Incontro al MIUR del 29/4/2014

 

Sottovalutata l’emergenza

evasione fiscale e contributiva

Marco Paolo Nigi

Segretario Generale della Confsal

da ITALIA OGGI edizione del 30 04 2014

 

All`inizio di aprile, il Consiglio generale della Confsal si era “politicamente” espresso con la mozione pubblicata in questa pagina. Solo qualche giorno dopo, per l`esattezza l`8 aprile, il governo aveva approvato il Documento di Economia e Finanza 2014, incentrato sulla riforma strutturale dell`economia per la ripresa della crescita economica e occupazionale.

A documento letto e a “svolte” ormai palesatesi, sentiamo il parere del segretario generale della confederazione autonoma, Marco Paolo Nigi.

Domanda. Qual è, in sintesi, la sua opinione sul DEF 2014?

Risposta. Mi pare un apprezzabile documento programmatico per la stabilità e le riforme strutturali, costruito in sintonia con il quadro europeo focalizzato sulla crescita. Sono condivisibili le riforme delle istituzioni, dell`economia e del lavoro in funzione della competitività del sistema-paese. Ma ora, la questione centrale è riuscire a tradurre la previsione in atti legislativi e amministrativi, garantendo però l`equità, in funzione della coesione sociale.

D. Ha individuato qualche punto debole nel DEF 2014?

R. Mi limito a indicarne tre: la sottovalutazione dell`emergenza evasione fiscale e contributiva, l`assenza di un adeguato sostegno al settore della sicurezza e la grave mancanza nella previsione del rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

Sulla prima questione il DEF 2014 fa semplicemente riferimento all`attuazione della legge-delega fiscale. Purtroppo, l`esecutivo Renzi – in continuità con i precedenti governi – non ha messo al centro della propria agenda il peggiore dei mali della finanza pubblica e dell`economia. Del resto, sono più che eloquenti le recenti stime della Banca d`Italia e dell`ISTAT sulla patologia dell`evasione in Italia, comparata a quella degli altri paesi europei.

A mio parere, la questione meriterebbe maggiore considerazione e magari un po` di quell`enfasi riservata, invece, alla spending review.

Per prima cosa il governo Renzi dovrebbe stimare ufficialmente l`evasione, sulla base di altre virtuose esperienze europee come quella della Gran Bretagna, e poi agire di conseguenza, estendendo e inasprendo la sanzione penale per gli evasori. Riguardo alla seconda questione, sappiamo tutti che i cittadini italiani avvertono in modo allarmante il rischio che viene dalla criminalità diffusa, dalla precarietà del territorio e dalle frequenti calamità naturali. Pertanto, il governo dovrebbe puntare al potenziamento dei servizi della sicurezza e al sostegno del personale impegnato nel settore. Lasciare il territorio e la gente che vi abita senza una sicurezza adeguata si tradurrà in costi maggiori sociali ed economici.

Quanto al mancato rinnovo dei contratti di lavoro del settore pubblico, scaduti nel lontano 31 dicembre 2009, si tratta di una cosa non più sostenibile, per una serie di ragioni che la Confsal e le federazioni aderenti del pubblico impiego hanno più volte sottolineato. Se non si trova in tempi brevi la giusta soluzione all`annoso problema, la Confsal aprirà una dura stagione di protesta e di lotta.

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Sommario:

    Incontro al MIUR del 29/4/2014

    Sottovalutata l’emergenza evasione fiscale e contributiva – Intervista a M.P.Nigi, Segretario Generale Confsal su Italia Oggi

    Organico di diritto e mobilità personale scuola primaria e personale educativo: proroga chiusura funzioni – Note Miur

    Art. 1 D.L. 24 aprile 2014, n. 66 – Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati – Circolare Agenzia delle Entrate

    Graduatorie ad esaurimento triennio 2014/2016: Ulteriori chiarimenti MIUR

    Agenda incontri

*    INCONTRO AL MIUR

Nel pomeriggio di ieri si è svolto il programmato incontro che sostanzialmente si è sviluppato su tre temi:

  1. 1)domande aggiornamento graduatorie ad esaurimento (GAE);
  2. 2)situazione dei percorsi abilitanti speciali (PAS);
  3. 3)graduatorie di istituto in vista delle domande per il prossimo triennio
  4. 4)attivazione seconda tornata di TFA per il prossimo anno accademico.

