanza del 30/6/2015, la Corte dei Conti – Sezione Centrale di controllo – ha deliberato “non conformi a legge” i provvedimenti di riconoscimento dei servizi dal 24/7/2003, emanati dai Dirigenti Scolastici di alcune istituzioni scolastiche del Piemonte nei confronti dei DSGA immessi in tale profilo antecedentemente al suddetto 24/7/2003. Tali provvedimenti sono stati emessi secondo la deliberazione n. 1/2015 della Corte dei Conti – Sezione Regionale per l’Abruzzo – con la quale viene sancito che il meccanismo della ricostruzione di carriera deve ritenersi applicabile, in quanto non espressamente abrogato, non solo per gli inquadramenti nel profilo di DSGA successivi al 24/7/2003 ma, a partire da questa data, anche per tutti quelli che sono stati immessi in tale profilo antecedentemente al suddetto 24/7/2003 e trattati con il meccanismo della temporizzazione.

Non appena verremo in possesso, provvederemo a diffondere il testo della suddetta deliberazione nonché a valutare la possibilità di eventuali ed ulteriori azioni legali da intraprendere.