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Indice
Titolo I
Principi, finalità e democrazia interna
Art. 1 - Costituzione e principi
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Tesseramento
Art. 4 - Tutela degli
iscritti
Art. 5 - Elezioni
interne
Art. 6 - Incompatibilità
Art. 7 - Garanzia e
propaganda
Art. 8 - Accertamento
di irregolarità
Art. 9 - Convocazione degli organi
centrali e periferici
Art. 10 - Cooptazione e durata
Titolo II
Strutture del sindacato
Art. 11 - Organizzazione
periferica
Art. 12 - Delegato
Art. 13 - Organi
distrettuali
Art. 14 - Organi
provinciali
Art. 15 - Funzione
degli organi pro-vinciali
Art. 16 - Consiglio
provinciale
Art. 17 - Segretario e
segreteria pro-vinciale
Art. 18 - Collegio
provinciale dei sindaci
Art. 19 - Collegio
provinciale dei probiviri
Art. 20 - Elezione
degli organi provinciali
Art. 21 - Organi
regionali
Art. 22 - Congresso
regionale
Art. 23 - Consiglio
regionale
Art. 24 - Segretario
regionale
Art. 25 - Segreteria
regionale
Art. 26 - Collegio
regionale dei sindaci
Art. 27 - Conferenza
dei segretari provinciali
Art. 28 - Norma
transitoria
Art. 29 - Organi
nazionali
Art. 30 - Congresso
nazionale
Art. 31 - Convocazione
congresso nazionale
Art. 32 - Delegati al
congresso nazionale
Art. 33 - Convocazione
straordinaria del congresso nazionale e della assemblea provinciale
Art. 34 - Consiglio
nazionale
Art. 35 - Composizione
del consiglio nazionale
Art. 36 - Comitato
centrale
Art. 37 - Ufficio di
Presidenza del Consiglio Nazinale e Ufficio del
Comitato Centrale
Art. 38 - Segretario
generale
Art. 39 - Segreteria
generale
Art. 40 - Conferenza dei segretari
provinciali e regionali
Art. 41 - Organo di
stampa
Art. 42 - Organizzazione
centrale
Art. 43 - Collegio
nazionale dei sindaci
Art. 44 - Collegio
nazionale dei probiviri
Art. 45 - Commissione di
vigilanza (Abrogato)
Titolo III
Organizzazione dei settori
Art. 46 - Settori del
sindacato
Art. 47 - Consulta
provinciale di settore
Art. 48 - Organi
nazionali di settore
Titolo IV
Bilancio, patrimonio e amministrazione
Art. 49 - Bilancio
nazionale
Art. 50 - Bilancio
provinciale e regionale
Art. 51 - Patrimonio
Titolo V
Modifiche statutarie e regolamento
Art. 52 - Modifiche
statutarie e regolamento
Titolo I
Principi, finalità e democrazia interna
Art. 1
Costituzione e principi
E' costituito con sede in Roma, il Sindacato
Nazionale Autonomo Lavoratori della Scuola (S.N.A.L.S.), organizzazione
unitaria, libera, democratica ed autonoma di tutti i settori del lavoro
scolastico pubblico e privato. Lo S.N.A.L.S. aderisce alla Confederazione
dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori (CONF.S.A.L.).
Lo S.N.A.L.S. è unitario perché muove dalla consapevolezza della unità sostanziale dei problemi della scuola e di
quelli del lavoro, nella dimensione economica e sociale, e, in particolare,
nel pubblico impiego. Lo S.N.A.L.S., indipendente dal Governo, dai partiti politici e
dalle associazioni di qualunque tipo, pone l'autonomia come garanzia
precisa di libertà e di pluralità democratica. Lo S.N.A.L.S. è democratico:
esso si ispira ai principi costituzionali nati
dalla lotta di Liberazione; si impegna a difendere ed a sostenere le libere
istituzioni ed il sistema pluralistico; rifiuta il concetto e la politica
del sindacalismo di classe o di massa, che sia unico, esclusivo ed
esternamente diretto; si pone come associazione di base, la cui linea
programmatica si definisce nel serio ed aperto confronto delle posizioni e
si realizza attraverso la libera elezione delle cariche. Lo S.N.A.L.S. è un
ente di tipo associativo non commerciale, per cui
non potrà: 1) distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante
la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge; 2) trasmettere ad altri il contributo associativo.