Erano presenti alla riunione, tra gli altri, il Capo Dipartimento, Dott. Chiappetta, e il Dirigente Vicario della direzione del Personale, Dott. Gildo De Angelis. Non era presente nessuno del Dipartimento Università e AFAM, benché espressamente invitati a partecipare data la rilevanza degli argomenti.

In relazione al 1° punto, domande aggiornamento GAE,la delegazione SNALS-CONFSAL, come tutte le altre, ha denunciato l’entità e la quantità di disguidi riscontrati in fase di attuazione della procedura on-line e, oltre a chiedere ulteriori chiarimenti, correzioni e integrazioni alla procedura ha ribadito la necessità di una proroga dei termini per consentire di portare a termine l’operazione con il minor contenzioso possibile. I rappresentanti dell’Amministrazione hanno comunicato che era già stato posto rimedio ad alcune anomalie segnalate e si sono impegnati a continuare a fornire chiarimenti e precisazioni anche a seguito delle segnalazioni che perverranno sia dalle OO.SS. sia dalle strutture territoriali del MIUR. Per quanto riguarda la richiesta di proroga ci è stata data assicurazione che ci sarà e verrà ufficializzata nella sua durata nelle giornate del 5 o 6 maggio. Vi terremo, ovviamente, informati tempestivamente degli sviluppi della situazione.

In relazione al 2° punto, situazione PAS, il Capo Dipartimento ha ufficializzato:

  • la decisione assunta dall’amministrazione di non ritenere più necessario attivare tali corsi per i docenti diplomati dagli istituti e scuole magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria). Ciò a seguito dell’ormai noto Parere del Consiglio di Stato, che ha stabilito che i vecchi diplomi di accesso all’insegnamento per l’attuale scuola dell’infanzia, all’epoca scuola materna, e dell’attuale scuola primaria, all’epoca scuola elementare, sono da “considerarsi abilitanti”;
  • la stipula di una convenzione con l’università di Roma 3 che si è dichiarata disponibile ad assumersi l’onere di organizzare i PAS per tutte le fattispecie che non era stato possibile attivare da parte delle università a livello delle diverse regioni. E’ stato precisato che, inevitabilmente, questi corsi, pur mantenendo tutte le caratteristiche previste dalle norme, saranno attivati sostanzialmente prioritariamente on-line e che i docenti interessati dovranno formulare apposita domanda per esprimere la volontà di parteciparvi. E’ prevista una specifica riunione, entro brevissimo tempo, in cui saranno forniti tutti gli elementi necessari perché gli interessati possano finalmente avviare anch’essi il loro percorso abilitante. E’ stato precisato che a tali corsi dovrebbero poter partecipare anche tutti coloro che hanno acquisito il diritto di frequenza, con riserva, a seguito di provvedimenti giurisdizionali tardivi rispetto ai tempi di partenza dei corsi già attivati e quelli provenienti da servizio all’estero.
    • i laureati di qualsiasi anno accademico avranno accesso alle graduatorie di terza fascia per le diverse classi di concorso della scuola secondaria;
    • i docenti diplomati dagli istituti e scuole magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali di istituto magistrale (per la scuola dell’infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale (per la scuola primaria) avranno accesso alla seconda fascia;
    • sarà consentito l’inserimento con riserva di tutti di coloro che hanno titolo alla frequenza dei PAS; tale riserva sarà sciolta, nel corso di ogni anno scolastico relativo alla vigenza delle graduatorie, secondo una pluralità di scadenze temporali predefinite;
    • sarà consentito, secondo le medesime modalità di cui al punto precedente, l’inserimento nelle graduatorie di coloro che conseguono l’abilitazione nel corso del triennio di validità delle graduatorie; si tratta di coloro che non hanno ancora terminato i corsi di TFA in corso di svolgimento e di coloro che stanno frequentando i corsi di scienze della formazione che rilasciano alla fine un titolo abilitante;
    • sarà prevista la presentazione delle domande con modalità cartacea e sarà resa disponibile per la loro valutazione da parte delle scuole un apposito strumento informatico; sarà, invece, confermata la modalità on-line per l’individuazione delle scuole da scegliere da parte degli aspiranti;
    • le tabelle di valutazione saranno presentate in occasione di un prossimo incontro specifico sul questo tema.

