sciopero di una ora

MAESTRI DIPLOMATI ENTRO 2001/02

Il Consiglio di Stato ha definitivamente sentenziato che i maestri diplomati entro l’a.s. 2001/02 hanno diritto all’inclusione nelle G.A.E. Il nostro Studio Legale ha predisposto il testo della diffida per coloro che si trovano nelle condizioni sopra descritte.

I Colleghi interessati al ricorso sono invitati a contattare la Segreteria provinciale

consulenza.bg@snals.it Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E’ necessario abilitare JavaScript per vederlo. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E’ necessario abilitare JavaScript per vederlo.035 245986 035 4130343

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*    AGGIORNAMENTO – UN’ORA DI SCIOPERO NEI PRIMI DUE GIORNI DI SCRUTINI – INDICAZIONI OPERATIVE E FAQ – VOLANTINO BREVE “ISTRUZIONI PER L’USO”

Riportiamo, nuovamente, per qualche piccolo refuso e correzione, le indicazioni operative per lo sciopero redatte unitariamente e già pubblicate sul nostro sito.

Indicazioni operative per quanto riguarda l’adesione allo sciopero
proclamato da FLC Cgil, CISL scuola, UIL scuola, SNALS Confsal e GILDA
per due giornate consecutive in concomitanza con l’effettuazione degli scrutini
secondo il calendario di ciascuna scuola

RIEPILOGO DELLE REGOLE DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO
CHE RICADA DURANTE GLI SCRUTINI DI FINE ANNO

Nell’accordo sull’attuazione della legge 146/1990 allegato al CCNL/1999 (attualmente in vigore perché l’ultimo validato dalla commissione di garanzia) e nel successivo accordo al Miur sui minimi ATA dell’8 ottobre 1999 si definiscono gli ambiti relativi ai minimi di servizio da garantire in caso di scioperi:

ART. 2 PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTI DI PERSONALE

Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali ….. dovrà essere assicurata, con le modalità di cui ai commi successivi, l’effettività del loro contenuto essenziale e la continuità, per gli aspetti contemplati nella lett. d), comma 2 dell’art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l’ esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all’istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:

a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali nonché degli esami di idoneità;

b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d’arte, esami di abilitazione all’insegnamento del grado preparatorio, esami di stato);

…. (omissis)

ART. 3 NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO

…. (omissis)

3. Al fine di garantire i servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili indicati nell’articolo 2:

a) non saranno effettuati scioperi a tempo indeterminato;

b) …. (omissis)

c) …. (omissis)

d) gli scioperi brevi – che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l’intera giornata – possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell’ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per i capi di istituto e per il personale ATA. In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano. La proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l’ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa. Gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera b); a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all’insegnamento (quali sono gli scrutini) deve essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato in sede di programmazione;

e) …. (omissis)

f) ….. (omissis)

g) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l’effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell’attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione. Negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;

…. (omissis)

Accordo sui servizi minimi essenziali al Miur dell’8 ottobre 1999

(minimi Ata)

Art. 1 … (omissis)

Comma 1

Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l’effettuazione degli scrutini e della valutazioni finali è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa e collaboratore scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza all’ingresso principale.

Art. 2

Per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività amministrative e gestionali degli esami finali, con particolare riferimento a quelli conclusivi dei cicli d’istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, di licenza media, di qualifica professionale e di licenza d’arte, di abilitazione all’insegnamento nel grado preparatorio, esami di stato) è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente amministrativo, assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza, collaboratore scolastico per le attività connesse all’uso dei locali interessati, per l’apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull’ingresso principale.

…. (omissis)

IN CONCRETO

Personale docente della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado

In base alla suddetta norma, tutt’ora in vigore, FLC Cgil, CISL scuola, UIL scuola, SNALS Confsal e GILDA hanno proclamato lo sciopero breve di un’ora degli scrutini da parte del personale docente per due giornate consecutive.

Lo sciopero è indetto per due giornate in concomitanza con gli scrutini previsti dal calendario di ciascuna scuola. Quindi le due giornate potrebbero anche essere diverse da scuola a scuola.