Lo Snals ha l’obbligo di devolvere il patrimonio del sindacato, in caso di
suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità
analoghe e comunque a fini di pubblica utilità. top
Art. 2
Finalità
Lo S.N.A.L.S., che non persegue fini di lucro, ha
per obiettivo di tutelare e sviluppare organicamente, attraverso la
contrattazione, la pressione sui pubblici poteri e l'esercizio dello
sciopero, le condizioni morali, professionali, giuridiche ed economiche del
lavoro scolastico. La ratifica di base è richiesta a conclusione delle
vertenze sindacali. Lo S.N.A.L.S. persegue le seguenti ulteriori
finalità: a) la difesa dei diritti sindacali dei lavoratori della scuola
nonché l'aggiornamento della loro professionalità; b) lo sviluppo ed il
rinnovamento, seriamente programmati, del sistema educativo e delle
istituzioni scolastiche, in modo precipuo della scuola pubblica nelle sue
articolazioni statali e regionali, per valorizzarne la funzione sociale; c)
la difesa conseguente della serietà della scuola e del suo contributo, in
concorso con la famiglia, alla formazione completa della persona in una
comunità operosa e democratica; d) l'autogoverno socialmente responsabile
della scuola, nel riconoscimento dell'apporto autonomo delle altre
componenti ed in primo luogo degli studenti e delle famiglie; e) la tutela
della dignità del lavoro scolastico e della libertà dell'insegnamento e
della ricerca. Lo S.N.A.L.S.,
inoltre, contribuisce, in seno alla CONF.S.A.L.,
con proprie proposte alla formazione della politica economica
(investimenti, reddito, occupazione, servizi sociali, tributi), alla
definizione delle riforme sociali ed alla realizzazione di una organica e
giusta politica retributiva sia del settore pubblico sia del settore
privato. top
Art. 3
Tesseramento
Lo S.N.A.L.S. organizza unitariamente il personale della scuola di ogni
ordine e grado, dipendente dallo Stato e dagli enti pubblici e privati,
compreso quello all'estero, e il personale dell'amministrazione scolastica
e dell'università e ne assume la rappresentanza. Hanno titolo
all'iscrizione gli appartenenti al personale ispettivo, direttivo e
amministrativo, docente e non docente, siano essi di ruolo, non di ruolo,
in attività di servizio o in quiescenza, nonché
gli aspiranti a posti di personale docente e non docente. Sono soci dello
S.N.A.L.S. tutti coloro che si impegnano
all'osservanza del presente statuto, del regolamento applicativo, dei
deliberati degli organi statutari e che versano la quota annuale di
iscrizione. Il tesseramento avviene secondo norme che saranno stabilite dal
consiglio nazionale. Il consiglio nazionale stabilirà, altresì, la
ripartizione delle quote di iscrizione fra la
segreteria generale, le segreterie regionali e quelle provinciali. top
Art. 4
Tutela degli iscritti
Lo S.N.A.L.S. tutela la libertà dei singoli iscritti, i quali non possono
organizzarsi in gruppi istituzionalizzati. In occasione dei congressi, nonché dei consigli chiamati a deliberare fra un
congresso e l'altro, deve essere possibile far emergere e confrontare le
tesi di politica sindacale e scolastica; deve essere possibile la scelta
organica dei dirigenti chiamati ad interpretare democraticamente e
responsabilmente la volontà della base; deve essere possibile la formazione
e la libera articolazione del consenso e del dissenso alla base ed al
vertice. top
Art. 5
Elezioni interne
Lo S.N.A.L.S. è fondato sul principio della più ampia democrazia interna.
