Formazione Docenti

Al Personale docente neo immesso in ruolo ( fasi 0 A B C )

Al Personale docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo

 

La Segreteria provinciale dello Snals, dopo aver portato a termine, con grande successo di adesioni, la prima fase di formazione iniziale (5 incontri) ha deliberato di organizzare, in collaborazione con CONFSALFORM, un seminario su:

“IL BILANCIO DELLE COMPETENZE”

orario

Tematica / attività

relatori

14,15 – 14,30

Registrazione dei partecipanti

 

14,30 – 14,45

Presentazione del seminario di formazione

Loris Renato Colombo

(Direttore del corso)

14,45 – 16,00

Formazione iniziale; formazione in entrata

Prof. Gisella Persico

( Referente dell’AT di Bergamo della formazione dei docenti neo immessi in ruolo)

16.00 – 16,15

PAUSA

 

16,15 – 17,30

Bilancio delle competenze

Prof. Giuliana Sandrone

( Direttore del CQIA di UNIBG)

17,30 – 18,30

Attività laboratoriale per l’elaborazione del bilancio delle competenze iniziali

Prof. Gisella Persico

Prof. Giuliana Sandrone

 

Il seminario sarà riservato ai soli iscritti Snals

e a coloro che intendono iscriversi al sindacato

Sede dell’incontro: ITC “Belotti” – via per Azzano – Bergamo. Ampio parcheggio

Data: 11/01/ 2016

Il seminario, per motivi di sicurezza, sarà aperto a 130 partecipanti.

Per iscrizioni e/o informazioni:

consulenza.bg@snals.it  035 245986 035 4130343   fax: 035/214304

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Sommario:

–    Richiesta di incontro politico al Miur

–    Incontro al Miur: informativa circolare attuativa a.s. 2015/16 del PSND

–    Incontro al MIUR presso la Direzione Generale delle Risorse Umane e del Bilancio

–    FISM: aggiornamenti rinnovo CCNL

–    Mobilità 2016-2017

–    Cessione quinto pensioni – aggiornamento tassi – messaggio INPS

–    Disposizioni in materia di indennità naspi di cui ai Decreti Legislativi n. 148 e n. 150 del 14 settembre 2015 – circolare INPS

*    RICHIESTA DI INCONTRO POLITICO AL MIUR

A seguito delle numerose segnalazioni pervenute dalle province si è attivata la richiesta di un incontro urgente ai massimi livelli per garantire le risorse economiche necessarie al pagamento delle supplenze e per risolvere i problemi della mancata funzionalità del SIDI che genera notevoli disagi alle segreterie delle scuole già in difficoltà sia per la mole di lavoro che per la limitatezza degli organici.

Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca

Gabinetto

Capo Dipartimento per la programmazione

e la gestione delle Risorse Umane finanziarie e strumentali

Dott.ssa Sabrina Bono

p.c Dipartimento per il sistema educativo di istruzione formazione

Dott. ssa Rosa De Pasquale

Oggetto: Risorse per le supplenze – Disfunzionalità SIDI. Richiesta incontro urgente

FLC Cgil CISL Scuola UIL Scuola SNALS Confsal GILDA Unams chiedono un incontro urgente in merito a due specifiche questioni: la mancanza di risorse per la copertura delle supplenze e la persistenza delle disfunzionalità del sistema SIDI.

Due circostanze che, protraendosi ormai da tempo, lasciano un numero elevatissimo di lavoratori senza stipendio e le segreterie scolastiche in grave difficoltà gestionale.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali evidenziano come tali argomenti siano stati più volte posti all’attenzione delle SS.LL. in ripetute occasioni, non trovando purtroppo soluzione.

Si rimane in attesa di un riscontro, che, a fronte della delicatezza e drammaticità della situazione, riteniamo debba essere quanto più possibile sollecito.

Distinti saluti

Flc CGIL

Domenico Pantaleo

CISL Scuola

Maddalena Gissi

 

UIL Scuola

Giuseppe Turi

 

SNALS Confsal

Marco Paolo Nigi

 

GILDA Unams

Rino Di Meglio

*    INCONTRO AL MIUR: INFORMATIVA CIRCOLARE ATTUATIVA A.S. 2015/16 DEL PSND

L’incontro è stato coordinato, per la parte pubblica, dal Capo Dipartimento Dott.sa Bono che ha illustrato quelli che saranno i contenuti della emananda circolare precisando , in particolare, che verterà sia sulle azioni già attivate che su quelle da attivare.