Sono esclusi dall’azione di sciopero gli scrutini riguardanti le classi finali dei cicli conclusivi (solo per quelle classi che dovranno effettuare esami finali), scrutini che vanno comunque garantiti.

Pertanto, al fine di scioperare, per una sola ora, in concomitanza con l’effettuazione degli scrutini:

        è sufficiente che si dichiari in sciopero un solo docente (e non tutti) per lo scrutinio di ciascuna classe (visto che in assenza anche di un solo docente non si può procedere dal momento che negli scrutini il consiglio deve essere al completo ed il DS non può sostituire nessuno in sciopero). In questo modo, con l’adesione anche di un solo docente per ciascun consiglio di classe, si impedisce l’effettuazione degli scrutini di una intera giornata in tutte le classi di tutta la scuola;

        se i docenti (almeno uno per classe), a richiesta del DS, volessero dichiarare prima VOLONTARIAMENTE l’adesione allo sciopero, il DS ne deve solo prendere atto e annullarlo, visto che per adesione allo sciopero (a differenza ad es. della malattia) non si può procedere alla sostituzione del docente assente. Nel caso in cui nessuno lo dichiari prima il DS prenderà atto dell’eventuale adesione all’inizio dello scrutinio e valuterà se si potrà svolgere o meno;

        il consiglio annullato dovrà essere garantito solo se riconvocato in data successiva alle due giornate consecutive di sciopero;

        ogni docente può scioperare nella prima ora di attività programmata relativa a ciascuno degli scrutini delle classi che lo riguardano nella giornata, esclusi gli scrutini delle classi che hanno esami finali.

Personale docente della scuola dell’infanzia

Lo sciopero proclamato riguarderà la prima ora di lezione del mattino, e l’ultima del pomeriggio in caso di tempo lungo, nelle stesse due giornate in cui sono previsti gli scrutini per gli altri gradi di scuola dell’istituto.

 

Personale Ata

Per il personale Ata lo sciopero proclamato, sempre di un’ora per ciascuna delle due giornate, riguarda la prima di servizio del proprio turno antimeridiano oppure l’ultima del turno pomeridiano. Se nei due giorni dello sciopero sono previsti scrutini di classi non terminali, allora non ci sono minimi da dover garantire. Solo nel caso in cui, in via del tutto eccezionale, fosse prevista la concomitanza con gli scrutini “finali della classi terminali che dovranno sostenere gli esami”, allora dovranno essere garantiti i servizi minimi con le unità di personale indicate nell’accordo nazionale dell’8 ottobre 1999 attuativo dell’art. 2 comma 1 dell’accordo allegato al CCNL/99.

 

Personale educativo

Il personale educativo effettua lo sciopero breve di un’ora, la prima o ultima ora del secondo turno di “attività educative”, nelle stesse due giornate degli scrutini dei docenti della scuola annessa.

Il personale educativo ed Ata dei convitti ed educandati autonomi effettuano lo sciopero breve nella prima ora di servizio oppure l’ultima del turno pomeridiano dei due giorni successivi alla chiusura delle lezioni.

 

FAQ

 

1) Può il docente scioperare nella prima ora di ciascun scrutinio nell’ambito della stessa giornata?

Sì perché lo sciopero indetto è di un’ora per ciascuno degli scrutini in calendario nelle due giornate consecutive di sciopero. Dunque non c’è un problema di ultrattività che comporterebbe la trattenuta dell’intera giornata di lavoro. Solo che non serve che si scioperi la prima ora di “tutti gli scrutini” (con relativa ritenuta in base alle ore di sciopero) perché basta che ci si metta d’accordo e che lo faccia un docente soltanto per ciascun scrutinio.

 

2) Se la prima ora programmata per le operazioni di scrutinio dovesse riguardare le classi terminali, il docente può scioperare nella prima ora dello scrutinio relativo alle altre classi?

Sì! Può scioperare alla prima ora programmata per ciascun scrutinio delle classi che non rientrano nei servizi minimi.

Lo sciopero, infatti, è stato indetto solo per le classi non terminali del ciclo di studi.