Tutte le cariche sociali negli organi deliberanti, direttivi ed esecutivi
ed in quelli di controllo, sono elettive. Tutte le decisioni devono essere
prese a maggioranza dei voti. Le riunioni di qualsiasi organo sono valide
se è presente almeno la metà più uno dei componenti.
Per tutte le elezioni interne relative ad organi deliberanti, di controllo
o di settore, composti da almeno tre persone, si
applica, qualora vengano presentate più liste, il metodo proporzionale.
Tutte le elezioni devono essere effettuate con
votazioni dirette e segrete. Gli organi esecutivi e le cariche elettive in
genere decadono qualora sia stata votata la sfiducia nei loro confronti da
parte degli organi che li hanno eletti. top
Art. 6
Incompatibilità
Le cariche di segretario generale, regionale e provinciale e di membro
della segreteria generale dello S.N.A.L.S. non sono cumulabili fra loro e
sono incompatibili con il mandato parlamentare o politico-amministrativo,
con l'appartenenza ad organi esecutivi di partiti, o con la carica di responsabile
degli uffici scuola dei partiti. I membri del collegio provinciale,
regionale e nazionale dei sindaci e i membri del collegio provinciale e
nazionale dei probiviri non possono far parte degli organi deliberanti ai
rispettivi livelli. Eventuali altri casi di non cumulabilità
di cariche, con particolare riguardo agli incarichi rappresentativi in
organi esecutivi esterni, saranno stabiliti dal consiglio nazionale. top
Art. 7
Garanzia e propaganda
A tutti gli iscritti è garantito, all'interno del sindacato, il diritto di
parola, critica e propaganda. I soci si impegnano
a proporre le rivendicazioni e la linea operativa nei momenti e nelle sedi
in cui si elaborano e si discutono i programmi del sindacato. Qualora una
proposta non venga accolta, i soci hanno diritto
ad ulteriore propaganda in seno al sindacato, ma devono astenersi da
attività sindacali svolte fuori dal sindacato unitario e da iniziative
disgregatrici. Le deliberazioni sono impegnative per tutti. Una volta
deliberate azioni sindacali di agitazione o
sciopero oppure altre iniziative, ogni socio dovrà astenersi da qualsiasi
atto che indebolisca l'azione del sindacato o ne minacci l'unità
organizzativa. top
Art. 8
Accertamento di irregolarità
In caso di gravi ed accertate disfunzioni od irregolarità, gli organi di
settore e unitari sono dichiarati decaduti e si provvede a gestione
commissariale. L'accertamento delle disfunzioni o irregolarità spetta, in relazione alle successive lettere a) - b), rispettivamente
alla segreteria generale e provinciale. La dichiarazione di decadenza e la
nomina di un commissario straordinario competono: a) al comitato centrale
nei riguardi di tutti gli organi centrali di settore e dei consigli
regionali e provinciali; b) ai consigli provinciali nei riguardi di tutti
gli organi provinciali di settore e nei riguardi dei comitati distrettuali.
Avverso i provvedimenti di cui sopra, è ammesso ricorso, nel termine
perentorio di 20 giorni dal ricevimento: - al consiglio nazionale per i
casi di cui alla lettera a); - al comitato centrale per i casi di cui alle lettera b). Il ricorso deve essere deciso nella
prima seduta utile dell'organo competente e, comunque,
non oltre i 60 giorni, pena la decadenza del provvedimento impugnato. Qualsiasi gestione commissariale non può protrarsi per più di 6
mesi. Il rifiuto di ottemperare alle decisioni di
cui ai precedenti commi comporta l'automatico deferimento dei responsabili
al collegio nazionale dei probiviri, nel caso di provvedimenti adottati da
organismi nazionali, e al collegio provinciale dei probiviri nel caso di
provvedimenti adottati da organismi provinciali. top
Art.