La Dott.sa Bono ha anche precisato che:

  • annualmente verrà emanata una circolare alle scuole, solo per quest’anno scolastico uscirà dopo l’inizio dello stesso;
  • si sta avviando un piano la cui attuazione avrà, comunque, una durata protratta a lungo;
  • cablaggio scuole con bando PON concluso entro la fine di ottobre;
  • bando con risorse PON 2014/2020, circa 100 milioni, per creazione di ambienti digitali scaduto il 4 dicembre per cui non c’è ancora il dato delle richieste;
  • laboratori territoriali per l’occupabilità, con uno stanziamento di risorse nazionali di circa 45 milioni, per la realizzazione di circa 60 laboratori. L’apposita commissione sta valutando le circa 550 richieste pervenute; la graduatoria è prevista entro il mese di gennaio;
  • formazione di un animatore digitale per ogni scuola all’interno di ogni scuola utilizzando risorse della legge 440 per circa 850.000 euro e un ulteriore stanziamento di circa 150.000 euro per gli aspetti che possono dare un valore aggiunto. La scadenza delle domande è stata prorogata al 17 dicembre ed è stata attivata una richiesta alle direzioni regionali per l’individuazione della sede ove svolgere la formazione;
  • costituzione di un nuovo osservatorio per la scuola digitale; al riguardo è stato attivata una nuova rilevazione all’inizio di novembre sia per le scuole statali che paritarie tramite un questionario di cui è prevista la restituzione entro gennaio.
  • saranno erogati contributi alle scuole per canoni di connettività, circa 10 milioni; si tratta di un segnale stante lo stanziamento per scuola che si aggirerà sui 1200 euro annui;
  • verrà realizzato il completamento del piano per i laboratori per il primo ciclo, con una spesa di circa 35/40 milioni tramite apposito bando che dovrebbe uscire entro gennaio;
  • si opererà per far diventare con lo SPID quello del MIUR un portale istituzionale. Infatti vi entrerà anche il profilo digitale dello studente, in collegamento con il fascicolo digitale, nonché quello del docente che ingloberà, di fatto, quello che è attualmente il suo fascicolo personale. Ciò discende come diretta attuazione della legge 107 (artt. 28 per gli studenti e 80 per i docenti);
  • saranno adottate linee guida sui diversi aspetti, ivi compresa quella della possibilità di portare a scuola il proprio “device”;
  • si vuole concludere l’attivazione del registro elettronico di classe , con fondi PON, almeno in un segmento scolastico facendo in modo di renderlo attivo per tutte le 141.000 classi primarie;
  • saranno studiate linee guida per la sicurezza dei dati;
  • saranno emanate linee guida sull’autoproduzione di prodotti didattici digitali che potranno riguardare specifici argomenti fino ad arrivare a sostituire gli attuali libri di testo;
  • sarà sviluppata un’ azione su “scenari innovativi” tramite la formalizzazione di alcune decine di scenari didattici su cui i docenti possano formarsi, al fine di fare integrazioni col digitale (sceneggiature ……)
  • si utilizzeranno 10 milioni ,quota parte di 40 milioni previsti per la formazione del personale, per la formazione sul digitale, al fine di garantire una formazione di base uniforme del personale su questo tema. Altre risorse verranno dai PON; sono previsti 80 milioni in 7 anni;
  • sarà attivata la possibilità di formazione all’estero per 1000 docenti e dirigenti scolastici nell’estate del 2016 nelle migliori università e centri di ricerca esteri. Per l’individuazione dei partecipanti saranno studiati appositi bandi;
  • si procederà alla creazione di presidi di “pronto soccorso tecnico” per le scuole del primo ciclo per una spesa ipotizzata di 1000 euro annui per scuola. Sarà certamente , auspicabile che vengano utilizzati su reti di scuole per ottimizzare le risorse.
  • bozze di accordi territoriali a livello regionale per unificare le risorse derivanti da diverse fonti ;
  • una “galleria” per la raccolta di buone pratiche;
  • la creazione di un comitato scientifico che seguirà l’attuazione dell’intero piano per tutta la sua durata;
  • protocolli di rete, protocolli d’intesa con enti, associazioni ….. che gratuitamente sono disponibili a contribuire all’innovazione didattica.

