Sanzioni
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 258,00 a euro 2.065,00, se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in
maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente
o, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, dati rilevanti per la
determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa
ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli (art. 8 del
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471). Se nella dichiarazione è indicato un reddito
imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a
quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione
amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o della
differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione
sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni
dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla
fonte (art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471). Nei casi di omessa,
insufficiente o ritardato versamento in acconto o a salso delle imposte
risultanti dalla dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 30
per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo. Identica sanzione
si applica sulle maggiori imposte risultanti dai controlli automatici e formali
effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600 (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
La sanzione del 30 per cento è ridotta:
- al 10 per cento nel caso in cui le somme dovute
siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito
della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del
D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462);
- al 20 per cento nel caso in cui le somme dovute
siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento dell'esito del controllo
formale della dichiarazione, effettuato ai sensi dell'articolo 36-ter del
D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462)
La violazione dell'obbligo di corretta indicazione
del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di corretta comunicazione a
terzi del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di indicazione del
numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione
amministrativa da euro
Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle
specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n.