05 02 NOTIZIARIO SINDACALE Audizione alla settima Commissione del Senato

 

Iniziativa del Dipartimento di Scienze Umane

dell’Università di Bergamo

“Quale idea di cultura?”

 

Per i docenti neo immessi in ruolo vale come formazione

 

in PERSONALE DELLA SCUOLA

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Sommario:

      Audizione presso l’ufficio di presidenza della 7° Commissione del Senato sulla conversione in Legge del Decreto Legge 23 gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della scuola

      Selezione esperti esterni Prove INVALSI – Informativa al MIUR

      Mobilità a.s. 2014/2015: Incontro al MIUR

      Classi C999 e C555: Emanata nota MIUR applicativa dell’art. 15 L. 128/2013

      Personale ATA . Indizione, per l’anno scolastico 2013/2014 dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B – Modelli domanda – Nota del Miur

      Applicazione del regime pensionistico previgente ai dipendenti che hanno maturato un qualsiasi diritto a pensione entro il 31.12.2011 – Parere della Funzione Pubblica

 

*   AUDIZIONE PRESSO L’UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA 7° COMMISSIONE DEL SENATO SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 23 GENNAIO 2014, N. 3, RECANTE DISPOSIZIONI TEMPORANEE E URGENTI IN MATERIA DI PROROGA DEGLI AUTOMATISMI STIPENDIALI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

 

Nel corso dell’audizione la delegazione dello SNALS-CONFSAL ha ripreso la valutazione già data del provvedimento: si tratta di un intervento parziale e deludente. I rappresentanti del nostro sindacato hanno chiarito le motivazioni alla base di questo giudizio articolando l’esposizione con riferimento a tre temi:

  1. 1)scatti di anzianità/progressioni economiche,
  2. 2)posizioni economiche ATA,
  3. 3)risorse Fondo Unico Nazionale per la retribuzione fissa e variabile e di risultato dei dirigenti scolastici.

In relazione al punto 1) scatti di anzianità/progressioni economiche, la delegazione dello SNALS-CONFSAL ha evidenziato che:

  • la fruizione del beneficio economico dovuto allo scatto di anzianità è una parte del “salario fondamentale”, frutto di una ben precisa scelta contrattuale che ha destinato una quota delle risorse disponibili a questo aspetto. Non dare validità ai fini della carriera di uno o più anni scolastici causa, quindi, una ulteriore penalizzazione aggiuntiva a quella che colpisce tutto il pubblico impiego con il blocco contrattuale che ha già causato una perdita del potere di acquisto di non meno del 15-20%. Questa penalizzazione colpisce in particolare chi deve andare in pensione e che, non maturando uno scatto, subisce una consistente perdita in termini previdenziali. Al riguardo si è evidenziato che per il calcolo a tali fini non si considera nella base di calcolo la quota parte di scatto maturata riconoscendo il rateo proporzionale agli anni compiuti nel gradone non completato;
  • il sindacato non può aver dubbi nella scelta tra “salario fondamentale” per tutti e “salario accessorio”, tra l’altro destinato a pochi;
  • il recupero già avvenuto per il 2010 e per il 2011 e quello di imminente contrattazione per il 2012 non è fatto utilizzando risorse destinate agli studenti, ma risorse contrattuali destinate alla retribuzione del personale per prestazioni aggiuntive;
  • si sono, invece, utilizzate risorse da destinare al personale a seguito della riduzione degli organici per finanziare la spesa legata a nuovi posti dovuti, in parte all’aumento degli allievi e in parte ancor più rilevante per quelli del sostegno derivanti da una sentenza della Corte Costituzionale;
  • è necessario avviare tempestivamente il rinnovo del contratto, sia giuridico che economico, in modo da adeguare sia la normativa che gli stipendi alle nuove situazioni. In riferimento a tante polemiche che circolano sul riconoscimento delle anzianità solo in sede di rinnovo contrattuale si potrà affrontare il problema di una eventuale nuova definizione delle “progressioni economiche” che, per quanto riguarda lo SNALS-CONFSAL, dovranno mantenere come parametro fondamentale l’anzianità, in quanto ad un incremento di questa corrisponde un aumento di esperienza e un arricchimento di professionalità, come avviene sostanzialmente anche in tutti i paesi europei.

Su questo punto lo SNALS-CONFSAL, in conclusione, ha formulato la richiesta di ripristinare la validità dell’anno 2013.

