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SECONDO INCONTRO AL MIUR SULL’UTILIZZO DELLE “BONUS”: IL MIUR CHIEDERA’ UN PARERE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

 

Al Miur, alla presenza del Direttore Generale della DGRUF, dott. Jacopo Greco, si è tenuto il secondo incontro sulle modalità di utilizzo delle risorse per la valorizzazione del merito del personale docente, già confluite nel fondo per il MOF (CCNL scuola 2016/2018), da impiegare, secondo l’art. 1, comma 249, della Legge di bilancio per il 2020 (legge 160/2019), con le contrattazioni delle scuole in favore del personale scolastico, “senza ulteriore vincolo di destinazione”.

L’Amministrazione, dopo approfondimento interno sulla materia, ha reso noto di ritenere che la norma in questione possa effettivamente essere letta ed interpretata in senso “teleologico” e, quindi, avere il significato di una sostanziale definalizzazione delle risorse del bonus che, quindi, confluirebbero nel MOF in maniera indistinta permettendo alle scuole di contrattarle per le diverse finalità, inclusa quella della valorizzazione del personale.

Il Miur ritiene, però, che detta soluzione interpretativa necessiti di un ulteriore approfondimento anche da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, ministero da sempre coinvolto nell’applicazione di questo tipo di norme, al quale chiederà un suo parere.

Lo SNALS ha evidenziato la necessità che la richiesta di parere del Miur sia la più completa ed esaustiva possibile prevedendo, quindi, da parte della Funzione Pubblica una risposta altrettanto chiara, completa ed esaustiva e che detta procedura possa svolgersi in maniera tempestiva per poter dare risposte rapide e certe a tutte le scuole.

 

CESSAZIONE OPZIONE DONNA 1.09.2020

 

 

Il MIUR, in data 7.2.2020, con la nota n. 2664 ha comunicato di aver attivato la funzione Polis su istanze on line, per poter cessare dall’1.09.2020 con l’opzione contributivo donna.

I requisiti richiesti di 35 anni di contributi e 58 anni di età debbono essere stati maturati entrambi entro il 31.12.2019, senza alcun arrotondamento.

Si consiglia alle interessate, che intendano andare in pensione dall’1.09.2020, di presentare entro la data di scadenza fissata per istanze on line 29.02.2020 anche la prevista domanda all’Inps.

Questo per consentire all’INPS di poter verificare quanto prima la maturazione dei requisiti da parte delle interessate, visto il ritardo con cui verranno presentate le loro domande; gli altri pensionandi hanno presentato le domande entro il 10 gennaio u.s..

Ricordiamo a coloro che, per vari motivi, non avessero ancora chiesto il riscatto della durata del corso di laurea e intendessero richiederlo “a costo agevolato”, tale richiesta va presentata all’Inps contestualmente con la domanda di cessazione opzione contributivo donne (circ. n. 6 INPS/20).

L’opzione contributiva donna è stata istituita con la legge Maroni n. 243/2004.

La possibilità dell’opzione era stata prevista a partire dall’1.01.2008 ed in via sperimentale fino al 2015.

L’opzione è stata poi ripresa dalla riforma Fornero del 2011 e prorogata negli anni a seguire dalle varie leggi di bilancio.

La scelta del calcolo tutto contributivo della pensione, nei primi anni di applicazione della normativa, orientativamente prevedeva che l’importo pensionistico si sarebbe ridotto di circa il 25/30%.

Quest’importo inferiore della pensione, che questa scelta determinava, era dovuto ai diversi anni di contributi che le interessate vantavano nel sistema retributivo entro il 31.12.1995. Le prime donne che hanno fatto questa scelta di pensionamento nel 2008, rinunciavano al calcolo retributivo di circa 22 anni:

2008 – 35 anni = 1973 inizio contributi

1995-1973 = 22 anni contributi nel retributivo

 

Per le donne che andranno in pensione dal 2020, quindi nell’ex sistema di calcolo misto (meno di 18 anni al 31.12.1995), questa “rinuncia-perdita” si concretizza in solo 10/12 anni di contribuzione retributiva, quindi “la perdita” sull’importo pensionistico, rispetto le prime “fruitrici dell’opzione donna” si è dimezzata.

2019 – 35 anni = 1984 inizio contributi

1995-1984 = 11 anni contributi nel retributivo

Va comunque ricordato che i requisiti maturati al 31.12, richiesti nei vari anni, per opzione donna, sono “cristallizzati”.

La normativa, infatti non prevede la data entro la quale fare domanda di cessazione ma soltanto la data entro la quale vanno maturati i requisiti.

Questo, in pratica, non avendo l’opzione donna una scadenza di presentazione della domanda di cessazione (INPS), una volta maturati i requisiti (esempio al 31.12.2019), la domanda può essere presentata negli anni successivi 2020, 2021, ecc..

Riprova di quanto sopra ricordato è che prima della proroga al 2019, stabilita dalla finanziaria, su funzioni istanze on line POLIS con scadenza 10 gennaio, potevano far domanda di pensionamento all’1.09.2020, le donne che avevano maturato i requisiti entro il 31.12.2018 e quindi ancora in servizio nel 2019.

La “cristallizzazione” dei requisiti maturati permette, per il personale femminile della scuola, qualora raggiunga una classe stipendiale superiore dopo l’1.09.2020, di poter sfruttare economicamente il vantaggio di posticipare di uno o due anni la data del pensionamento.

Si ricorda che, ai fini dell’importo pensionistico, essendo il calcolo totalmente contributivo, la differenza mensile si concretizzerebbe in pochi euro.

Il ”montante contributivo individuale” verrebbe aumentato dalla differenza degli “importi contributivi” tra le due classi stipendiali e solo per pochi mesi.

Un vantaggio concreto di posticipare di un anno il pensionamento, si avrebbe sul calcolo della buonuscita che, anche avendo chiesto il calcolo contributivo della pensione, verrà calcolato con la normale formula.

Per cui gli anni utili alla buonuscita aumenteranno dell’anno lavorato in più e nel calcolo verrà utilizzato l’ultimo stipendio percepito relativo alla classe stipendiale superiore maturata, tenendo conto degli anni utili ex-se ai fini della buonuscita e di quelli eventualmente riscattati (laurea, militare, pre-ruolo e altro).

In allegato la nota del Miur

 

PERIODO DI PROVA E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI NEOASSUNTI: PUBBLICATA LA NOTA MINISTERIALE

 

È stata pubblicata la nota ministeriale prot. 2689 del 10/2/2020 per l’attuazione del DM 956/17 relativo alla valutazione del periodo di formazione e di prova dei dirigenti scolastici neoassunti.

La versione definitiva del decreto già aveva recepito parte delle nostre osservazioni. Infatti la nota offre sufficienti tutele ai dirigenti neoassunti riconducendo ai direttori regionali, come avvenuto finora, la decisione finale di conferma in ruolo ed escludendo il ruolo e la funzione dei nuclei di valutazione e delle procedure ancora non a regime per i dirigenti scolastici di ruolo.

Restano ancora criticità sul ruolo del tutor dei neoassunti che non viene limitato alle funzioni di accompagnamento e supporto, essendo previsto l’obbligo in capo allo stesso di predisporre un parere in ordine alle competenze evidenziate nelle quattro aree di esercizio della funzione dirigenziale introdotte dal DM 956. Viene pure prevista la compilazione di un breve report per ognuna delle aree di valutazione da parte del neoassunto.

Confermato il modello delle 50 ore in presenza e 25 di accompagnamento.