9
Convocazione degli organi centrali e periferici
Tutti gli organi deliberanti, centrali e periferici, sono convocati, con
indicazione dell'ordine del giorno, in via ordinaria dai responsabili degli
organi, su richiesta delle segreterie e, in via straordinaria, quando ne
faccia richiesta almeno un terzo dei componenti le segreterie. La riunione
relativa deve avvenire entro un massimo di trenta giorni dal ricevimento
della richiesta per gli organi centrali e di quindici per gli organi
periferici. In quest'ultimo caso, in mancanza di
convocazione, provvederà il segretario regionale per gli organi provinciali
e il segretario generale per gli organi regionali. I membri di tutti gli
organi del sindacato, centrali e periferici, che risultino
assenti senza giustificati motivi per due sessioni consecutive, sono dichiarati
decaduti dagli organi di cui fanno parte, nella seduta successiva. Gli
organi deliberanti del sindacato, centrali e periferici (consiglio
nazionale, consigli regionali e provinciali) e le consulte di settore si
riuniscono almeno due volte l'anno. top
Art. 10
Cooptazione e durata
Negli organi deliberanti (consiglio nazionale, comitato centrale, consigli
regionali e provinciali), nonché nelle consulte di settore provinciali e
nazionali, possono essere cooptati, in situazioni particolari, altri membri
fino ad un massimo corrispondente al 10% dei loro componenti e scelti da
una maggioranza qualificata di almeno due terzi degli aventi diritto al
voto. Tutti gli organi deliberanti, direttivi ed esecutivi restano in
carica non più di quattro anni. top
TITOLO II
Strutture del Sindacato
Art.
11
Organizzazione periferica
Lo S.N.A.L.S. dispone di strutture ed organi unitari. Questi hanno, a tutti
i livelli, sedi, uffici, attrezzature, personale e mezzi
adeguati. L'organizzazione periferica unitaria dello S.N.A.L.S. si articola
in strutture regionali, provinciali e, di norma, anche distrettuali. top
Art. 12
Delegato
Lo S.N.A.L.S., allo scopo di garantire una vita
sindacale sempre più aderente alla realtà ed ai problemi della scuola e
della società ed insieme la partecipazione diretta nelle scelte
programmatiche e nella gestione delle lotte e delle conquiste, fonda la sua
organizzazione unitaria sul delegato, individuato in ogni unità scolastica
o sede di servizio. Il delegato, eletto dagli iscritti o
designato dalla segreteria provinciale, tutela gli interessi e salvaguarda
i diritti dei soci sul posto di lavoro, anche attraverso la contrattazione
decentrata; cura l'informazione e la propaganda; garantisce la
partecipazione diretta del personale nelle scelte programmatiche e nella
gestione delle lotte e delle conquiste; provvede al tesseramento. top
Art. 13
Organi distrettuali
Sono organi distrettuali unitari:
1) l'assemblea dei delegati;
2) il comitato distrettuale;
3) il segretario distrettuale.
L'assemblea dei delegati, che è formata dai rappresentanti degli iscritti
nella scuola del distretto, ha il compito di dibattere i problemi connessi
con le unità scolastiche del territorio, di raccogliere le istanze di base in ordine alle scelte programmatiche,
alle azioni di lotta; di formulare le relative proposte agli organi
provinciali. Il comitato distrettuale è composto da
un massimo di 5 membri, eletti dall'assemblea dei delegati, in numero
proporzionale alla rappresentanza di ciascun settore e dai coordinatori
distrettuali di settore. Alle riunioni del comitato distrettuale
partecipano, con solo diritto di parola, i rappresentanti dello S.N.A.L.S.
eletti in seno al consiglio scolastico distrettuale, qualora non ne
facciano già parte in qualità di membri effettivi. Il segretario viene eletto dal comitato distrettuale. La sezione
distrettuale, non necessariamente coincidente con il distretto scolastico,
esercita funzioni di promozione, coordinamento ed organizzazione
dell'attività sindacale e tiene i rapporti con le strutture scolastiche e
gli enti locali nell'ambito del territorio. Per la realizzazione della
politica scolastica distrettuale, il comitato può costituire gruppi
intersettoriali di lavoro per specifici obiettivi di azione.