In relazione al punto 2) posizioni economiche ATA, la delegazione dello SNALS-CONFSAL ha evidenziato che:

ü      anche questo aspetto tratta di risorse frutto di una scelta contrattuale tendente ad attribuire un salario “valido a tutti i fini” a coloro che, dopo aver superato prove selettive e percorsi di formazione, sarebbero andati a svolgere compiti, aggiuntivi a quelli del profilo di appartenenza, indispensabili per il funzionamento delle scuole. Mettere in discussione l’attribuzione delle posizioni economiche per quelli che le hanno conseguite a partire dal settembre 2011 è una vera e propria “rapina” ai danni del personale e un “attentato” al funzionamento delle istituzioni scolastiche;

ü      appare, altresì, incomprensibile l’ipotesi del recupero di somme corrisposte a fronte di una effettiva e comprovata prestazione. L’amministrazione andrà, a parere del sindacato, ad una sicura soccombenza giurisdizionale e , quindi, non solo non “recupererà” somme, ma avrà un esborso superiore a quello attuale;

ü      non si deve nascondere il fatto che si creerebbero nelle scuole rischi per il mancato funzionamento di delicati servizi quali, ad esempio, quelli legati all’assistenza dei diversamente abili o alla sostituzione del DSGA;

ü      va tenuto presente che chi fruisce di queste posizioni economiche non poteva, a termini di contratto, accedere al salario accessorio d’istituto.

Lo SNALS-CONFSAL ha chiesto, in relazione a questo aspetto, che si introduca nella legge di conversione una norma di interpretazione autentica , che non ha necessità di coperture economiche, tale da ripristinare in toto le posizioni economiche del personale ATA.

In relazione al punto 3) risorse Fondo Unico Nazionale per la retribuzione fissa e variabile e di risultato dei dirigenti scolastici, la delegazione dello SNALS-CONFSAL ha chiesto che:

  1. vsi tenga conto della specificità della dirigenza scolastica che non è assimilabile a quella delle altre amministrazioni pubbliche e che, rispetto a queste, fruisce di retribuzioni nettamente inferiori anche se, spesso, con maggiori responsabilità;
  2. vl’interpretazione, a parere del sindacato errata, della norma che sta portando avanti l’UCB comporterebbe per la maggior parte dei dirigenti scolastici una perdita annua inaccettabile di circa 2500/3000 euro, proprio mentre a questi dirigenti vengono chiesti sempre maggiori e più delicati compiti, senza dimenticare che sono spesso destinatari di “reggenze” su altra scuola.

Lo SNALS-CONFSAL ha chiesto, in relazione a questo aspetto, che, per evitare le inevitabili lungaggini ed incertezze legate a “soluzioni amministrative”, venga, anche per questo aspetto, inserito un comma di interpretazione autentica.

 

*   SELEZIONE ESPERTI ESTERNI PROVE INVALSI – INFORMATIVA AL MIUR

Si è svolto, in data odierna, al MIUR, l’incontro di informativa sui criteri di selezione per l’individuazione degli esperti esterni per le prove di rilevazione degli apprendimenti da parte dell’INVALSI. Erano presenti, per la Parte Pubblica, la dott.ssa Lucrezia Stellacci, Direttore Generale dell’INVALSI, il Capo Dipartimento dell’Istruzione dott. Luciano Chiappetta, il Direttore Generale degli ordinamenti dott.ssa Palumbo e il dott. Manca per il Dipartimento dell’Istruzione.

Nel corso della riunione la dott.ssa Stellacci ha comunicato che saranno nominati 5.118 osservatori esterni, che dovranno operare nelle scuole per garantire la corretta somministrazione del protocollo di valutazione e cureranno la successiva trasmissione all’INVALSI delle prove stesse, con procedura on-line.

La predisposizione degli elenchi degli osservatori esterni sarà effettuata dagli USR, a seguito dell’emanazione del bando nazionale, curato dall’INVALSI, che indicherà la data di scadenza per l’invio delle domande da parte degli aspiranti e le modalità di effettuazione delle stesse.

Tutti gli adempimenti saranno espletati in tempo utile per consentire la nomina degli osservatori entro le date di svolgimento delle prove nazionali INVALSI che si attueranno con il seguente calendario:

          6-7 maggio per le classi II e V della scuola primaria;

          13 maggio per le classi II della scuola secondaria di II grado;

          17 maggio per le classi III della scuola secondaria di I grado.

Gli elenchi degli osservatori saranno formulati dagli USR che definiranno tali elenchi attingendo dalle categorie di personale che potranno produrre domanda (Dirigenti Tecnici, Dirigenti Scolastici, docenti delle scuole di ogni ordine e grado), secondo priorità e criteri discussi oggi, in base ad una proposta analitica dell’INVALSI, che verrà modificata a seguito degli esiti del confronto odierno.