3) Se lo scrutinio è stato programmato per due ore e c’è chi aderisce allo sciopero, può il dirigente aspettare l’inizio della seconda ora per dar ugualmente corso allo scrutinio?

No. l’adesione allo sciopero di un’ora da parte del docente comporta la presa d’atto da parte del dirigente circa l’impossibilità a procedere, per mancanza del collegio perfetto, allo svolgimento del consiglio di classe e al suo rinvio a una data successiva. A questo fine non rileva il fatto che il consiglio sia stato programmato per più di un’ora. Va comunque rinviato.

4) È possibile anticipare gli scrutini prima della fine delle lezioni o si deve obbligatoriamente aspettare il termine delle stesse?

Pur prevedendo la norma che gli scrutini si devono svolgere dopo il termine delle lezioni, è frequente il caso di una calendarizzazione anticipata; quindi,

quand’anche gli scrutini venissero calendarizzati, per oggettive e motivate esigenze (ad es. tante classi, docenti impegnati su più scuole, ecc…), prima della conclusione delle lezioni, è evidente che lo sciopero decorre dalla prima giornata di calendario, a meno che nella stessa non sia previsto lo scrutinio solo delle classi che vanno agli esami finali. In questo secondo caso decorre dalla prima giornata utile (scrutini di classi non terminali).

5) Il calendario degli scrutini è stabilito dal DS o lo deve approvare il collegio docenti?

La stesura del calendario è di competenza del Dirigente Scolastico, che lo redige sulla base del piano delle attività, che contiene tutti gli impegni ivi compresi quelli funzionali e quelli aggiuntivi, deliberato all’inizio dell’anno da parte del Collegio dei docenti (comma 4 art 28 CCNL/07). Il contratto, infatti, prevede esplicitamente che nel piano siano indicati “gli impegni” previsti (ad es. quanti collegi docenti, quanti consigli di classe, ecc…) e non obbligatoriamente anche le date di effettuazione degli stessi (o il calendario). Quindi, se nel piano approvato su proposta del DS sono indicate anche le date ed il calendario, allora queste date non possono essere modificate se non riconvocando il collegio docenti (come prevede sempre il comma 4 dell’art. 28), tanto meno in occasione di uno sciopero proclamato per alcuni di questi impegni (gli scrutini finali). Chi lo fa è passibile di comportamento antisindacale. Nel caso in cui, invece, nel piano approvato dal collegio docenti non sia indicato il calendario degli impegni, allora la competenza è del DS il quale ha l’obbligo di predisporlo per tempo ed informare di questo i docenti le OO.SS., la RSU, gli alunni e le famiglie. Una volta comunicato per tempo il calendario questo non si modifica certo nei giorni immediatamente precedenti, tanto meno se è indetto lo sciopero. Cosa diversa è la riconvocazione degli scrutini a seguito dello sciopero che invece è di competenza esclusiva dal DS

6) Nel calendario degli scrutini della mia scuola è previsto che, nella prima giornata, si svolgano solo quelli della classi conclusive che faranno gli esami. In questo caso, visto che non si può scioperare negli scrutini delle classi terminali, è possibile effettuare lo sciopero nei due giorni successivi?

Sì, è possibile, visto che lo sciopero degli scrutini è stato indetto “per le prime due giornate consecutive di scrutini secondo il calendario di ciascuna scuola”, con esclusione degli scrutini delle classi terminali che hanno gli esami finali. Pertanto, nel caso in cui nella prima (o anche prima e seconda giornata) non sia possibile effettuare affatto lo sciopero in quanto sono previsti gli scrutini “esclusivamente” delle classi terminali che vanno agli esami, le due giornate di sciopero decorrono dalla prima giornata utile successiva.

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SCIOPERO DURANTE GLI SCRUTINI:

ISTRUZIONI PER L’USO

QUALI CLASSI SONO ESCLUSE

Le classi terze delle scuole secondarie di primo grado e le classi quinte delle scuole secondarie superiori. Per queste lo scrutinio deve essere effettuato comunque.

QUANDO

I primi due giorni del calendario degli scrutini fissato da ciascuna scuola.