La delegazione dello SNALS-CONFSAL ha espresso soddisfazione per quanto comunicato, frutto anche delle continue pressioni del nostro sindacato, ma ha chiesto il medesimo trattamento per i docenti diplomati della scuola secondaria (ITP) e, a seguito della risposta negativa dell’amministrazione, ha preannunciato che, se non ci sarà il necessario ripensamento, lo SNALS-CONFSAL si riserva ogni possibile forma di contenzioso. La nostra delegazione ha, altresì, richiesto con forza la necessità di completare l’iter formale dei provvedimenti di modifica in atto al Regolamento che garantisca, al di là di ogni possibile contenzioso, la validità dell’abilitazione conseguita tramite i corsi di coloro che hanno maturato il diritto grazie al servizio nell’anno scolastico 2012/13 e ha avanzato, a seguito delle richieste derivanti dalle problematiche segnalate dalle nostre strutture territoriali e dagli interessati, la richiesta di superare la rigidità matematica della percentuale di assenze, adottando i necessari correttivi, in presenza di motivate e oggettive situazione di difficoltà indipendentemente che derivino da gravi comprovati problemi dei corsisti o dalle modalità di organizzazione dei corsi, stante il mancato rispetto in molti casi riscontrato della necessità che le università garantiscano modalità di svolgimento compatibili con l’attività scolastica di questo personale. Ciò deve valere anche per le date degli esami, intermedi o finali, che non possono coincidere con gli impegni scolastici derivanti dalla partecipazione dei docenti agli esami di terza media o agli esami di maturità.

In relazione al 3° punto, domande per l’inserimento nelle graduatorie d’istituto, il Capo Dipartimento ha comunicato che, previa l’attivazione delle necessarie modifiche normative:

La delegazione dello SNASL-CONFSAL ha, tra l’altro:

ü  ribadito la richiesta di applicare il medesimo trattamento previsto per i diplomati della scuola dell’infanzia e primaria anche ai docenti diplomati della scuola secondaria (ITP) riguardo all’inserimento in seconda fascia delle graduatorie d’istituto e, a seguito della reiterata risposta negativa dell’amministrazione, ha auspicato un ripensamento che ritiene indispensabile; in caso ciò non avvenga, ha ribadito la volontà di attivare ogni possibile forma di contenzioso;

ü  chiesto che sia attivata tempestivamente anche la procedura per la predisposizione delle domande del personale ATA;

ü  espresso grosse preoccupazioni in relazione alla possibilità che tutto sia pronto per un corretto inizio del prossimo anno scolastico senza il consueto carosello di nomine;

ü  denunciato l’insostenibile situazione di disagio che si sta creando sul doppio fronte: quello di chi deve produrre domande e del personale amministrativo sia delle scuole che del MIUR sottoposto a insostenibili impegni in presenza di organici ampiamente insufficienti e di possibilità di riconoscimento di adeguate contropartite sul piano retributivo.

In relazione al 4° punto, attivazione della seconda tornata TFA per l’anno accademico 2014/15,il Capo Dipartimento ha informato che è esplicita volontà del ministro procedere a questo adempimento e che, ferma restando una specifica informativa al riguardo, saranno attivati i percorsi per tutte le classi di concorso di TAB A anche in presenza di situazioni di esubero, con esclusione dello strumento musicale e della classi A075 e A076 e dell’intera TAB C. Il numero previsto è pari a più di 29000 posti, di cui circa 6600 per il sostegno.

La delegazione dello SNALS-CONFSAL, riservandosi una valutazione nel merito non appena sarà a conoscenza degli elementi necessari, ha denunciato l’inaccettabile esclusione dei docenti ITP che da parte dell’amministrazione sono ingiustamente e illegittimamente penalizzati su tutti i fronti in quanto non si riconosce il loro titolo abilitante e non si consente loro neppure di partecipare alle nuove modalità di conseguimento dell’abilitazione tramite il TFA.

*    ORGANICO DI DIRITTO E MOBILITÀ PERSONALE SCUOLA PRIMARIA E PERSONALE EDUCATIVO: PROROGA CHIUSURA FUNZIONI – NOTE MIUR

Trascriviamo integralmente le note n. AOODGPER 4224 e AOODGPER 4226 del 30.4.2014 inviate dal MIUR:

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Ufficio IV

Prot. n. AOODGPER 4224                                                                              Roma, 30.4.2014

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Oggetto: Organico di diritto e mobilità personale docente della scuola primaria.

Chiusura funzioni. A.s. 2014/15.

A causa delle numerose segnalazioni, pervenute da parte degli Uffici scolastici regionali circa le difficoltà incontrate nello svolgimento delle attività necessarie per le operazioni propedeutiche alla mobilità entro i tempi stabiliti, si informano gli Uffici territorialmente competenti che il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili relativamente al personale docente della scuola primaria, indicato nell’O.M. 28.2.2014, n.32 – art. 2 comma 2, è prorogato al 14 maggio 2014.

per Il Direttore Generale

Il Dirigente Vicario

F.to Gildo De Angelis

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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

Ufficio IV

Prot. n. AOODGPER 4226                                                                              Roma 30.4.2014

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Oggetto: Organico di diritto e mobilità personale educativo.

Chiusura funzioni. A.s. 2014/15.

A causa delle numerose segnalazioni, pervenute da parte degli Uffici scolastici regionali circa le difficoltà incontrate nello svolgimento delle attività necessarie per le operazioni propedeutiche alla mobilità entro i tempi stabiliti si comunica che le date concernenti i termini di acquisizione delle disponibilità e, conseguentemente, di pubblicazione dei movimenti relativamente al personale educativo sono prorogate come segue:

1 – termine ultimo comunicazione all’ufficio delle domande

     di mobilità dei posti disponibili…………………………………..… 23 maggio

2 – pubblicazione dei movimenti…………………………………..…….4 giugno

per Il Direttore Generale

Il Dirigente Vicario

F.to Gildo De Angelis

*    ART. 1 DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66 – RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI – CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE

Come è noto, l’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, concernente la “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”, con la finalità di ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.

L’importo del credito è di 640 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Per consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto prevede che il credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d’imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi. Il credito spettante è attribuito dai sostituti d’imposta ripartendone il relativo ammontare sulle retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

Il credito è riconosciuto per l’anno 2014, in attesa dell’intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l’anno 2015.

A riguardo, l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 28/4 u.s., ha fornito precisazioni. Nel rinviare per l’esaustività dell’argomento al testo completo della stessa, che provvediamo ad inserire in area riservata ed internet, si riportano, di seguito, gli aspetti salienti.

SOGGETTI BENEFICIARI

Potenziali beneficiari del credito sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato:

  • dai redditi di lavoro dipendente;
  • dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di seguito specificati:

–    compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;

–    le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;

–    somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale;

–    redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

–    remunerazioni dei sacerdoti;

–    le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate;

–    compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

I contribuenti titolari dei redditi in precedenza indicati devono altresì avere un’imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.

Al riguardo si evidenzia che l’importo delle detrazioni è stato modificato dall’art. 1, comma 127, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) e che per la determinazione di dette detrazioni il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Non rileva la circostanza che l’imposta lorda del contribuente generata dai redditi di lavoro dipendente e assimilati sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse, quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia. Per aver diritto al credito è necessario, infine, che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l’anno d’imposta 2014 non superiore a 26.000 euro.

Anche il reddito complessivo rilevante ai fini in questione è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

SOSTITUTI DI IMPOSTA TENUTI AL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO

Sono sostituti d’imposta, tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta dovuta dai percipienti sui redditi di lavoro dipendente:

–    gli enti e le società indicati nell’art. 73, comma 1, del TUIR;

–    le società e associazioni indicate nell’art. 5 del TUIR;

–    le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell’art. 55 del TUIR;

–    le imprese agricole;

–    le persone fisiche che esercitano arti e professioni;

–    il curatore fallimentare;

–    il commissario liquidatore;

–    il condominio.

Tali soggetti, sono tenuti ad applicare la ritenuta a titolo d’acconto dell’imposta dovuta dai percipienti sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente da essi corrisposti.

Sono tenuti a riconoscere il credito anche:

–    le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;

–    le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

I sostituti d’imposta, che erogano le tipologie di redditi che conferiscono ai beneficiari il diritto al credito, devono riconoscere il credito spettante, in aggiunta alle retribuzioni erogate, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari.

I sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Solo nella particolare ipotesi in cui ciò non sia possibile per ragioni esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, i sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel successivo mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CREDITO

I sostituti di imposta devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. In particolare, i sostituti d’imposta devono effettuare le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno, nonché in base ai dati di cui i sostituti d’imposta entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2014.

Ove ricorrano i presupposti per fruirne, il credito di euro 640, o il minore importo spettante per effetto della riduzione prevista per i titolari di reddito complessivo superiore a euro 24.000 ma non a euro 26.000, deve essere rapportato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati nell’anno.

ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA

I commi 5 e 6 del decreto legge stabiliscono gli adempimenti dei sostituti d’imposta nell’erogazione del credito e forniscono le regole da seguire in caso di incapienza del sostituto in modo da assicurare la percezione del credito nello stesso periodo di paga a tutti coloro che ne hanno diritto.

In particolare, il comma 5 dispone che il sostituto d’imposta, al fine di erogare il credito, utilizza l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga. Rientrano nell’ammontare complessivo utilizzabile, a titolo di esempio, le ritenute relative all’IRPEF, alle addizionali regionale e comunale nonché le ritenute relative all’imposta sostitutiva sui premi di produttività o al contributo di solidarietà.

In caso di incapienza del monte ritenute tale da non consentire l’erogazione nello stesso periodo di paga a tutti i percipienti che ne hanno diritto, il sostituto d’imposta utilizza, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono quindi essere versati.

L’importo del credito riconosciuto è indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).

Gli importi non versati dovranno essere indicati nel modello 770.

CONTRIBUENTI SENZA SOSTITUTO D’IMPOSTA

I soggetti titolari nel corso dell’anno 2014 di redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, secondo modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi, e, conseguentemente, utilizzarlo in compensazione, ovvero richiederlo a rimborso.

La possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi si applica anche ai contribuenti per i quali il credito, spettante per l’anno d’imposta 2014, non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti d’imposta, ad esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del mese di maggio.

CREDITO NON SPETTANTE

I contribuenti che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto d’imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

Il contribuente che abbia comunque percepito dal sostituto d’imposta un credito in tutto o in parte non spettante è tenuto alla restituzione dello stesso in sede di dichiarazione dei redditi.

RILEVANZA DEL CREDITO

Il credito “non concorre alla formazione del reddito” e, quindi, le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunale.

Non costituendo retribuzione per il percettore, i crediti non incidono sul calcolo dell’imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti eroganti.

*    GRADUATORIE AD ESAURIMENTO TRIENNIO 2014/2016: ULTERIORI CHIARIMENTI MIUR

In riferimento a quanto riportato nel notiziario di ieri, trascriviamo integralmente la nota prot. 4187 che il MIUR ha emanato in data odierna:

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

 

Prot. n. AOODGPER 4187                                                                       Roma, 29 aprile 2014

Uff. III

Ai Direttori Generali degli

Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

OGGETTO: Graduatorie ad esaurimento triennio 2014/16 di cui al D.M. n. 235 del 1 aprile 2014. Ulteriori chiarimenti.

Facendo seguito alla nota di questo Ufficio, prot. 4133 del 28 aprile 2014, si comunica che il punto 4 della suddetta nota è sostituito dal seguente:

4) Non è valutabile come abilitazione l’inserimento nella graduatoria di merito del Concorso per titoli ed esami di cui al D.D.G. 82 del 24 settembre 2012, in quanto, ai sensi dell’art. 13 comma III del D.D.G. medesimo, l’abilitazione all’insegnamento viene conseguita solo dai vincitori all’atto dell’assunzione in ruolo. Resta ferma la valutazione dell’inserimento in graduatoria di merito, in quanto “superamento di concorso” relativamente al punto C2 della tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia delle graduatorie ad esaurimento.

per IL DIRETTORE GENERALE

Il Dirigente Vicario

f.to Gildo De Angelis

*    AGENDA INCONTRI

MIUR – 5 mag. 2014, h. 15,30      –    Comparto Scuola: DM graduatorie di istituto e nuove tabelle di valutazione.