L’INVALSI ha comunicato che il compenso previsto per l’attività di osservatore sarà di euro 195,00 lordo stato al giorno, onnicomprensivo di tutte le spese sostenute dall’interessato.

Alle scuole polo, già individuate dall’INVALSI, che si occuperanno degli adempimenti amministrativi relativi alla stipula dei contratti per gli osservatori, sarà riconosciuto un importo di € 9,34 lordo stato per ogni contratto stipulato.

La Delegazione Snals-Confsal, nel proprio intervento ha:

  • sottolineato l’eccessiva esiguità dell’importo destinato agli osservatori, e ha considerato improponibile quello destinato alle scuole per la stipula dei contratti;
  • chiesto precise garanzie che il personale individuato possa svolgere la propria funzione senza ostacoli. In particolare, nel caso di nomina del personale docente, senza che vi sia subordinazione dell’espletamento di tale servizio alla possibilità di sostituzione senza oneri all’interno della scuola di servizio.

 

*   MOBILITÀ A.S. 2014/2015: INCONTRO AL MIUR

Nella mattinata di oggi si è svolto al MIUR un incontro con il seguente o.d.g.: Comparto Scuola: Bozza O.M. Mobilità; art. 30 CCNI Mobilità.

L’Amministrazione era rappresentata dalla dott.ssa Maria Assunta Palermo e dalla dott.ssa Valentina Alonzo.

Preliminarmente si è discusso della bozza di ordinanza predisposta dall’Amministrazione, che potrà essere emanata soltanto dopo la sottoscrizione definitiva del CCNI per la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2014/2015.

Si ricorda che, tale CCNI è stato sottoscritto, quale Ipotesi, in data 17/12/2013 e, al termine dell’esame effettuato dalla Direzione Generale per la Politica Finanziaria ed il Bilancio del MIUR e dell’Ufficio Centrale del Bilancio, è stato consegnato, in data 22 gennaio u.s., dall’Ufficio VIII della Direzione Generale Politica Finanziaria e Bilancio al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per il rilascio del previsto Parere.

Poiché da tale data decorrono i 30 giorni, previsti dalla normativa in vigore, per l’invio delle valutazioni di competenza, le parti si stanno adoperando perché, alla scadenza di tale termine si possano, con la massima tempestività, inviare agli Uffici Territoriali (USR e Ambiti Territoriali) sia la O.M., sia il CCNI sottoscritto in via definitiva, sia la consueta nota di trasmissione da parte del MIUR.

Ciò al fine di avviare , subito dopo, con la massima tempestività, la presentazione delle domande, che saranno effettuate con procedura on-line sia per il personale docente, sia per il personale ATA, avvalendosi della procedura POLIS.

Occorre, quindi, con la massima urgenza, definire la O.M. e, a seguito della intenzione, in applicazione della L. 128/2013, espressa dall’Amministrazione, che l’organico di sostegno della scuola secondaria di II grado (DOS) sia unificato, ai soli fini dell’effettuazione della mobilità sia provinciale (II fase per il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa), che interprovinciale, effettuare una riscrittura dell’art. 30 della Ipotesi di CCNI relativo a: “sostegno – scuola secondaria di II grado”.

In tal senso l’Amministrazione ha predisposto una prima bozza di discussione per la definizione di tale articolo 30, che sarà oggetto di successiva riflessione e modifica, al fine di garantire i diritti del personale a tempo indeterminato, senza ledere i diritti degli inseriti negli elenchi di sostegno, ai fini delle nomine in ruolo. Si trascrivono, a chiarimento della questione, di seguito, integralmente i commi 3 bis e 3 ter dell’art. 15 della L. 128/2013 di conversione del D.L. 104/2013.

 

3-bis. Anche per le finalità di cui ai commi 2 e 3, le aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all’articolo 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all’ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997, sono unificate. Al citato comma 5 dell’articolo 13 della legge n. 104 del 1992, le parole: «, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato» sono soppresse. Le suddette aree disciplinari continuano ad essere utilizzate per le graduatorie di cui all’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e per i docenti inseriti negli elenchi tratti dalle graduatorie di merito delle procedure concorsuali bandite antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

3-ter. All’atto dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto, ad esclusione della prima fascia da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, le aree di cui al comma 3-bis del presente articolo, per le predette graduatorie, sono unificate. Gli elenchi relativi alle graduatorie di istituto di prima fascia e alle graduatorie provinciali, a meno che non siano esauriti all’atto dell’aggiornamento da effettuare in relazione al triennio 2014/2015-2016/2017, sono unificati all’atto dell’aggiornamento per il successivo triennio 2017/2018-2019/2020. Gli aspiranti, muniti del titolo di specializzazione, sono collocati in un unico elenco e graduati secondo i rispettivi punteggi e rispettando la divisione in fasce delle predette graduatorie.

