Buona scuola: elementi positivi e molti contenuti inaccettabili

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MINORI IN PRIMO PIANO

Associazione per la tutela dei minori onlus

sostegno & consulenza

ai genitori in situazione

di difficoltà

In allegato il volantino della Associazione

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Sommario:

–      Buona Scuola: dalla lettura di una bozza del testo emergono accanto ad alcuni elementi positivi molti, troppi, contenuti inaccettabili

–      Mobilità, prorogate le funzioni POLIS personale docente al 22 marzo

–      Concorso per titoli personale ATA (profili professionali A e B) – Emanata nota Miur

–      Avviso di mobilità ai sensi dell’art. 30 del Dlgs. 30/3/2001 n. 165 – Ministero della Giustizia – (G.U. m. 16 del 27/2/2015) – Emanata nota Miur

*        BUONA SCUOLA: DALLA LETTURA DI UNA BOZZA DEL TESTO EMERGONO ACCANTO AD ALCUNI ELEMENTI POSITIVI MOLTI, TROPPI, CONTENUTI INACCETTABILI

 

Premesso che SI STA COMMENTANDO SOLO UNA BOZZA, DI CUI NON SI CONOSCE IL GRADO DI ATTENDIBILITA’, non è, infatti, ancora noto il testo inviato al parlamento; si formulano, per ora, alcune considerazioni sull’impianto generale con specifico riferimento ai temi più scottanti che si possono cosi schematizzare:

  • vi è un elemento positivo legato al cambio di rotta del Governo che, ascoltando la voce del personale, ha confermato l’attuale meccanismo degli scatti di anzianità;
  • è positiva, anche se va meglio definita, la istituzione del finanziamento per i docenti per le loro spese culturali e l’incremento del FUN per i dirigenti scolastici;
  • è condivisibile la previsione che il merito andrà remunerato con risorse aggiuntive, come da sempre rivendicato dallo SNALS-CONFSAL; ma non è accettabile pensare di affidare l’individuazione dei destinatari ad un organo monocratico (Dirigente Scolastico);
  • è certamente da salutare con favore la stabilizzazione dei docenti delle GAE e dei vincitori dell’ultimo concorso, ma, nella logica di voler stabilizzare il personale precario per iniziare una nuova epoca di reclutamento solo per concorso, l’ipotesi è minata alla base da omissioni che non solo sono profondamente ingiuste , ma creeranno un contenzioso dalle dimensioni difficilmente quantificabili, in particolare in relazione alla mancata previsione di analogo provvedimento per il personale ATA e, con riferimento ai docenti, all’esclusione nell’individuazione degli aventi diritto di quanti nutrivano “legittime aspettative”, che nascevano sia da situazioni precedenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: idonei dell’ultimo concorso, idonei dei concorsi precedenti per classi di concorso per cui non ne erano stati banditi di nuovi, personale che rientra nelle fattispecie della recente “sentenza europea”, personale abilitato non compreso nelle GAE, personale col titolo e servizio di rilevante durata …….)sia dalle stesse dichiarazioni di esponenti di governo e di partito, e nei cui confronti devono essere previste soluzioni, seppur con eventuale necessaria gradualità;
  • non è accettabile il ruolo che si potrebbe definire “dittatoriale” attribuito al dirigente scolastico nei confronti del personale e su tutta una serie di altri temi che dovrebbero vedere protagonisti anche a livello deliberativo, per le parti di propria competenza, Collegio Docenti e Consiglio d’Istituto;
  • non è chiara, ma è certamente eccessivamente macchinosa la definizione del futuro organico dell’autonomia sia per la fase a regime che per quella transitoria; va evidenziato che su tutto il percorso incombe la solita frase “nel limite delle risorse finanziarie disponibili” (quali, quante e definite come e da chi ?). Anche a questo riguardo non si parla del personale ATA che pure è parte essenziale per il funzionamenti della scuola;
  • inaccettabile è lo svilimento delle competenze del Collegio Docenti; un esempio per tutti: è “sentito” dal dirigente scolastico e, quindi, perde potere deliberativo previsto attualmente su alcune tematiche;
  • i docenti vedono i loro ruoli passare da provinciali a regionali articolati per gradi di istruzione e con ampiezza definita dagli uffici scolastici regionali, con tutte le conseguenze negative legate al potere di chiamata dei dirigenti scolastici, all’assenza di titolarità e alle conseguenze da definire in termini di mobilità; vi è solo una norma di “apparente” salvaguardia per coloro che sono già a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge;
  • non si può condividere l’invadenza del testo su aspetti contrattuali, vedi ad esempio: obblighi di servizio (vedi obbligo non quantificato di formazione), mancata possibilità di ripetere il periodo di prova;
  • preoccupazione nasce anche da un numero eccessivo di deleghe al Governo, anche su tematiche estremamente delicate; anche quella che potrebbe sembrare positiva, legata all’emanazione entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, di un atto di indirizzo per la stipula di un nuovo contratto collettivo per il personale della scuola e per l’area V della dirigenza scolastica, è, in realtà, “un bluff” perché dovrebbe riguardare solo il “riordino delle discipline contrattuali” e non prevede, quindi, la parte economica !!!

Da un primo esame della bozza escono, quindi, forti motivi di preoccupazione e molti aspetti di assoluta non condivisione. Se verranno confermati, come temiamo, da un esame del testo ufficiale, lo SNALS-CONFSAL continuerà, anche durante tutto l’iter parlamentare, ad operare affinché vengano emendate dal testo in sede di conversione tutte le “invasioni di campo” sul piano contrattuale e vengano apportate al provvedimento le modifiche ed integrazioni necessarie per dare alla scuola e ai suoi operatori le risposte e le tutele che attendono.

 

BUONA SCUOLA in allegato la bozza del testo

*      MOBILITÀ – PROROGATE LE FUNZIONI POLIS PERSONALE DOCENTE AL 22 MARZO

Come vi avevamo preannunciato nel notiziario n. 42 del 13 marzo e successivamente comunicato nel pomeriggio di venerdì via e-mail, il Miur, in data 13 marzo, ha emanato la nota n. 8201-950, avente per oggetto: “Mobilità del personale della scuola. Proroga funzioni Polis di acquisizione delle domande del personale docente e nuovi termini delle operazioni”, con la quale proroga la presentazione delle domande di mobilità del personale docente per l’a.s. 2015/16 al giorno 22/3 p.v.. L’apertura delle aree sul sistema POLIS sarà operante fino alle ore 24.00.

Nel contempo, i termini delle operazioni indicate all’art. 2 dell’OM 4/2015 sono così modificati:

scuola dell’infanzia

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità e dei posti disponibili…………………………………….. 04 aprile

2 – pubblicazione dei movimenti…………………………………….. 21 aprile

scuola primaria

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità e dei posti disponibili……………………………………… 20 aprile

2 – pubblicazione dei movimenti…………………………. …..……. 11 maggio

scuola secondaria di I grado

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità e dei posti disponibili………………………………….… 9 maggio

2 – pubblicazione dei movimenti …………………………………….28 maggio

scuola secondaria di II grado

1 – termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande

di mobilità e dei posti disponibili………………………………….… 27 maggio

2 – pubblicazione dei movimenti…………………………………….. 16 giugno

 

Relativamente alla mobilità del personale ATA, i termini per la presentazione delle domande sono così modificati:

Inizio acquisizione delle domande Polis: 23 marzo 2015

Termine acquisizione domande:             20 aprile 2015.

 

*      CONCORSO PER TITOLI PERSONALE ATA (PROFILI PROFESSIONALI A E B) – EMANATA NOTA MIUR

Vi comunichiamo che il Miur, in data 13 marzo 2015, ha emanato la nota 8151 avente per oggetto: “Indizione per l’a.s. 2014-2015, dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA”.

Con la stessa, indirizzata agli UU.SS.RR., il Ministero invita tali uffici (ad esclusione della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano) ad indire i concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell’area A e B, valevoli per l’a.s. 2015/2016.

Il Miur, segnala agli uffici alcune integrazioni e modifiche rispetto ai bandi precedenti e, in particolare, evidenzia che, per i requisiti generali di ammissione vanno recepiti i contenuti dell’art. 38 del DL n. 165/2001, modificato dall’art. 7 della legge 97/2013, che estende la possibilità di partecipare ai pubblici concorsi anche “ai familiari dei cittadini degli Stati membri non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente e ai cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE, per i soggiornati di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria”. Inoltre vanno inclusi gli stranieri altamente qualificati titolati di carta blu UE, nonché i familiari non comunitari di cittadini italiani.

Per tali categorie, vanno fatti salvi il possesso degli altri requisiti di ammissione e di adeguata conoscenza della lingua italiana.

L’altra novità riguarda il servizio civile volontario, svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva, valutabile come servizio svolto presso enti pubblici; tale servizio sarà valutato con lo stesso punteggio previsto nella tabella di valutazione dei titoli per il servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali.

Le domande vanno prodotte, in formato cartaceo, entro i termini stabiliti dal relativo bando e indirizzate all’ambito territoriale della provincia prescelta, con l’utilizzo dei modelli di domanda B1, B2 F e H, con raccomandata A/R o consegnati a mano o inviati tramite PEC.

Invece il modulo di domanda, allegato G, per la scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche, sarà inviato tramite le istanze on line, dopo aver provveduto, (nel caso non si sia già precedentemente registrato) ad effettuare la registrazione, prerequisito essenziale alla trasmissione dell’allegato G. Il Ministero si riserva di diffondere una successiva nota per comunicare modalità, tempi e aspetti specifici della procedura on line.

Nella nota emanata il Ministero chiarisce, altresì, che, per i benefici dell’art. 21 e dell’art. 33 commi 5, 6 e 7 della legge 104/92, va compilato il modello H, integrativo della dichiarazione già effettuata nei moduli domanda. Precisa, altresì, agli UU.SS.RR., di evidenziare nelle avvertenze al bando che le dichiarazioni relative ai titoli di riserva, ai titoli di preferenza previsti dalle lett. M, N, O, R ed S e le dichiarazioni per la precedenza nella scelta della sede di cui agli artt. 21 e 33 della legge 104/92, sono da riformularsi da parte dei candidati che presentano domanda di aggiornamento della graduatoria permanente, in quanto situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono come non più possedute.

 

*      AVVISO DI MOBILITÀ AI SENSI DELL’ART. 30 DEL DLGS. 30/3/2001 N. 165 – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – (G.U. N. 16 DEL 27/2/2015) – EMANATA NOTA MIUR

Vi comunichiamo che il Miur ha emanato, in data 13/3/2015, la nota 8812, a seguito dei quesiti pervenuti da alcuni UU.SS.RR. in relazione all’avviso di mobilità del Ministero della Giustizia (per la copertura a seguito di procedura di mobilità volontaria esterna di 1.031 posti a tempo pieno e a tempo indeterminato), ed in particolare, in relazione ai contenuti dell’art. 4 di tale bando (presentazione delle domande – modalità e termini), che prevede la necessità che gli interessati presentino una dichiarazione esplicita dell’Amministrazione di appartenenza, di essere soggetta a regime di limitazione delle assunzioni.

A tal proposito il Ministero, nella parte finale della nota chiarisce che il Miur, relativamente al personale scolastico appartenente al comparto scuola, non è assoggettato al regime di limitazione delle assunzioni.