top
Art. 14
Organi provinciali
Sono organi provinciali unitari:
a) l'assemblea degli iscritti;
b) il consiglio provinciale;
c) il segretario provinciale;
d) la segreteria provinciale;
e) il collegio dei sindaci;
f) il collegio dei probiviri;
g) le commissioni di studio.
top
Art. 15
Funzioni degli organi provinciali
In ogni capoluogo di provincia si costituisce l'organizzazione provinciale
unitaria dello S.N.A.L.S.. Gli organi sindacali
provinciali interpretano, sviluppano e riconducono a unità le istanze
sindacali di base e di settore; attuano il collegamento tra la base
provinciale e gli organi centrali del sindacato; svolgono, nell'ambito
della provincia, compiti analoghi a quelli che gli organi centrali
corrispondenti assolvono in tutto il territorio, ma non possono promuovere
azioni sindacali che contrastino con gli indirizzi e i deliberati degli
organi centrali. top
Art.
16
Consiglio provinciale
Il consiglio provinciale è composto da un minimo di 15 membri a un massimo
di 45, ripartiti in numero proporzionale alla consistenza di ciascun
settore. Per ogni provincia il numero dei consiglieri provinciali è
determinato in base alla consistenza degli iscritti. I consiglieri
nazionali partecipano a titolo consultivo alle riunioni del consiglio
provinciale della realtà territoriale in cui risultano
iscritti. Il consiglio provinciale assume la direzione del sindacato
nell'ambito delle competenze di cui all'art. 15; dispone in materia di
bilancio, amministrazione, tesseramento, organizzazione e attività di assistenza e consulenza. Il consiglio provinciale
esercita, altresì, il controllo delle attività dei delegati e degli organi
distrettuali, designa i rappresentanti dell'organizzazione nelle
commissioni che operano a livello provinciale e provvede alla costituzione
delle commissioni di studio, nelle quali potranno essere utilizzati anche
esperti esterni all'organizzazione. Alle riunioni del consiglio provinciale
partecipano, con solo diritto di parola, i rappresentanti dello S.N.A.L.S.
eletti in seno al consiglio scolastico provinciale, qualora non ne facciano
già parte in qualità di membri effettivi. top
Art.
17
Segretario e segreteria provinciale
Il consiglio provinciale elegge il segretario provinciale e, con successiva
votazione, gli altri membri della segreteria provinciale da un minimo di 3
ad un massimo di 9, in rapporto proporzionale al numero dei consiglieri
provinciali. Nel corso della sua prima riunione, la segreteria provinciale
elegge, nel proprio seno, un segretario amministrativo e uno o più
vice-segretari. Il segretario provinciale ha la rappresentanza legale del
sindacato nell'ambito della provincia e le sue competenze si esplicano nel rispetto del principio di collegialità
della segreteria. Il consiglio provinciale può, altresì, eleggere un
presidente che presiede, di norma, i lavori del consiglio. La segreteria
provinciale esercita la funzione di rappresentanza dell'organizzazione
nell'ambito della provincia, convoca il consiglio e gli altri organismi
provinciali e ne esegue le deliberazioni. top
Art. 18
Collegio provinciale dei sindaci
Il collegio provinciale dei sindaci si compone di tre membri effettivi e di
due supplenti. Esso svolge, nell'ambito della propria competenza, compiti
analoghi a quelli del collegio nazionale dei sindaci. top
Art. 19
Collegio provinciale dei probiviri
Il collegio provinciale dei probiviri si compone di cinque membri effettivi
e di tre supplenti. Esso svolge nell'ambito della propria competenza
compiti analoghi a quelli esercitati dal collegio nazionale dei probiviri. top
Art. 20
Elezione degli organi provinciali
L'elezione degli organi provinciali avviene su area provinciale sulla base
di liste nelle quali possono essere inclusi candidati di settori diversi.