 

Al fine di definire le date per la presentazione delle domande è stato concordato un successivo incontro da effettuarsi in data 24/01 p.v.; ciò in quanto si prevede, che per tale data, l’Ipotesi di CCNI per la mobilità dell’a.s. 2014/2015, sarà restituita da Funzione Pubblica e MEF, a seguito del prescritto Parere, e si potrà, conseguentemente, procedere alla definitiva sottoscrizione.

 

*   CLASSI C999 E C555: EMANATA NOTA MIUR APPLICATIVA DELL’ART. 15 L. 128/2013

Vi comunichiamo che, in data odierna, il MIUR ha emanato la nota prot. 895 del 5/2/2014, avente per oggetto: “Personale docente inquadrato nei contingenti ad esaurimento C999 e C555 – attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 15 del D .L. 12 settembre 2013 n.104, convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013 n. 128”, che trascriviamo di seguito integralmente, e provvediamo ad inserire in internet.

 

Ministero dell’Istruzione. Dell’università e della ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione Generale per il personale scolastico

 

 

prot. n. AOODGPER 895                                                                                  Roma, 05.02.2014

 

 

AI DIRETTORI GENERALI

DEGLI UFFICI SCOLASTICI

REGIONALI

LORO SEDI

 

OGGETTO: Personale docente inquadrato nei contingenti ad esaurimento C999 e C555 – attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 15 del D .L. 12 settembre 2013 n. 104, convertito con modificazioni in Legge 8 novembre 2013 n. 128.

 

A seguito di quesiti pervenuti da alcuni uffici scolastici regionali si precisa quanto segue.

Con circolare prot. n. 13219 del 6.12.2013 è stato chiarito, in attuazione dell’art. 15, comma 9, del D.L. n.104 del 12.09.2013, convertito con modificazioni in Legge n.128/2013, che al personale docente titolare delle classi di concorso C999 e C555, anche nell’anno scolastico 2013 – 2014, è consentito transitare su altra classe di concorso per la quale sia abilitato o in altro posto di insegnante tecnico-pratico o di scuola primaria per il quale possieda idoneo titolo di studio, purché non sussistano condizioni di esubero nella stessa provincia.

Al citato personale docente è, altresì, consentito di rimanere negli organici degli uffici tecnici previsti dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 87 e n. 88, se già utilizzato in tali ambiti ed in possesso del relativo titolo di studio subordinatamente all’esistenza di posti in organico di diritto e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Stante l’approssimarsi del consueto termine di presentazione delle domande di mobilità del personale docente, si invitano le SS.LL., acquisite e verificate le richieste del personale interessato, ad avviare tutte le procedure finalizzate al nuovo inquadramento del personale sopra citato con decorrenza giuridica nell’anno scolastico in corso e con raggiungimento della sede di titolarità a decorrere dal 1° settembre dell’anno scolastico 2014-2015, ai sensi del vigente CCNI sulla mobilità.

Effettuati i predetti inquadramenti si pregano le SSLL ,tramite i competenti uffici, di inviare l’elenco dei docenti transitati, con l’indicazione del posto o della classe di concorso occupata all’indirizzo e-mail di seguito indicato: catia.marmozzi@istruzione.it.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione .

 

p. IL DIRETTORE GENERALE

Il Dirigente Vicario

Gildo De Angelis

 

La nota è stata emanata a seguito di quesiti pervenuti dagli USR; in vista della presentazione delle domande di mobilità del personale docente, il MIUR invita gli USR a procedere all’inquadramento a domanda di tale personale, con decorrenza giuridica nel corrente a.s. e raggiungimento della sede dal prossimo 1° settembre.

La nota ricorda che tale personale potrà transitare, a domanda, su altra classe di concorso, per la quale sia in possesso di abilitazione o altro posto di I.T.P. o scuola primaria, per cui possieda il titolo di studio di accesso; tali transiti sono subordinati all’assenza di esubero nelle classi di concorso o posti richiesti.

Tale personale, se giù utilizzato negli organici degli Uffici tecnici, e se in possesso del titolo richiesto, potrà rimanere negli Uffici tecnici previsti dai regolamenti di cui ai D.P.R. 87 e 88/2010.