Da parte dell’amministrazione è stato garantito che saranno fatte specifiche informative sui diversi documenti prima della loro emanazione. La delegazione dello SNALS-CONFSAL si è riservata di formulare osservazioni puntuali non appena sarà in possesso della bozza di circolare e ha, tra l’altro, sottolineato la necessità di non gravare ulteriormente le scuole, che operano già con grandi difficoltà, eccessivi impegni, per di più con scadenze troppo brevi e ravvicinate e ha chiesto di garantire la condivisione degli operatori scolastici sugli eventuali progetti che le scuole chiedessero di attivare.La delegazione del nostro sindacato ha espresso anche forte preoccupazione per la ricaduta in termini di “privacy” del profilo digitale dello studente e del docente; preoccupazione aggravata con riferimento ai docenti dalle possibili implicazioni in termini di “chiamata diretta” e di attribuzione del “merito”.

*    INCONTRO AL MIUR PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DEL BILANCIO

Nel tardo pomeriggio di ieri, 9 dicembre 2015, si è tenuto al MIUR un incontro, quale prosieguo di quello del 3 dicembre u.s.. Nella riunione di ieri l’Amministrazione ha fornito alle OO.SS. una nuova quantificazione delle economie del MOF per l’a.s. 2014/15, al fine di pervenire, in tempi brevi, alla definizione della Intesa sulla finalizzazione delle economie relative al MOF dello stesso a.s..Si sono create, dopo approfondita discussione, le premesse per giungere alla sottoscrizione dell’Intesa nel prossimo incontro, già calendarizzato per il giorno 21 dicembre, ipotizzando l’utilizzo delle risorse per provvedere al pagamento delle indennità di bilinguismo e trilinguismo, doppia indennità per il DSGA nelle scuole dove il titolare risulta assente, pagamento delle indennità relative ai turni notturni e festivi per gli istitutori dei convitti, copertura delle somme erogate in eccedenza dalle scuole oltre i limiti stabiliti e precisati con nota MIUR del 13/8/2015, per i docenti di educazione fisica impegnati nelle attività di pratica sportiva; tale ultima finalizzazione si rende necessaria per evitare che l’Amministrazione proceda a recuperare, mediante trattenuta stipendiale, ai 2070 docenti di educazione fisica interessati, quanto erroneamente attribuito dalle scuole, a seguito di un errore materiale del MIUR, che aveva assegnato le somme relative alla pratica sportiva lordo stato, anziché lordo dipendente.

Nella riunione si è pervenuti, inoltre, al perfezionamento della Intesa sottoscritta in data 7/8/2015, tra MIUR e OO.SS., ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 85, 87 del CCNL 2006/2009, per l’a.s. 2015/16, a seguito dei dati definitivi del personale in organico e delle classi, come risultanti dai dati SIDI.

*    FISM: AGGIORNAMENTI RINNOVO CCNL

I giorni 3 e 4 dicembre 2015 sono proseguite le contrattazioni per il rinnovo del CCNL FISM, nel corso dei lavori sono state condivise alcune importanti revisioni dell’articolato contrattuale, anche in conformità alle nuove normative intervenute in materia di lavoro. Critica la convergenza sul versante economico, le parti si sono riservate un breve periodo di riflessione e verifica prima di concordare la sottoscrizione di un’eventuale pre-intesa contrattuale.

*        MOBILITA’ 2016-2017

Trascriviamo il testo della nota unitaria che le OO.SS. hanno inviato al MIUR di rinvio dell’incontro previsto per il 14 p.v..

Al Direttore Generale

Maria Maddalena Novelli

E’ imminente l’invio di una richiesta di incontro al Ministro da parte dei Segretari Generali di Flc Cgil- Cisl Scuola- Uil Scuola- Snals e Gilda sulle problematiche riguardanti la mobilità per il 2016/2017 .

Pertanto chiediamo il rinvio dell’incontro fissato per il 14 p.v. e la riconvocazione del tavolo dopo il confronto politico che auspichiamo possa essere fissato al più presto.

Flc Cgil Cisl Scuola Uil Scuola Snals Gilda

*    CESSIONE QUINTO PENSIONI – AGGIORNAMENTO TASSI – MESSAGGIO INPS

Come è noto, con decreto del 24 settembre 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge n. 108/1996, recante disposizioni in materia di usura, come modificata dal decreto legge n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2011, rilevati dalla Banca d’Italia e in vigore per il periodo di applicazione 1° ottobre – 31 dicembre 2015.

