Reclutamento: riflessioni e scheda di lettura; Proposta di legge sulla formazione classi: analisi SNALS; Cponcorso DSGA: informativa al MIUR

IL PASSO DEL GAMBERO – I PRECARI CON 36 MESI DI SERVIZIO

Secondo un diffuso luogo comune “fare il passo del gambero” richiama l’agire di quanti, nell’affrontare le scelte richieste dalla vita, collettive o personali usino fare (figurativamente) un passo avanti per farne poi alcuni all’indietro.

I “triennalisti” – i docenti con servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti – hanno fatto alcuni passi all’indietro. Ma per colpa della recente legge di bilancio 2019. Non è stata una loro scelta.

Per loro era prevista una procedura riservata, con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto. Ciascun soggetto avrebbe potuto partecipare alla procedura in un’unica regione per ciascuna tornata concorsuale, per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali avessero maturato un servizio di almeno un anno.

Il primo concorso doveva essere bandito entro il 2018 (d.lgs. 59/2017 – art. 17).

Fin dall’estate scorsa le prospettive sembravano buone.

Era stata abrogata (con l’art. 4 bis della legge 12 luglio 2018, n. 87) la norma che impediva a chi avesse lavorato per tre anni di continuare a lavorare con gli incarichi annuali (il comma 131 della legge 107/2015). Una norma che aggirava la normativa europea e poneva un limite ai contratti a termine e quindi la sua eliminazione era stata la giusta soluzione, condivisa ampiamente dallo SNALS-Confsal perché un contratto reiterato per più di tre annualità prova che quel rapporto di lavoro va convertito in un posto a tempo indeterminato.

Secondo la ratio del legislatore dell’epoca la formulazione del co. 131 non doveva costituire un problema, stante la regolarità dei concorsi e quindi le assunzioni in ruolo che sarebbero avvenute con continuità. Ma la realtà si era rivelata diversa e tale norma, nella sua definizione così come era, rischiava di lasciare senza lavoro numerosi docenti, con la perdita inevitabile del bagaglio di esperienza maturato negli anni.

L’abolizione del comma 131, secondo lo Snals, era stato un primo passo: il provvedimento doveva essere accompagnato da un solido e prolungato piano di assunzioni, misura imprescindibile per dare risposta ai tanti lavoratori docenti, educatori e ATA che da anni, con il proprio lavoro, danno un contributo fondamentale al funzionamento della scuola pubblica.

Ma la nuova formulazione del comma all’esame del Parlamento sin dal novembre 2018 lasciava “per strada” numerosi docenti!

Lo SNALS-Confsal proponeva emendamenti per i docenti con tre anni di servizio sia su posti vacanti e disponibili (31 agosto) sia su posti solo disponibili (30 giugno e comunque con servizio di anno intero):

–       per i primi proponeva l’assunzione a tempo indeterminato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio europeo, del 28 giugno 1999;

–       per i secondi chiedeva il diritto di precedenza per i contratti a tempo determinato e la conferma del concorso riservato, perché risultava del tutto assente una fase transitoria prima della messa a regime di un nuovo sistema di reclutamento.

La questione, si è conclusa, per ora, con una sonora sberla a docenti che in questi anni hanno garantito con il loro lavoro il funzionamento delle scuole.

La legge di bilancio 2019 ha modificato il sistema di reclutamento nella scuola secondaria.

Ha azzerato la “fase transitoria” per i docenti con 36 mesi di servizio e il previsto concorso riservato. Dovranno partecipare al concorso ordinario selettivo per titoli ed esami.

Ha abolito gli ambiti disciplinari. Si concorre per una sola classe di concorso.

In prima applicazione ai “triennalisti” è riservato il 10% dei posti e possono partecipare alle procedure concorsuali senza il possesso dei 24 CFU, per una tra le classi di concorso (non ambiti, dunque) per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno.

L’espressione “in prima applicazione” potrebbe riferirsi al fatto che la riserva del 10% di posti è prevista soltanto per la prima applicazione della legge, ossia per il primo concorso bandito con le nuove norme. Concorreranno comunque anche per il rimanente 90% di posti messi a concorso per tutti gli altri concorrenti.

Sempre in prima applicazione saranno esonerati dal conseguimento dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, richiesti a chi partecipa con la sola laurea. Però devono comunque sostenere e superare – anche in prima applicazione – la seconda prova scritta, che ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche.

La norma così concepita significa, in definitiva, che se i triennalisti non entrano nella graduatoria dei vincitori del primo concorso, già nell’eventuale concorso successivo devono conseguire i 24 CFU e non hanno il 10% dei posti riservati.

Nell’ultima tornata di immissioni in ruolo un numero enorme di cattedre (più del 50% del contingente assegnato) non è stato attribuito. Ci sono ancora circa 100 mila cattedre da coprire e necessitano norme urgenti in materia di reclutamento, che consentano l’assegnazione di tutti i posti a chi ne ha diritto. I supplenti che da anni lavorano con contratti a termine dopo 36 mesi di rinnovi contrattuali a tempo determinato hanno diritto a essere assunti a tempo indeterminato, secondo la direttiva europea 1999/70/CE. Ad essi va garantito un percorso riservato e semplificato con la totale disponibilità dei posti messi a concorso, al netto di quelli da assegnare alle GM e alle GAE.In allegato il Foglio Notizie con le nuove modalità di reclutamento.

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ATTI PARLAMENTARI: AC 877. RIFLESSIONI SULLA QUESTIONE DELLA FORMAZIONE DELLE CLASSI

E’ in discussione nelle Commissioni parlamentari il disegno di legge “Azzolina” (esame C. 877) che interviene sull’annosa questione del numero degli alunni per classe.

