Spagna, abilitazione all’insegnamento

MASTER EN PROFESORADO UNIVERSITÀ PEGASO

In merito al Master En Profesorado abilitante all’insegnamento, di cui è stata data informativa nella riunione di Fiuggi, la Openform comunica che:

–    il Bando sarà ufficialmente pubblicato sul sito dell’Università Pegaso Mercoledì 21 Ottobre;

–    nel frattempo è possibile effettuare le ‘preiscrizioni’ collegandosi al sito snals.openform.it  (attenzione: senza www.) , seguendo le istruzioni ivi fornite.

Per qualsiasi chiarimento, sullo stesso sito snals.openform.it è disponibile un ‘form’ per chiedere informazioni.

Si evidenzia che l’ammissione ai 200 posti autorizzati dal Ministero spagnolo avverrà secondo il protocollo temporale di arrivo.

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PERSONALE ATA

AGGIORNAMENTO GRADUATORIE DI ISTITUTO PER 2014/2016

LE DOMANDE ENTRO L’8 OTTOBRE 2014

CONSULENZA SU APPUNTAMENTO

TELEFONARE ALLO 035 245986

In PERSONALE DELLA SCUOLA

la nota miur e i decreti allegati

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Quadro sintetico nomine in ruolo da concorso ordinario

scuola media I e II grado

PRIME OSSERVAZIONI DELLO SNALS-CONFSAL

SUL DOCUMENTO DEL GOVERNO “LA BUONA SCUOLA”

Formazione e aggiornamento Dirigenti Scolastici e DSGA

 

FAQ – Graduatorie d’istituto triennio 2014/2017

Gestione delle domande da parte delle istituzioni scolastiche

in allegato

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Sommario

–    Note del Segretario Generale al Presidente del Consiglio Matteo Renzi e al Ministro del MIUR Stefania Giannini

–    Tavolo tecnico sulle questioni amministrativo-contabili e di semplificazione del rapporto MIUR/istituzioni scolastiche – Resoconto incontro

–    FAQ – Graduatorie d’istituto triennio 2014/2017

–    Trasformazione delle domande di Mini-ASpI in ASpI – Messaggio INPS

–    Agenda incontri

*   NOTE DEL SEGRETARIO GENERALE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MATTEO RENZI E AL MINISTRO DEL MIUR STEFANIA GIANNINI

Il Segretario Generale Marco Paolo Nigi ha inviato al presidente del Consiglio Matteo Renzi e al Ministro del MIUR Stefania Giannini, il documento contenente le Prime osservazioni dello SNALS CONFSAL sul documento del Governo “la buona scuola” approvato dalla conferenza dei Segretari Provinciali e Regionali, tenutesi nei giorni 17-18 settembre 2014.

Roma, 24 settembre 2014

Prot. 282-segr/MPN

Preg.mo Dottor Matteo RENZI

Presidente del Consiglio dei Ministri

Palazzo Chigi

Piazza Colonna, 370

00187 Roma

Gentile Presidente del Consiglio dei Ministri,

lo SNALS-CONFSAL, il più rappresentativo sindacato autonomo della scuola, è da sempre impegnato a contribuire al miglioramento della scuola italiana con proposte concrete, prive di pregiudiziali posizioni ideologiche, attente alle reali condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche e volte all’innalzamento della qualità degli apprendimenti degli studenti e alla valorizzazione di tutto il personale.

Lo SNALS-CONFSAL è consapevole della necessità di interventi incisivi che possano imprimere una svolta decisiva nelle politiche scolastiche e rendere la scuola una leva strategica per la ripresa economica, l’equità sociale, la disoccupazione, la competitività internazionale, la credibilità politica della nostra nazione e contro la disoccupazione giovanile.

Sono obiettivi che devono essere comuni a tutti i Soggetti che hanno responsabilità di governo e di rappresentanza di interessi, nella consapevolezza, che altrettanto deve essere comune, che possono essere raggiunti principalmente attraverso processi fondati sull’istruzione, sull’innovazione e sulla ricerca.

Per questi motivi, gran parte dei principi contenuti nel Piano del Governo “La buona scuola” sono apprezzabili e già largamente presenti nei documenti politico-programmatici dello SNALS-CONFSAL.

Si fa riferimento, in particolare, alle affermazioni relative alla considerazione che le risorse dedicate all’istruzione sono un investimento e non una spesa; all’urgenza di rimotivare il personale docente ed ATA e dirigenti scolastici attraverso il riconoscimento del ruolo sociale da essi svolto; alla realizzazione di interventi di sistema, e non più di azioni circoscritte, e di significativi processi di semplificazione e burocratizzazione; alla necessità, soprattutto, di eliminare il precariato e di istituire l’organico funzionale di istituto e di rete.