L’Inps, con il messaggio n. 6083 del 2/10/2015, a riguardo precisa che:

ü  per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione il valore dei tassi applicati nel periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2015 sono i seguenti:

Classi di importo in euro:

Tassi medi

Tassi soglia usura

fino a € 5.000,00

11,96

18,9500

oltre € 5.000,00

11,06

17,8250

ü  i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti con cessione del quinto della pensione, di cui all’articolo 10 della convenzione INPS, approvata con determinazione presidenziale n. 76 del 5 aprile 2013, finalizzata alla concessione di prodotti di finanziamento a pensionati, variano come segue:

TASSI SOGLIA CONVENZIONALI PER CLASSE DI ETA’ DEL PENSIONATO E CLASSE DI IMPORTO DEL PRESTITO

Classi di età del pensionato*

Fino a € 5.000,00

Oltre € 5.000,00

fino a 59 anni

8,93

8,75

60-69

10,53

10,35

70-79

13,13

12,95

* Le classi di età comprendono il compleanno dell’età minima della classe; l’età si intende a fine piano. Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° ottobre 2015.

*    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITÀ NASPI DI CUI AI DECRETI LEGISLATIVI N. 148 E N. 150 DEL 14 SETTEMBRE 2015 – CIRCOLARE INPS

Come è noto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015, sono stati pubblicati i dei decreti legislativi n. 148 e n. 150 del 14 settembre 2015, che incidono sulla disciplina della indennità NASpI.

In particolare, l’art. 43 comma 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, abrogando l’ultimo periodo dell’art.5 del decreto legislativo n.22 del 2015, comporta il prolungamento strutturale della durata della indennità NASpI fino ad un massimo di 24 mesi anche per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017.

Il decreto legislativo n.150 del 2015 dispone in materia di politiche attive del lavoro che prevedono la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo. A tal fine definisce una Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro costituita da soggetti, pubblici o privati, tra cui l’INPS relativamente alle competenze in materia di incentivi e strumenti a sostegno del reddito e l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) – istituita a decorrere dal 1° gennaio 2016 – con ruolo di coordinamento della rete.

Il medesimo decreto inoltre introduce, all’art. 19, una nuova definizione di stato di disoccupazione e prevede, all’art. 21, il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità delle prestazioni a sostegno del reddito, comprese l’indennità NASpI e l’indennità DIS-COLL, prevedendo una partecipazione attiva del disoccupato alle politiche poste in essere dai Centri per l’Impiego finalizzate alla rioccupazione. L’art. 20 introduce altresì il patto di servizio personalizzato – stipulato dal disoccupato con il Centro per l’impiego – quale strumento di supporto finalizzato alla ricerca di una nuova occupazione sulla base del profilo personale di occupabilità, determinato secondo le metodologie di profilazione degli utenti definite dall’ANPAL.

L’INPS con la circolare n. 194 del 27/11/2015 fornisce ulteriori chiarimenti sull’indennità NASpI. Nel rinviare per completezza di informazione al testo completo della suddetta circolare che provvediamo ad inserire in area riservata ed internet, si riportano di seguito gli aspetti salienti della stessa.

Limiti massimi di durata della indennità NASpI.

L’art. 43 comma 3 del D.lgs. n.148 del 2015 dispone la soppressione dell’ultimo periodo dell’art.5 del D.Lgs. n.22 del 2015 il quale prevedeva che per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la NASpI sarebbe stata corrisposta per un massimo di 78 settimane.

La soppressione della richiamata norma comporta, pertanto, che anche in relazione agli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2017, la NASpI potrà essere corrisposta – in funzione del numero di settimane di contribuzione utile presenti nel quadriennio di osservazione – per una durata fino ad un massimo di 24 mesi.

Stato di disoccupazione – Nuove modalità di presentazione della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID).

L’art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 ha ridefinito lo stato di disoccupazione, sostituendo pertanto la definizione di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 181 del 2000. Ai sensi del richiamato art. 19 si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

Il successivo art. 21 del decreto legislativo in esame prevede che la domanda di indennità in ambito ASpI (ASpI, mini-ASpI), di indennità NASpI nonché di indennità DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive, realizzato dall’Agenzia in collaborazione con l’Istituto.

Le richiamate disposizioni normative individuano, pertanto, due diverse modalità di presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, di cui una attraverso la registrazione al suddetto portale nazionale delle politiche del lavoro e l’altra attraverso la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione in ambito ASpI, indennità di disoccupazione NASpI e indennità DIS-COLL.