Il calendario, una volta esposto, non può subire variazioni (anticipazioni o posticipazioni di classi). Una eventuale variazione, in presenza di uno sciopero già proclamato, si configurerebbe come azione antisindacale.

E SE…

Se in uno stesso giorno fra i primi due del calendario sono presenti scrutini delle classi conclusive del corso di studi e scrutini delle classi non conclusive, si potrà scioperare solo per quest’ultime.

Se nei primi due giorni di scrutinio sono presenti solo classi conclusive del corso di studi non si può effettuare lo sciopero. Ma in questo caso il giorno di sciopero dello scrutinio si intende differito nella giornata in cui sono in calendario “anche” classi non conclusive o “solo” classi non conclusive.

COME SCIOPERARE

Ogni docente può scioperare nella prima ora di attività programmata relativa a ciascuno degli scrutini delle classi che lo riguardano nella giornata, esclusi gli scrutini delle classi che hanno esami finali.

Quindi, con l’adesione anche di un solo docente per ciascun consiglio di classe, è possibile impedire l’effettuazione degli scrutini di una intera giornata in tutte le classi di tutta la scuola.

E IL PERSONALE NON COINVOLTO NEGLI SCRUTINI?

Anche il personale ATA, educatori e docenti dell’infanzia possono aderire allo sciopero secondo queste modalità.

ATA: un’ora per ciascuna delle due giornate (la prima di servizio del proprio turno antimeridiano oppure l’ultima del turno pomeridiano). Non ci sono minimi da assicurare quando trattasi di classi non coinvolte negli esami. Diversamente vanno assicurati i minimi (un solo collaboratore scolastico e un solo assistente amministrativo) individuati secondo criteri stabiliti dalla contrattazione di scuola.

Educatori: un’ora, la prima o ultima ora del secondo turno di “attività educative”, nelle stesse due giornate degli scrutini dei docenti della scuola annessa. Non ci sono minimi da assicurare.

Infanzia: un’ora, la prima o ultima ora di lezione, nelle stesse due giornate degli scrutini programmati nella propria scuola. Non ci sono minimi da assicurare.

*    PERSONALE ATA – SBLOCCO DELLE POSIZIONI ECONOMICHE. MESSAGGI DEL MEF – SERVIZIO NOIPA

Il MEF – Servizio NoiPA – con i messaggi n. 43/2015 del 18/5/2015 e n. 47/2015 del 21/5/2015 ha disposto lo sblocco dell’erogazione delle posizioni economiche al personale.

In tali provvedimenti viene precisato che:

ü  sulla rata giugno 2015, è stata effettuata la lavorazione centralizzata inerente lo sblocco del beneficio economico del personale A.T.A del comparto Scuola, a decorrere da gennaio 2015;

ü  l’intervento ha riguardato esclusivamente il personale che, nel sistema NoiPA, è risultato beneficiario dell’attribuzione, con decorrenza dal 1° settembre 2011 e fino al 31 agosto 2014, dell’una-tantum riconosciuta dal CCNL Scuola 7 agosto 2014;

ü  per tale personale, il sistema NoiPA ha operato il ripristino, dal 01/01/2015, della prima e seconda posizione economica corrispondente all’una tantum percepita;

ü  il ripristino non ha interessato eventuali periodi di servizio prestato a tempo determinato o periodi di vigenza dell’assegno di indennità di funzione (codice assegno 622);

ü  è stato escluso dall’elaborazione il personale per cui era presente una non corretta sovrapposizione tra l’assegno 386- Valorizzazione professionale ATA e l’assegno 476 – Una tantum ATA CCNL 2014. Gli scarti sono stati segnalati agli Uffici competenti;

ü  gli arretrati spettanti sono stati corrisposti al personale con l’emissione urgente di martedì 19 maggio u.s., la cui esigibilità sarà entro la fine del mese;

ü  gli importi di arretrati sono identificabili con i seguenti codici:

4N1 – ARRETRATO BENEFICIO ATA L.190/2014 AC

4N2 – ARRETRATO BENEFICIO ATA L.190/2014 AP