A questi principi va aggiunto ogni sforzo per affermare e diffondere una nuova cultura fondata sulla serietà degli studi e sull’autorevolezza della scuola e dei docenti.

Lo Snals-Confsal ritiene che, per una così radicale rivisitazione del sistema scolastico, sia indispensabile un reale e democratico confronto con chi ha il compito e il dovere di rappresentare le istanze di quanti lavorano nella scuola, penalizzati nella considerazione sociale e nel riconoscimento retributivo.

Si chiede con forza, per questo, un tempestivo e reale confronto sulle questioni generali e tecniche su quanto contenuto nel documento La buona scuola”, che contiene significativi elementi di criticità e per il rinnovo del CCNL, sulla parte normativa ed economica. La proroga del blocco pregiudica la possibilità di trovare le soluzioni idonee ad affrontare alcune delle più importanti questioni della scuola italiana.

Nell’attesa che il Governo voglia intraprendere un percorso di efficace dialogo sociale, non più procrastinabile, si invia il documento contenente le Prime osservazioni dello Snals-Confsal sul documento del governo “La Buona Scuolaapprovato dalla Conferenza dei Segretari Provinciali e Regionali, tenutasi nei giorni 17-18 settembre 2014 e il “Documento sulle priorità strategiche della scuola e per il rinnovo del CCNL” inviato al Ministro Giannini in data 3 luglio 2014.

Nell’auspicio di una tempestiva convocazione, si inviano distinti saluti.

Il Segretario Generale

   (Marco Paolo Nigi)

***

Roma, 24 settembre 2014

Prot. 283-segr/MPN

On.le Stefania Giannini

Ministro Istruzione, Università e Ricerca

V.le Trastevere 66/a

00153 – ROMA

Gentile Ministro,

Lo SNALS-Confsal sottopone alla Sua attenzione, facendo seguito al documento contenente le proposte e le richieste già indicate nel “Documento sulle priorità strategiche della scuola e per il rinnovo del CCNL” inviatoLe in data 3 luglio 2014, un ulteriore documento contenente le Prime osservazioni dello Snals-Confsal sul documento del Governo “La Buona Scuola”, approvato dalla Conferenza dei Segretari Provinciali e Regionali, tenutasi nei giorni 17-18 settembre 2014.

Nell’auspicio che l’intero Governo voglia intraprendere un percorso di efficace dialogo sociale e rendere effettivamente trasparente e concreta la partecipazione e condivise le innovazioni che devono vedere il personale della scuola e le sue rappresentanze sindacali tra i principali protagonisti, si inviano distinti saluti.

Il Segretario Generale

(Marco Paolo Nigi)

*   TAVOLO TECNICO SULLE QUESTIONI AMMINISTRATIVO-CONTABILI E DI SEMPLIFICAZIONE DEL RAPPORTO MIUR/ISTITUZIONI SCOLASTICHE – RESOCONTO INCONTRO

Si è svolto stamane il programmato incontro del tavolo tecnico sulle questioni amministrativo-contabili e di semplificazione del rapporto MIUR/istituzioni scolastiche.

La seduta è stata aperta dal dott. Greco, nuovo Direttore Generale che assomma le competenze sia del bilancio sia delle risorse umane, il quale si è soffermato sugli argomenti tra quelli focalizzati nel corso della precedente seduta dell’11/9 u.s. di seguito riportati.

 

Liquidazione diretta da parte del MEF degli stipendi al personale supplente

Nella emananda nota ministeriale sui finanziamenti alle scuole delle risorse relativo al Programma Annuale 2014, per il periodo settembre-dicembre, viene comunicato che, per problemi tecnici, la liquidazione diretta da parte del MEF degli stipendi al personale supplente slitta all’1/9/2015. Nel contempo continuano gli incontri con il MEF per tentare di avviare la sperimentazione in alcune scuole tale possibilità.

Nuovo regolamento contabilità delle scuole

È stato deciso di avviare il lavoro di revisione dell’attuale regolamento di contabilità delle scuole (D.I. 44/2001), con la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro con rappresentanti MIUR/OO.SS..

Progetto help desk per dare risposte celeri alle problematiche amministrative-contabili poste dalle scuole

Si sta lavorando alla definizione di un progetto help desk per interloquire in modo efficace con le scuole e supportarle nelle problematiche amministrativo-contabili poste dalle stesse.