Si precisa che l’art. 34, comma 1, lett. g) del richiamato decreto legislativo n. 150 ha disposto, tra l’altro, l’abrogazione della disposizione di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 181 del 2000 – ai sensi del quale lo stato di disoccupazione poteva essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente in ogni ambito territoriale dello Stato – precludendo quindi al lavoratore rimasto privo di occupazione di potere scegliere su tutto il territorio nazionale il Centro per l’impiego presso cui rilasciare la propria immediata disponibilità al lavoro.

In ragione quindi della abrogazione del richiamato art. 2 del D.lgs 181 del 2000, e in relazione alle nuove disposizioni in materia di stato di disoccupazione, nonché alla presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro attraverso le domande di indennità di disoccupazione (ASpI, mini-ASpI, NASpI e DIS-COLL), l’INPS – in attesa della realizzazione da parte dell’ANPAL in cooperazione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, l’INPS e l’ISFOL del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro – provvede a mettere a disposizione dei Centri per l’Impiego territorialmente competenti in base al domicilio le domande dei richiedenti le suddette indennità di disoccupazione, attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori di cui al all’art. 19, comma 4 del D.L. n. 185 del 2008, convertito con Legge n. 2 del 2009 e all’art. 4, comma 35 della Legge n. 92 del 2012.

Il richiamato articolo 21 prevede altresì che il beneficiario delle suddette prestazioni di disoccupazione, ancora privo di occupazione, è tenuto a contattare il centro per l’impiego entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20 del citato d.lgs. n. 150 del 2015. In mancanza, l’assicurato è convocato dal centro per l’impiego entro il termine stabilito con il decreto di cui all’articolo 2, comma 1.

Misure di condizionalità relative alla fruizione della NASpI – Obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva del disoccupato e sanzioni per la loro inosservanza.

Ai sensi dell’art. 20, comma 3 del richiamato decreto legislativo n. 150 del 2015, nel patto di servizio personalizzato sottoscritto con il centro per l’impiego deve essere riportata la disponibilità dell’interessato alle seguenti attività:

1.   Partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;

2.   Partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;

3.   Accettazione di congrue offerte di lavoro, come saranno definite – ai sensi dell’art. 25 del decreto in argomento – dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su proposta dell’ANPAL. Fino alla data di adozione del suddetto provvedimento ministeriale trovano applicazione in materia le disposizioni di cui all’art.4 commi 41 e 42 della legge n.92 del 2012.

Ai sensi del successivo art. 21, comma 7, nei confronti di percettori di indennità in ambito ASpI, di NASpI e di DIS-COLL, in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui alla precedente lettera a. (partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro) si applicano le seguenti sanzioni:

1)   la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;

2)      la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;

3)   la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui alla precedente lettera b. (partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione) si applicano le seguenti sanzioni:

1)      la decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione;

2)   la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

In caso di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, di cui alla precedente lettera c., in assenza di giustificato motivo, si applica la decadenza dalla prestazione. Il richiamato comma 7 prevede anche sanzioni in caso mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione e per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonché per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività.

In particolare è prevista:

1)   la decurtazione di un quarto di una mensilità, in caso di prima mancata presentazione;

2)      la decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;

3)   la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

In tutti i casi in cui è comminata la decadenza dallo stato di disoccupazione, non è possibile una nuova registrazione al portale nazionale delle politiche del lavoro prima che siano decorsi due mesi.

Le sanzioni sopra richiamate sono applicate dall’INPS, su comunicazione del relativo provvedimento adottato dal Centro per l’impiego per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche attive di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 150 del 2015, a far data dal giorno successivo a quello in cui si verifica l’evento di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento, di mancata presentazione e di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua. Esse comportano la trattenuta dell’importo relativo a trenta giornate di prestazione nella misura in corso di erogazione al momento del verificarsi dell’evento.

Avverso il provvedimento sanzionatorio adottato dal centro per l’impiego è ammesso ricorso all’ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali.

Abrogazioni e norme di coordinamento.

L’art. 24 del decreto in argomento al comma 3 modifica l’art. 2 comma 10 bis della legge n.92 del 2012 disponendo in materia di incentivi all’occupazione che al datore di lavoro che assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell’indennità in ambito ASpI spetta per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore un contributo mensile pari al venti per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore, in luogo della precedente misura del cinquanta per cento. Il rimanente trenta per cento verrà versato dall’INPS all’ANPAL ai fini del finanziamento del fondo Politiche attive del lavoro di cui all’art.1 comma 215 della legge n.147 del 2013.

