Part-time personale docente, educativo ed ATA – a.s. 2023/24

La domanda per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale va presentata al dirigente scolastico entro il 15 marzo di ogni anno.

L’Ufficio USR ambito territoriale di Bergamo ha emanato la Nota relativa alle modalità di presentazione delle domande di part time per il personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2023/2024 con la quale fornisce alcune indicazioni di carattere generale al fine di coordinare gli adempimenti a carico delle Istituzioni scolastiche e dell’Ufficio scolastico Territoriale.

La Nota precisa che il Personale docente, educativo ed A.T.A., con esclusione dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi, dovrà presentare la relativa domanda entro il termine del 15 marzo p.v. non riguarda il personale che sarà collocato a riposo a decorrere dal 1° settembre 2023, che ha già dovuto manifestare, entro il termine fissato dal Ministero dell’istruzione e del merito, la volontà di continuare a prestare servizio in regime di tempo parziale.

La Nota precisa , inoltre, che il termine del 15 marzo 2023 non riguarderà il personale neo-immesso in ruolo per l’a.s. 2023/2024 e i docenti che sono stati individuati, per l’anno solare 2022/2023, quali destinatari di contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 59, comma 4 e comma 9Bis, del D.L. 73/2021, e dell’art. 5 ter D.L. 288/21, i quali dovranno manifestare la propria volontà di aderire al regime di part time all’atto della presa di servizio e della stipula del contratto a tempo indeterminato. Solo nel caso di accoglimento della domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico, copia della suddetta istanza dovrà essere trasmessa via e-mail allo Scrivente ufficio, il quale provvederà a redigere e conseguentemente a pubblicare un apposito elenco.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere la durata della prestazione lavorativa. Il tempo parziale può essere realizzato:

con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);
con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell’anno (tempo parziale verticale);
con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle precedente lettere a) e b) (tempo parziale misto), come previsto dal D.Lvo 25/2/2000, n. 61
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive aventi carattere continuativo, né può fruire di benefici che comunque comportino riduzione dell’orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.

Nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.

Al personale interessato è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d’istituto.

L’assunzione di altro lavoro, o la variazione della seconda attività da parte del dipendente con il rapporto di lavoro a tempo parziale, deve essere comunicata al dirigente scolastico entro 15 giorni.

Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale.

I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione lavorativa.

Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell’art. 9 del D. Lgs. n. 61/2000.

Il contratto di part time avrà decorrenza dal 1° settembre 2023 con durata minima di due anni.

Al termine dei due anni, se si vuole mantenere il part-time, non è necessaria alcuna richiesta di proroga (salvo che nel contratto stipulato non sia stata indicata una precisa scadenza). Il ritorno al tempo pieno, invece, deve essere esplicitamente richiesto.

Anche per la modifica di un contratto di part-time in essere (cambiamento di orario e/o tipologia part-time) si deve presentare domanda entro il 15 marzo al Dirigente Scolastico.