I finanziamenti a riguardo sono stati individuati nelle pieghe delle risorse della L. 440/97 ed entro dicembre si procederà al loro impegno contabile affinché si proceda a breve alla realizzazione di questo progetto teso a costituire una permanente linea diretta tra il MIUR e le scuole.

Mercato elettronico pubblica amministrazione (MEPA)

Al fine di individuare le soluzioni più efficaci è stata rifatta l’istruttoria con il Gabinetto del Ministro per il varo finale dei provvedimenti attuativi.

In merito a quanto sopra rappresentato dall’Amministrazione, come SNALS-CONFSAL abbiamo:

       richiesto la puntuale informazione sullo sviluppo della sperimentazione del pagamento diretto delle supplenze da parte del MEF;

       sostenuto l’ineludibile rivisitazione del regolamento di contabilità delle scuole (D.I. 44/2001) ormai divenuto obsoleto;

       ribadito che è ineludibile la costituzione di un help desk per le scuole e occorre predisporre strumenti organizzativi idonei per dare risposte celeri alle problematiche poste dalle scuole;

       sollecitato il varo dei provvedimenti di competenza del Ministro inerenti il MEPA fermi da un anno.

Prima della chiusura della seduta si è convenuto di programmare un prossimo incontro da confermare, per il 9/10 p.v., sui seguenti argomenti:

       sperimentazione pagamento diretto stipendi supplenti da parte del MEF;

       primo confronto sul progetto help desk per le scuole.

*   FAQ – GRADUATORIE D’ISTITUTO TRIENNIO 2014/2017

Abbiamo ricevuto dal MIUR alcune FAQ, sulle graduatorie di istituto per il triennio 2014-2017, per la gestione delle domande da parte delle istituzioni scolastiche.

*   TRASFORMAZIONE DELLE DOMANDE DI MINI-ASPI IN ASPI – MESSAGGIO INPS

L’INPS con il messaggio n. 7111/2014 ha risposto a numerosi quesiti posti dai propri uffici territoriali e dai patronati sulla possibilità di trasformazione di domande di indennità Mini-ASpI accolte e/o in corso di erogazione in domande di indennità ASpI.

A riguardo, l’INPS precisa che qualora il lavoratore abbia presentato domanda per avere l’indennità Mini-ASpI e successivamente si accorga di possedere i requisiti per l’indennità ASpI, lo stesso potrà ottenere il riconoscimento dell’indennità ASpI solo nel caso in cui possa presentare un’apposita domanda di indennità ASpI nei termini previsti di due mesi ed otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

In tale circostanza, la nuova prestazione ASpI richiesta e accolta in presenza dei previsti requisiti avrà decorrenza dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e l’importo già erogato a titolo di Mini-ASpI verrà portato in detrazione a carico della prestazione ASpI.

Viceversa, non è possibile riconoscere l’indennità ASpI al lavoratore che aveva già prodotto domanda per l’indennità Mini-ASpI, qualora la relativa domanda venga presentata dopo il predetto termine di due mesi e otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

A riguardo si ricorda che l’ASpI e la Mini-ASpI sono le due prestazioni a sostegno del reddito introdotte dall’1/1/2013, con la legge n. 92/2012 (riforma Fornero), in sostituzione rispettivamente dell’indennità di disoccupazione con requisiti ordinari e dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti.

L’ASpI spetta in presenza dei seguenti requisiti:

 

Stato di disoccupazione involontario

L’interessato deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

L’indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.

Il lavoratore ha diritto all’indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa.

Almeno due anni di assicurazione

Devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione; il biennio di riferimento si calcola procedendo a ritroso a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.

Requisito Contributivo

Almeno un anno di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimi settimanali. La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:

  • i contributi previdenziali comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
  • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
  • i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione (non sono utili i periodi di lavoro all’estero in Stati con i quali l’Italia non ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale);
  • l’astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.
  • malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
  • cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
  • assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.
  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  • Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • Patronati/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.
    • data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
    • trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.
  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l’ottavo giorno;
  • dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all’INPS ma al centro per l’impiego e sia successiva alla presentazione della domanda;
  • dalle date di cui alle lett. c), d), e), f) del precedente paragrafo “la domanda” , qualora la domanda sia stata presentata prima di tali date o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora presentata successivamente ma, comunque, nei termini di legge.
  • al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2014 pari ad € 1.192,98). L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.
  • al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2014 pari ad € 1.192,98) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed € 1.192,98 (per l’anno 2014), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.
  • mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
  • mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro.
  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi;
  • inizio attività autonoma senza comunicazione all’INPS;
  • pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità;
  • rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione;
  • mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità.
    • nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall’art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92);
    • a seguito di trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.
    • i contributi previdenziali comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
    • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata contribuzione ed per i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
    • i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione;
    • l’astensione dal lavoro per periodi di malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.
    • malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
    • cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
    • assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità.
    • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
    • Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
    • Patronati/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.
      • data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;
      • data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
      • trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.
      • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
      • dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l’ottavo giorno;
      • dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all’INPS ma al centro per l’impiego e sia successiva alla presentazione della domanda;
      • dalle date di cui alle lett. c), d), e), f) del precedente paragrafo, qualora la domanda sia stata presentata prima di tali date o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora presentata successivamente ma, comunque, nei termini di legge.
      • al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2014 pari ad € 1.192,98). L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.
      • al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2014 pari ad € 1.192,98) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed € 1.192,98 (per l’anno 2014), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.
      • mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
      • mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. Secondo le vigenti disposizioni di legge, le Pubbliche Amministrazioni non possono effettuare pagamenti in contanti per prestazioni il cui importo netto superi i 1.000 euro.
      • Perdita dello stato di disoccupazione;
      • Rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 5 giorni;
      • Inizio di attività autonoma senza comunicazione all’INPS;
      • Pensionamento di vecchiaia o anticipato;
      • Assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità;
      • Rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione;
      • Mancata accettazione di un’offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell’importo lordo dell’indennità Mini-ASpI.

Qualora il lavoratore abbia periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento dell’indennità di disoccupazione agricola o dell’indennità di disoccupazione ASpI, sulla base del criterio della prevalenza. Per verificare l’entità delle diverse contribuzioni restano fermi i parametri di equivalenza che prevedono 6 contributi giornalieri agricoli per il riconoscimento di una settimana contributiva.

Non sono invece considerati utili, pur se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:

Ai fini della determinazione del biennio per la verifica del requisito contributivo, i suddetti periodi – non considerati utili – devono essere neutralizzati con conseguente ampliamento del biennio di riferimento.

Per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ASpI la domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato:

data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;

L’indennità di disoccupazione ASpI spetta:

La durata massima della prestazione per il periodo transitorio 2013-2015 è la seguente:

PERIODO TRANSITORIO 2013-2015

Anno di cessazione del rapporto di lavoro

Età anagrafica

Inferiore a 50 anni

Pari o superiore a 50 anni;

inferiore a 55 anni

Pari o superiore a 55 anni

2013

8 mesi

12 mesi

12 mesi

2014

8 mesi

12 mesi

14 mesi

2015

10 mesi

12 mesi

16 mesi

Dal 1° gennaio 2016 sarà definita a regime.

La misura della prestazione è pari:

L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.

All’indennità mensile si applica una riduzione del 15% dopo i primi sei mesi di fruizione ed un’ulteriore riduzione del 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.

Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo Famigliare se spettanti. L’indennità può essere riscossa:

Il beneficiario decade dall’indennità nei seguenti casi:

La Mini-ASpI spetta in presenza dei seguenti requisiti:

Stato di disoccupazione involontario

L’interessato deve rendere, presso il Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

L’indennità non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.

Il lavoratore ha diritto all’indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa.

Inoltre, la risoluzione consensuale non impedisce il riconoscimento della prestazione se intervenuta:

Requisito contributivo

Almeno 13 settimane di contribuzione (versata o dovuta) da attività lavorativa nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Non è più richiesto il requisito della anzianità assicurativa.

Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimi settimanali. La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:

Non sono considerati utili i periodi di lavoro all’estero, in Stati con i quali l’Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale.

Inoltre, non sono considerati utili, pur se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di:

Per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione Mini-ASpI la domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato:

L’indennità di disoccupazione Mini-ASpI spetta:

L’indennità spettante è mensile. Viene corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione presenti nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

La misura della prestazione è pari:

L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge.

Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli ANF se spettanti.

L’indennità può essere riscossa:

Il beneficiario decade dall’indennità nei seguenti casi:

*   AGENDA INCONTRI

MIUR – 29 set. 14 – h.15,00       –    Comparto Scuola: criteri attribuzione economie Pratica sportiva anni pregressi.