L’art. 34 comma 2 prevede che fermo quanto previsto dall’art.25 comma 3 in materia di offerta di lavoro congrua, le disposizioni di cui all’art.4 commi 40 a 45 della legge n.92 del 2012 sono abrogate a far data dall’adozione del decreto in materia di politiche attive e di patto di servizio di cui agli artt. 20 comma 1, 21 comma 2 e 22 comma 2 e non trovano, comunque, applicazione a far data dalla stipula del patto di servizio personalizzato.

Il successivo comma 3 del richiamato art. 34, apportando modificazioni alle disposizioni di cui agli artt. 9 comma 3, 10 comma 1 e 15 comma 12 del D.lgs. n. 22 del 2015 in materia di cumulabilità delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS – COLL con i redditi da lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo, individua il reddito che consente la conservazione dello stato di disoccupazione nel reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art.13 del T.U.I.R ( D.P.R. n.917 del 1986). Detto reddito rimane fissato nei limiti già individuati pari ad euro 8.000 per il lavoro subordinato e parasubordinato e pari ad euro 4.800 per il lavoro autonomo.

Le richiamate modifiche apportate dall’art. 34, comma 3 del D.lgs. n. 150 agli art. 9 comma 3, 10 comma 1 e 15 comma 12 del citato D.lgs. n. 22 devono intendersi – pur in assenza di espressa previsione normativa – riferite anche al comma 2 del suddetto art. 9, il quale dispone in materia di cumulo della prestazione NASpI con il reddito da lavoro subordinato in caso di rioccupazione del percettore di indennità di disoccupazione.

Durata dell’indennità NASpI. Adeguamento del procedimento di calcolo.

Per ogni domanda NASpI che presenti una o più domande DSO/ASpI nel quadriennio con biennio di rispettiva osservazione a cavallo, si dovrà calcolare in primo luogo il valore minimo tra le settimane di contribuzione presenti negli ultimi 12 mesi anche ove non siano interamente compresi nel quadriennio di osservazione per la NASpI e le settimane utilizzate secondo l’operazione Durata effettiva / Durata teorica * max (52;durata teorica).

Il valore minimo tra le settimane di contribuzione presenti negli ultimi 12 mesi e le settimane di contribuzione riproporzionate in funzione dell’effettivo utilizzo della prestazione, verrà considerato come numero di settimane iniziali già utilizzate per la domanda in esame, da portare in sottrazione ai contributi fuori quadriennio fino a capienza di quest’ultimo con conseguente risparmio della contribuzione presente nel quadriennio.

Le strutture territoriali, nel caso in cui gli ultimi 12 mesi siano a cavallo dell’inizio del quadriennio, dovranno provvedere ad acquisire nella sezione contributi della domanda NASpI tutti i contributi presenti in detti 12 mesi (anche se parzialmente al di fuori del quadriennio).

Per supportare le strutture in questa attività verrà sempre attivato in fase di “Precarica contributi” il caricamento di un anno in più rispetto al quadriennio NASpI.

Inoltre verrà predisposto un alert all’operatore in presenza di almeno una domanda DSO/ASpI con ultimi 12 mesi a cavallo recante l’avviso: “E’ presente una domanda di prestazione già percepita con ultimi 12 mesi a cavallo; verificare se nella sezione contributi della domanda NASpI sono stati acquisiti tutti i contributi di detto periodo di 12 mesi.”

Gli altri passaggi del procedimento di calcolo rimangono invariati rispetto a quanto comunicato con le precedenti circolari in materia.

Durata dell’indennità NASpI: Indennità di mobilità e indennità di mobilità in deroga fruite nel quadriennio di osservazione.

L’articolo 5 comma 1 del d.lgs. n. 22 del 2015 prevede che ai fini del calcolo della durata della prestazione NASpI non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

Qualora il lavoratore nel periodo di osservazione di quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro che dà diritto alla indennità NASpI ha fruito di indennità mobilità e di mobilità in deroga, i relativi periodi di contribuzione necessari per il diritto alle predette prestazioni di mobilità possono essere presi in considerazione ai fini della determinazione della durata della indennità NASpI e, pertanto, non devono essere “detratti” quali periodi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione.