graduatoria provinciale DOP 28 qaprile elezioni CSPI
GLI UFFICI DELLO
s.n.a.l.s. e del caf
SONO APERTI NELLA NUOVA SEDE
IN VIA MATRIS DOMINI ,8
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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Bergamo
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo
In data odierna sul sito dell’Ambito Territoriale di Bergamo alla pagina comunicazioni e docenti (http://www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo/protbg4184_15/) è stata pubblicata la graduatoria provvisoria provinciale dei docenti titolari su DOP.
Eventuali reclami dovranno pervenire entro il 7 maggio 2015
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* PROBLEMATICHE ATTINENTI AL RIESAME DEI PROVVEDIMENTI DI RICONGIUNZIONE DELLA LEGGE, N. 29/79 – MESSAGGIO INPS
L’Inps, con il messaggio n. 0002721 del 21/4/2015, ha fornito chiarimenti in merito al riesame del provvedimento di ricongiunzione ex art.2, della legge n. 29/1979, nel caso in cui, dopo la definizione della pratica, intervengano regolarizzazioni contributive o domande di riscatto a vario titolo, aventi ad oggetto periodi anteriori alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione.
Nello specifico è stato precisato che:
ü qualora l’interessato, dopo che la pratica di ricongiunzione ex art.2 della legge n.29/1979 sia stata definita per accettazione, con il versamento dell’onere dovuto o delle prime tre rate di esso, presenti una domanda di riscatto a vario titolo di ulteriori periodi assicurativi anteriori alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione, gli stessi potranno essere ricongiunti ma solo alle condizioni e nei termini disciplinati dall’art.4 della legge n. 29/1979 (presentazione di una seconda domanda di ricongiunzione);
ü fintanto che l’operazione di ricongiunzione non risulti ancora conclusa per accettazione, i periodi assicurativi successivamente acquisiti nella gestione trasferente per effetto di domande di riscatto e collocati in epoca anteriore alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione potranno formare oggetto di comunicazione alla gestione accentrante ai sensi dell’art.5 della legge n. 29/1979 sulla base della originaria istanza;
quanto sopra dovrà essere applicato a tutte le richieste di riesame delle domande di ricongiunzione ex art.2 della legge 29/1979 non ancora definite al 21/4/2015, data di pubblicazione del messaggio
* PROBLEMATICHE ATTINENTI AL RIESAME DEI PROVVEDIMENTI DI RICONGIUNZIONE DELLA LEGGE, N. 29/79 – MESSAGGIO INPS
L’Inps, con il messaggio n. 0002721 del 21/4/2015, ha fornito chiarimenti in merito al riesame del provvedimento di ricongiunzione ex art.2, della legge n. 29/1979, nel caso in cui, dopo la definizione della pratica, intervengano regolarizzazioni contributive o domande di riscatto a vario titolo, aventi ad oggetto periodi anteriori alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione.
Nello specifico è stato precisato che:
ü qualora l’interessato, dopo che la pratica di ricongiunzione ex art.2 della legge n.29/1979 sia stata definita per accettazione, con il versamento dell’onere dovuto o delle prime tre rate di esso, presenti una domanda di riscatto a vario titolo di ulteriori periodi assicurativi anteriori alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione, gli stessi potranno essere ricongiunti ma solo alle condizioni e nei termini disciplinati dall’art.4 della legge n. 29/1979 (presentazione di una seconda domanda di ricongiunzione);
ü fintanto che l’operazione di ricongiunzione non risulti ancora conclusa per accettazione, i periodi assicurativi successivamente acquisiti nella gestione trasferente per effetto di domande di riscatto e collocati in epoca anteriore alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione potranno formare oggetto di comunicazione alla gestione accentrante ai sensi dell’art.5 della legge n. 29/1979 sulla base della originaria istanza;
quanto sopra dovrà essere applicato a tutte le richieste di riesame delle domande di ricongiunzione ex art.2 della legge 29/1979 non ancora definite al 21/4/2015, data di pubblicazione del messaggio
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RIDUZIONE PERCENTUALE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI – CHIARIMENTI DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Come è noto, l’art 1, comma 5. del d.l. n. 90 del 2014, riscrive l’art. 72, comma 11, del d.l. n. 112 del 2008 e prevede la possibilità per le amministrazioni di utilizzare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro come strumento a regime nei confronti del personale soggetto alla nuova disciplina pensionistica a decorrere dal compimento del requisito contributivo per la pensione anticipata (per il 2015: 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne e per il triennio 2016-2018: 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne purché il dipendente non abbia un’età anagrafica che possa farlo incorrere in penalizzazioni sull’importo della pensione.
Successivamente, è intervenuta la l. n. 190 del 2014 (legge di Stabilità 2015) che all’art. 1, comma 113 ha previsto che nel triennio 2015-2017 non operano più le penalizzazioni previste dall’art 24, comma 10. del d.l. n. 201 del 2011, convertito in l. n. 214 del 2011, per quei dipendenti che accedono alla pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni di età. Tali penalizzazioni opereranno di nuovo a partire dal 1° gennaio 2018, così come disciplinate nel citato art. 24, comma 10, fatto salvo il caso della maturazione del requisito della pensione anticipata entro il 31/12/2017.
A riguardo il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la nota prot. 24210 del 16/4/2015 ha chiarito che:
- nel caso in cui il requisito contributivo per la maturazione del diritto alla pensione anticipata sia stato perfezionato in data antecedente all’1/01/2015 e il dipendente sia comunque rimasto in servizio in quanto la sua età anagrafica era inferiore ai 62 anni e quindi essere collocato a riposo avrebbe comportato penalizzazioni sull’importo della pensione, qualora l’amministrazione volesse esercitare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro potrebbe, con preavviso di 6 mesi, comunque esercitarla a partire dall’1/01/2015 a prescindere dall’età del dipendente, in quanto la norma contenuta nella legge di Stabilità 2015, come su specificato, prevede espressamente che le penalizzazioni non si applichino “Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 10 gennaio 2015”;
- nel caso in cui la maturazione dei suddetti requisiti avvenga entro dicembre 2017 anche con età inferiori a 62 anni, seppure la decorrenza dell’assegno di pensione ricade successivamente al 31/12/2017, a questi dipendenti non si applicheranno comunque penalizzazioni, in quanto la norma, sopra riportata, esplicitamente dispone “Le disposizioni di cui all’ articolo 24, comma 10, […], in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.“;
- le amministrazioni possono utilizzare la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che abbiano raggiunto l’anzianità contributiva richiesta per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, come sopra determinata, a prescindere dall’età del dipendente. in quanto non sono più previste penalizzazioni in questo arco di tempo sull’importo della pensione. Dovranno quindi riprendere a considerare il vincolo dei 62 anni di età per l’esercizio della risoluzione unilaterale per quei dipendenti che maturano i requisiti per la pensione anticipata a partire dall’1/01/2018.
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COLLEGHI,
IL 28 APRILE VOTATE E FATE VOTARE LE LISTE
CONTRASSEGNATE DAL MOTTO
SNALS-CONFSAL: LA FORZA DELLE TUE IDEE
Il tuo voto dà forza al sindacato per:
LE LISTE DEI CANDIDATI SNALS-CONFSAL
Docenti scuola dell’infanzia Lista n. V |
Personale ATA Lista n. VII |
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ASCIONE VALERIA |
Roma |
CALDERA LORETTA |
Brescia |
|
RUSTICI PAOLO |
Grosseto |
DE BERNARDO CHIARA |
Taranto |
|
Si può esprimere 1 preferenza |
Si può esprimere 1 |
Docenti scuola primaria Lista n. VI |
Docenti scuola sec. I grado Lista n. XI |
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CERONI IGOR |
Cuneo |
BIGELLI LAURA |
Ancona |
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DI BENEDETTO ANNARITA |
Perugia |
DALLA RIVA MANUELA |
Verona |
|
GRISI MAURO |
Udine |
FORNO ENRICA |
Torino |
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MARGIOTTA DANIELA |
Napoli |
LUPI MARIA ROSARIA |
L’Aquila |
|
MICHELETTO LUCIA |
Padova |
MOLINA GIANNA |
Imperia |
|
TEMPERA IRENE |
Catania |
SERAFINI ELVIRA |
Taranto |
|
Si possono esprimere 4 preferenze |
Si possono esprimere 4 preferenze |
Docenti scuola sec. II grado Lista n. V |
Dirigenti Scolastici Lista n. VIII |
|||
ALBANO ANTONIO |
Roma |
CODAZZI ROSAMARIA |
Milano |
|
IMBRIANO MARIA TERESA |
Potenza |
DE SANTIS MARIA RITA |
Rieti |
|
MARZULLO GIUSEPPE |
Milano |
GAIANI MARIA |
Ferrara |
|
MASCIALE VITO |
Bari |
|||
Si possono esprimere 3 preferenze |
Si possono esprimere 2 preferenze |