730

Orari CAF

PRENOTAZIONE MOD 730/2014
Nuovo numero tel. 035.234469 – fax 035.214304
dal 3 marzo 2014
mercoledì e giovedì dalle 10,00 alle 12,00
dal lunedì al venerdì dalle 15,00 alle 18,00

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DATE E ORARI DI ATTIVAZIONE

DEL SERVIZIO NELLE SEDI SNALS:

BERGAMO – VIA VERDI, 15 (INGRESSO DAL GIARDINO)

DAL GIORNO 17 marzo 2014

MERCOLEDI’ E GIOVEDI’ DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00

TREVIGLIO – VIA L. DA VINCI, 45

DAL GIORNO 18 marzo 2014

MARTEDI’ DALLE 15.00 ALLE 18.20

VENERDI’ DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.20

SAN PELLEGRINO – VIA V. VENETO, 30

DAL GIORNO 20 marzo 2014

GIOVEDI’ DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00

LOVERE – C/O CONVITTO – VIA C. BATTISTI, 1

DAL GIORNO 14 aprile 2014

LUNEDI’ DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 20.00

VILLONGO – C/O COMUNITA’ MONTANA – VIA ROMA, 35

DAL GIORNO 17 aprile 2014

GIOVEDI’ DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 17.30

CLUSONE – C/O ORATORIO – VIALE GUSMINI, 36 

DAL GIORNO 4 aprile 2014

VENERDI’ DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 18.00

 

Il 730/2014 pre-compilato, per l’asseverazione, verrà ritirato al termine degli appuntamenti

 

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Compilazione Mod.730/2014 solo su prenotazione, presso:

 

CAF DALMINE – Centro Diurno per Anziani – Via Antonio Locatelli, 4

DAL GIORNO 1 aprile 2014

MARTEDI’ DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00

CAF OSPEDALE BERGAMO –La sede verrà comunicata al momento della prenotazione

DAL GIORNO 24 marzo 2014

LUNEDI’ E VENERDI’ DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.30

MERCOLEDI’ DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 19.00


CAF STEZZANO –Palazzo Comunale ingresso accanto alla Biblioteca

DAL GIORNO 5 aprile 2014

LUNEDI’ DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 19.10

SABATO DALLE ORE  9.00 ALLE ORE 12.20


 

Cosa c’è di nuovo

Le principali novità contenute nel modello 730/2014 sono le seguenti:

– possono presentare il modello 730 anche in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. Il modello 730 va presentato a un Caf o a un professionista abilitato e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”;

– da quest’anno è possibile utilizzare il credito che risulta dal modello di dichiarazione 730/2014, mediante la compensazione nel modello F24, per pagare oltre che l’Imu dovuta per l’anno 2014, anche le altre imposte che possono essere versate con il modello F24;

– è elevato l’importo delle detrazioni d’imposta previste per i figli a carico (calcolate da chi presta l’assistenza fiscale in relazione al reddito del contribuente): da 800 a 950 euro per ciascun figlio a carico di età pari o superiore a tre anni e da 900 a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Inoltre, è elevato da 220 a 400 euro l’importo aggiuntivo della detrazione per ogni figlio con disabilità;

– per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute nell’anno 2013 la detrazione d’imposta è riconosciuta nella misura del 50 per cento (sezioni III-A e III-B del quadro E);

– ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione d’imposta del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che spetta su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, viene ripartita in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale (sezione III-C del quadro E);

– è riconosciuta per l’anno 2013 la detrazione d’imposta per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. La misura della detrazione è elevata dal 55 al 65 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 (sezione IV del quadro E);

– è riconosciuta una detrazione d’imposta nella misura del 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dal 4 agosto al 31 dicembre 2013 per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (sezone III-A, codice 4 in colonna 2, e sezione III-B del quadro E);

– è riconosciuta una detrazione d’imposta del 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato (righi da E8 a E12, codice 35):

– le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle ONLUS e alle erogazioni liberali a favore di partiti e movimenti politici sono elevate dal 19 al 24 per cento (righi da E8 a E12, codici 41 e 42);

– la detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, è estesa alle erogazioni a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e alle erogazioni finalizzate all’innovazione universitaria (righi da E8 a E12, codice 31);

– è possibile destinare una quota pari all’otto per mille dell’Irpef all’Unione Buddhista Italiana o all’Unione Induista Italiana ed è possibile dedurre dal proprio reddito complessivo, fino all’importo di 1.032,91 euro, le erogazioni liberali in denaro a favore dell’Unione Buddhista Italiana e dell’Unione Induista Italiana;

– con riferimento alle somme assoggettate a tassazione in anni precedentie restituite nel 2013 all’ente che le ha erogate, l’ammontare non dedottonell’anno di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo degli anni successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell’imposta corrispondente all’importo non dedotto (rigo E26 cod. 5);

– nel prospetto dei familiari a carico è possibile non indicare il codice fiscale dei figli in affido preadottivo, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative. In tal caso è necessario compilare la nuova casella “Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente”;

– il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all’Imu, concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 “Casi particolari Imu” va indicato il codice 2;

– nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 19 al 15 per cento la misura dell’aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna “Utilizzo” della sezione I del quadro B);

– per i fabbricati concessi in locazione, è ridotta dal 15 al 5 per cento la deduzione forfetaria del canone di locazione, prevista in assenza dell’opzione per il regime della cedolare secca;

– per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (righi da E8 a E12, codice 12), l’importo complessivo massimo sul quale calcolare la detrazione del 19 per cento è pari a 630 euro.

