concorso docenti non abilitati docenti ed il badge cumulo permessi

 

Graduatorie Definitive di Assegnazioni Provvisorie Provinciali ed Interprovinciali – Scuola Secondaria di I grado – a.s. 2018/19

al link

http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it/protbg6171_18/

 

 

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Concorsi docenti non abilitati

 

solo al nord e solo per alcune materie

 

Scrive Corrado Zunino su Repubblica Lo staff del ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, sta lavorando a un possibile concorso ordinario realizzato nel 2019 solo nelle province che necessitano di nuovi docenti (quelle lombarde, per esempio) e per le materie ancora scoperte (quelle scientifiche). Le graduatorie al Sud, invece, sono tutte ampiamente riempite e questo ministero non è intenzionato a bandire altri concorsi in quelle aree

Bussetti aveva già anticipato la volontà di riformare il sistema parlando di concorsi per docenti su base regionale a partire dal 2019. “Significa – ha affermato – che prima di fissare le prove spiegheremo a tutti i candidati quanti posti sono disponibili in una regione e su quali discipline. Devono essere consapevoli prima di partecipare “.

Lo staff del Ministro dell’istruzione Bussetti è al lavoro per l’indizione dei concorsi destinati ai docenti non in possesso di abilitazione.

Quali concorsi ordinari sono previsti

Si tratta dei due concorsi previsti dal decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017:

§  concorsi per docenti con 3 anni di servizionegli ultimi otto

§  concorsi perlaureati con 24 CFUin discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche

I concorsi, presumibilmente, non potranno essere banditi prima del 2019, numerosi sono infatti i passaggi necessari per la stesura di Regolamento, decreto e bando. C’è quindi ancora tempo per cumulare il servizio necessario per accedere al primo dei concorsi.

La seconda novità dei concorsi dovrebbe essere di vincoli di permanenza nella stessa provincia, senza la possibilità di richiedere né trasferimento né assegnazione provvisoria.

 

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Per i docenti non esiste una norma contrattuale che li obblighi ad avere un cartellino/ badge elettronico

 

Può essere però materia di contrattazione di Istituto

 

Il Tribunale di Firenze con Sentenza del 09-02-2017 rileva che ” quanto ai dipendenti pubblici l’obbligo di adempiere alle formalità prescritte per il controllo dell’orario di lavoro deve discendere da un’apposita fonte normativa di tipo legale o di tipo contrattuale; in tal senso, la facoltà di sottoporre il personale dipendente al controllo della presenza mediante orologi marcatempo o altri sistemi di registrazione è valido solo se previsto da una fonte normativa specifica, anche di carattere pattizio (Cass. Sez. L. sentenza n. 11025/2006).

Secondo la previsione del contratto collettivo di lavoro del comparto scuola del 29/11/2007 solo per il personale ATA è previsto espressamente l’obbligo di “adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze” (art.92, comma 3, lettera g).

La circolare 20/10/1992 n. 4797 del Ministero della Funzione pubblica, relativa ad “Orario di servizio ed orario settimanale di lavoro” dispone: “Si ritiene opportuno ribadire la necessità che l’orario di lavoro deve essere documentato mediante controlli di tipo automatizzato ed obiettivo come disposto dalle vigenti normative in materia […] La presente direttiva non è altresì applicabile, per il momento, al comparto scuola limitatamente al settore educativo-formativo”.

 

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Permessi, nella stessa giornata posso cumulare

 

104 e motivi familiari?

 

Risposta ARAN

 

L’ARAN interviene con suo orientamento applicativo che pur riguardando il settore delle Funzioni Centrali, i principi come interessano tutto il settore del Pubblico Impiego

In merito alla clausola di cui al comparto ivi citato rileva, l’ARAN, che in materia di divieto di cumulo (art. 32, comma 2, lett. d), questa è finalizzata ad evitare che, attraverso la fruizione nell’arco della stessa giornata dei permessi per motivi personali e familiari, unitamente ad altre tipologie di permessi, l’assenza del dipendente si protragga per l’intera giornata o per buona parte di essa, con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell’attività dell’amministrazione e dei servizi erogati.

Preliminarmente, si osserva che tale clausola consente certamente la fruizione, nella stessa giornata, di più di un permesso per motivi personali e familiari (ad esempio, fruizione di un permesso di un’ora, seguito da rientro al lavoro e dalla fruizione di altro permesso della medesima tipologia di un’altra ora). Infatti, il limite ivi previsto alla fruizione nella stessa giornata, congiuntamente ad altri permessi, riguarda solo “altre tipologie di permessi fruibili ad ore” e, quindi, non anche altri permessi della medesima tipologia.

In ogni caso, pur confermando che le corrette modalità di applicazione debbano tendere a non snaturare la ratio e le finalità dell’istituto, si è dell’avviso che le amministrazioni possano individuare alcuni spazi di flessibilità applicativa, tenuto conto che il limite alla fruizione è posto al fine di tutelare un interesse organizzativo delle stesse.

In tale ottica, sulla base di modalità definite in modo uniforme per tutti i lavoratori, si ritiene possibile consentire, ad esempio, la fruizione del permesso per motivi personali e familiari – ferme restando, in ogni caso, le valutazioni di compatibilità con le esigenze di servizio – anche nei casi in cui, nella stessa giornata, il dipendente abbia fruito o intenda fruire di altra tipologia di permesso orario, che configuri un suo diritto soggettivo, non limitato da alcuna valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio, come nel caso dell’art. 33 della legge n. 104/1992 o dell’art. 39 del d. lgs. n. 151/2001.

 

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CORSO DI PREPARAZIONE

 

AL CONCORSO DSgA

 

della durata di 35/40 ore,

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certificazione di frequenza al corso di formazione

 

 Le iscrizioni dovranno essere inviate a consulenza.bg@snals.ite dovranno contenere i seguenti requisiti:

 

COGNOME e NOME – INDIRIZZO MAIL – CELLULARE

 

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A buon fine la pressione sindacale esercitata dallo Snals

 

 

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Per l’istanza RVPA nessun termine perentorio

 

 

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Una nostra Collega ha pubblicato il suo primo libro di

 

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