 

*   PERSONALE ATA . INDIZIONE, PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/2014 DEI CONCORSI PER TITOLI PER L’ACCESSO AI RUOLI PROVINCIALI, RELATIVI AI PROFILI PROFESSIONALI DELL’AREA A E B – MODELLI DOMANDA – NOTA DEL MIUR

In data odierna, il Miur, con la nota prot. N. 920, ha trasmesso i necessari modelli di domanda (Allegati B1, B2, F e H ), per la partecipazione ai concorsi per titoli per i profili professionali dell’area A e B del personale ATA.

Inoltre, nella stessa nota viene ricordato che dovranno essere inviati :

a) con modalità tradizionale i modelli di domanda allegati B1 , B2, F e H mediante raccomandata a/r ovvero consegnati a mano, all’ Ambito Territoriale Provinciale della provincia d’interesse entro i termini previsti dal relativo bando;

b) tramite le istanze on line il modello di domanda allegato G di scelta delle sedi delle istituzioni scolastiche. Per quest’ultimo non dovrà essere inviato il modello cartaceo in formato pdf prodotto dall’applicazione in quanto l’ Ufficio territoriale destinatario lo riceverà automaticamente al momento dell’inoltro.

Infine, viene precisato che:

  • al fine di favorire la procedura on line viene chiesto ai competenti uffici di invitare tutti gli aspiranti interessati alle graduatorie d’istituto a procedere alla registrazione alle istanze on line ove non fossero già registrati, sottolineando che tutti gli aspiranti , ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1° fascia per l’ a. s, 2014/2015 dovranno, necessariamente, utilizzare la procedura on-line;
  • analogamente allo scorso anno, è prevista la compilazione di un apposito Allegato H per il personale che intende usufruire dei benefici dell’art. 21 e dell’art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92 con le modifiche apportate dall’art. 24 della legge 4.11.2010 n. 183.

*   APPLICAZIONE DEL REGIME PENSIONISTICO PREVIGENTE AI DIPENDENTI CHE HANNO MATURATO UN QUALSIASI DIRITTO A PENSIONE ENTRO IL 31.12.2011 – PARERE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Come è noto, nell’art. 2, comma 4. del d.l. n. 101 del 2013, convertito in l. n. 125 del 2013, prevede che: ”L’art. 24, comma 3, primo periodo. Del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, si interpreta nel senso che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l’applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente rispetto all’entrata in vigore del predetto articolo 24“.

Tale disposizione chiarisce che qualora un dipendente pubblico abbia conseguito un qualsiasi diritto a pensione entro il 31/12/2011 lo stesso è obbligatoriamente soggetto al regime dei requisiti e delle decorrenze previgente rispetto all’introduzione della riforma di cui al citato art. 24. In sostanza, secondo la norma il dipendente con un diritto a pensione maturato entro il 31/12/2011 non può esercitare un’opzione per il nuovo regime, ma soggiace comunque [obbligatoriamente] al regime previgente.

A riguardo, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con il Parere prot. n. 6295 del 31/01 u.s., ha precisato che:

  • il dipendente che ha maturato un diritto a pensione entro il 31/12/2011, raggiungendo la quota 96 oppure, per le donne, i requisiti previgenti per la pensione di vecchiaia (61 anni di età e almeno 20 anni di contributi), ma che non ha ancora raggiunto l’età limite ordinamentale per la permanenza in servizio di cui all’art. 4, del d.P.R. n. 1092 del 1973, ossia sessantacinque anni, è titolare di un diritto che può o meno decidere di esercitare;
  • l’amministrazione, in questo caso, deve accogliere l’istanza del dipendente che faccia richiesta di essere collocato a riposo in virtù del diritto conseguito prima dei 65 anni di età. Qualora il dipendente soggetto al regime previgente non eserciti tale diritto, l’amministrazione è obbligata a collocarlo a riposo al compimento dei 65 anni di età, salvo la concessione del trattenimento in servizio per un biennio di cui all’art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, in presenza di tutti i presupposti di legge;
  • per i dipendenti che hanno maturato i requisiti nell’anno 2011, essendo soggetti al regime vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 24, del citato d.l. n. 201 del 2011, resta in vigore anche il regime delle decorrenze di cui all’art. 12, del d.l. n. 78 del 2010 (che per il personale della scuola conferma l’applicazione del comma 9, dell’art. 59, della legge 449/97 e cioè la decorrenza dall’inizio dell’a.s. nel caso di maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno – NDR).