Un problema serio che determina non solo disagi dovuti al sovraffollamento ma soprattutto costituisce un pregiudizio alla qualità dell’azione didattica e alla tutela della sicurezza.

Inoltre, l’incremento del rapporto alunni/classe (introdotto con l’articolo 64 del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado -) ha comportato una riduzione dell’organico di circa 87.000 docenti.

I disagi sono strutturali e marginali. Si pensi alle classi costituite da un numero di alunni superiore al previsto (disagio strutturale) e alle classi che diventano sovraffollate solo in alcune occasioni, quando, per esempio, nel caso di assenza di un docente gli alunni sono ripartiti tra le altre classi – e non è una buona pratica! – con possibile sforamento del limite di alunni per classe.

Le dotazioni di sicurezza sono progettate per un certo numero di persone; se aumenta, è a rischio l’incolumità di studenti e personale, anche in caso di emergenza.

Il pregiudizio alla didattica è del tutto evidente se solo si pensa alle difficoltà quotidiane di gestione di tanti alunni in uno spazio non adeguato, che determina, altresì, anche un pregiudizio per la sicurezza degli alunni stessi.

In queste condizioni e con queste evidenti e prevedibili ricadute il DPR del 20 marzo 2009, n. 81 (regolamento attuativo della legge n. 133 del 2008) aveva aumentato il numero degli alunni per classe senza prevedere un contestuale intervento normativo per la riqualificazione degli edifici scolastici, senza considerare che l’innalzamento del limite massimo di alunni per aula, avrebbe determinato, inevitabilmente «… conseguenti e prevedibili implicazioni, in termini di maggiore affollamento delle aule e di possibile inidoneità delle stesse a contenere gli alunni in condizioni di sicurezza, salubrità e vivibilità» (CdS – sentenza n. 3512, del 9.6.2011).

Ancora oggi il MIUR, al momento delle iscrizioni degli alunni, finalizzate alla formazione delle classi, ricorda la vigenza del Regolamento (ma non le criticità espresse dal Consiglio di Stato) e fa alle scuole una raccomandazione generica, inascoltata, mai monitorata: le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse di organico, al numero e alla capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.

Quando gli alunni si iscrivono (in questo mese di gennaio) le Scuole non conoscono ancora il loro organico docenti, né dispongono – in massima parte – di un piano di utilizzo degli edifici scolastici con l’indicazione della capienza delle singole aule perché gli EELL non lo hanno predisposto.

Lo SNALS-Confsal condivide la previsione che:

•      a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 siano adottati interventi e misure destinati a ridurre gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente entro l’anno scolastico 2022/2023;

•      che si definiscano nuovi criteri per la formazione delle classi:

a)     la dotazione organica complessiva definita annualmente sia a livello nazionale sia a livello regionale dovrà tener conto della diminuzione di 0,40 del rapporto medio a livello nazionale di alunni per classe, da realizzare nel triennio 2019-2021. Si dovrà passare, quindi, dall’attuale 20,72 a 20,32 con attenzione alle caratteristiche geo-morfologiche e alle realtà socioeconomiche dei territori e agli attuali diversi livelli di partenza del rapporto medio alunni/classe;

b)     le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, comprese le sezioni della scuola dell’infanzia, non potranno avere un numero di alunni superiore a 22, elevabile fino a 23 qualora residuino resti. Oggi si arriva ai 27 dell’infanzia, ai 26 della primaria, ai 28 della scuola sec. di 1° grado, ai 27 della scuola sec. di 2° grado … ed oltre!

c)     nel caso accolgano alunni con disabilità, dovrà essere obbligatorio costituire le classi iniziali delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, anche dell’infanzia, con non più di 20 alunni. Oggi siamo al “di norma con non più di 20 alunni …”;

d)     dovrà essere obbligatorio formare le classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado con un numero di alunni di norma non inferiore a 20 (meglio indicare il limite massimo), comprese le classi delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o di specializzazione funzionanti con un solo corso;

e)     dovrà essere possibile costituire classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi stesse siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 20 (meglio indicare il limite massimo).

Lo SNALS-Confsal confida in una rapida approvazione del DDL “Azzolina” di modifica dell’art. 64 della legge 133/2008 sulla formazione delle classi (con qualche ulteriore intervento migliorativo) e assicura tutto il suo impegno anche in termini propositivi.

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CONCORSO DSGA: INFORMATIVA AL MIUR

 

Nel pomeriggio del 23 u.s. si è svolto l’incontro sul Concorso DSGA. Per la parte pubblica era presente il dott. Serra Filippo.

Ad inizio seduta la parte pubblica ha comunicato il numero di domande pervenute a tutt’oggi 23 gennaio 2019: perfezionate 50.203, in corso di perfezionamento 16854, inoltrate per convalida 329.

Le domande perfezionate pari a 50.203 sono così suddivise per regione:

Abruzzo

906

Marche

1117

Basilicata

605

Molise

180

Calabria

3120

Piemonte

2383

Campania

9702

Puglia

3330

EmiliaRomagna

3801

Sardegna

1523

Friuli

543

Sicilia

5601

Lazio

4387

Toscana

2392

Liguria

492

Umbria

808

Lombardia

6897

Veneto

2416

Dai dati si desume che la prova preselettiva avverrà in tutte le regioni sopra riportate e la data dovrebbe essere pubblicata come da bando nella gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2019.

E’stato ribadito che l’a.s. 2017/2018 non potrà essere considerato valido per quanto riportato nella legge 205/’2017.

L’amministrazione ha comunicato, altresì, che il servizio delle scuole paritarie non viene considerato valido ai fini del concorso. In allegato le FAQ del MIUR aggiornate.