Sanzioni

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,00 a euro 2.065,00, se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente o, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, dati rilevanti per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli (art. 8 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471). Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte (art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471). Nei casi di omessa, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a salso delle imposte risultanti dalla dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo. Identica sanzione si applica sulle maggiori imposte risultanti dai controlli automatici e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
La sanzione del 30 per cento è ridotta:
- al 10 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462);
- al 20 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento dell'esito del controllo formale della dichiarazione, effettuato ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462)
La violazione dell'obbligo di corretta indicazione del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di corretta comunicazione a terzi del proprio numero di codice fiscale, dell'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti, è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 2.065,00 (art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.