Redditi da dichiarare con il Modello UNICOPersone fisiche 2014

contribuenti che presentano il Mod. 730/2014 devono, inoltre, presentare:

il quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche 2014 se hanno percepito nel 2013:

– redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana;

– interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva – prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;

– indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;

– proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 20%;

– redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.

Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2013.

I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche 2014, non possono però usufruire dell’opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro.

– il modulo RW, se nel 2013 hanno detenuto investimenti all’estero o atività estere di natura finanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie all’estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE).

Il controllo del prospetto di liquidazione
Errori e dimenticanze

Entro il 31 maggio il sostituto d’imposta consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.

Entro il 15 giugno il Caf o il professionista abilitato consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione ed il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista abilitato e sono indicati i rimborsi o le trattenute che saranno effettuati dal sostituto d’imposta.

Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale allo scopo di riscontrare eventuali errori in essi contenuti.

Rimborsi e trattenute

A partire dal mese di luglio sugli emolumenti corrisposti in tale mese, il sostituto d’imposta deve effettuare i rimborsi Irpef o trattenere le somme o le rate, se è stata richiesta la rateizzazione, dovute a titolo di saldo e primo acconto Irpef, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef. Per i pensionati le suddette operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).

Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta. A novembre dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef. Se il contribuente vuole che la trattenuta della seconda o unica rata di acconto Irpef sia effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perchè, ad esempio, ha molte spese da detrarre e calcola che le imposte da lui dovute dovrebbero ridursi) ovvero che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 30 settembre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.

Visto di conformità

I Caf o i professionisti abilitati devono verificare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione Mod. 730 alle risultanze della documentazione esibita dai contribuenti.
Nei Mod. 730 elaborati dai Caf o dai professionisti sono, quindi, correttamente indicati, sulla base della documentazione esibita e delle disposizioni di legge, gli oneri deducibili e le detrazioni d’imposta spettanti, le ritenute operate, nonchè gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto ovvero i rimborsi spettanti.
Nella selezione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo formale, l’Amministrazione finanziaria utilizzerà appositi criteri diversificati rispetto a quelli utilizzati per la selezione delle dichiarazioni elaborate direttamente dal sostituto d’imposta per le quali non è stato rilasciato il visto di conformità.

IL 730 PRE-COMPILATO, PER L’ASSEVERAZIONE, VERRA’ RITIRATO DAL CAF-CONFSAL AL TERMINE DEGLI APPUNTAMENTI

Sanzioni

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00, se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l’individuazione del contribuente o, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, dati rilevanti per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli (art. 8 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471). Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte (art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471). Nei casi di omessa, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a salso delle imposte risultanti dalla dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo. Identica sanzione si applica sulle maggiori imposte risultanti dai controlli automatici e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
La sanzione del 30 per cento è ridotta:
– al 10 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462);
– al 20 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento dell’esito del controllo formale della dichiarazione, effettuato ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462)
La violazione dell’obbligo di corretta indicazione del proprio numero di codice fiscale, dell’obbligo di corretta comunicazione a terzi del proprio numero di codice fiscale, dell’obbligo di indicazione del numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).

Si richiama l’attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall’art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

Da non dimenticare

ATTENZIONE

ATTENZIONE: i termini per la presentazione sono:
entro il 30 aprile se il modello è presentato al sostituto d’imposta;
entro il 31 maggio se il modello è presentato al Caf o ad un professionista abilitato.

 

ATTENZIONE: La documentazione deve essere conservata dal contribuente per il periodo entro il quale l’Amministrazione ha facoltà di richiederla e cioè, per la dichiarazione di quest’anno, fino al 31 dicembre 2018.

 

ATTENZIONE: la presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del Mod. 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al Mod. 730.

 

ATTENZIONE: se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione allo stesso, affinchè questi elabori un Mod. 730 “rettificativo”. Se invece il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della originaria dichiarazione sono diverse a seconda se l’integrazione comporta o meno una situazione di maggior favore per il contribuente.

 

Correzioni ed integrazioni

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve darne tempestiva comunicazione allo stesso, affinchè questi elabori un Mod. 730 “rettificativo”. Se invece il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della originaria dichiarazione sono diverse a seconda se l’integrazione comporta o meno una situazione di maggior favore per il contribuente.

end faq

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ATTENZIONE: La documentazione deve essere conservata dal contribuente per il periodo entro il quale l’Amministrazione ha facoltà di richiederla e cioè, per la dichiarazione di quest’anno, fino al 31 dicembre 2018.