Di norma, essa avviene contemporaneamente alla elezione
dei delegati al congresso nazionale e regionale ed è preparata
dall'assemblea degli iscritti. L'assemblea fa proposte sulle questioni
concernenti l'organizzazione unitaria provinciale e regionale e sui criteri
di massima per la utilizzazione delle risorse
finanziarie in sede di elaborazione di bilanci preventivi, e nelle
questioni relative all'attività provinciale dei settori. Per ogni organo,
gli eletti sono distribuiti per settore, in proporzione alla consistenza
numerica di ogni settore. top
Art. 21
Organi regionali
Sono organi regionali:
a) il congresso regionale;
b) il consiglio regionale;
c) il segretario regionale;
d) la segreteria regionale;
e) il collegio regionale dei sindaci;
f) la conferenza dei segretari provinciali.
top
Art. 22
Congresso regionale
Il congresso regionale è costituito dai delegati eletti nelle assemblee
provinciali, secondo quanto previsto dal regolamento elettorale nazionale.
Il congresso regionale dibatte e delibera le linee generali di politica
sindacale nel territorio, in coerenza con gli indirizzi nazionali. Ha il
compito, inoltre, di eleggere il consiglio regionale, il collegio regionale
dei sindaci. top
Art. 23
Consiglio regionale
Il consiglio regionale, tenuto conto del coinvolgimento delle diverse
realtà sociali attraverso il decentramento amministrativo, per una più
ampia e coerente diffusione ed affermazione della linea politica sindacale
espressa dal congresso regionale e dalle determinazioni assunte dagli
organi deliberanti nazionali, interagisce con la confederazione di
appartenenza. Il consiglio regionale inoltre:
1) delibera su tutte le materie di carattere regionale;
2) elegge, con votazioni separate, il segretario regionale e i membri di
segreteria regionale;
3) esprime le proprie valutazioni sull'attività del segretario regionale e
della segreteria regionale;
4) delibera azioni sindacali di portata regionale;
5) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo ed eventuali
variazioni.
Il consiglio regionale è costituito in proporzione al numero degli
iscritti, secondo quorum differenziati per fasce
di consistenza numerica nella misura stabilita dal regolamento elettorale
nazionale, garantendo comunque un consigliere ad ogni provincia. Nelle
regioni autonome della Val d’Aosta e del Trentino Alto Adige, la struttura
regionale coincide con quella provinciale. top
Art. 24
Segretario regionale
Il segretario regionale:
1) ha la rappresentanza politica e legale del sindacato nella regione;
2) attua, nel rispetto del principio della collegialità, con la segreteria,
la linea di politica sindacale deliberata dal congresso regionale e dal
consiglio regionale,
3) cura i rapporti con i segretari provinciali;
4) mantiene i contatti con il mondo politico e sociale della regione per
valorizzare il sindacato, assumendo opportune iniziative;
5) convoca e presiede, d’intesa con la segreteria, il consiglio regionale e
la conferenza dei segretari provinciali, fissandone l’ordine del giorno;
6) assume la direzione politica dell’eventuale organo di stampa regionale.
top
Art. 25
Segreteria regionale
La segreteria regionale è composta da:
- il segretario regionale;
- due o quattro membri, in rapporto alla complessità e alle esigenze delle
singole realtà regionali. La segreteria regionale ha sede nel capoluogo di regione.
Nella sua collegialità:
1) attua le delibere del consiglio regionale;
2) predispone iniziative politiche coerenti con la linea congressuale, in
armonia con la linea politica nazionale;
3) definisce l’attribuzione delle deleghe, su
proposta del segretario regionale il quale informa il consiglio regionale
di tali attribuzioni;
4) nomina commissioni di studio per la trattazione di problemi specifici;
5) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
top
Art.
26
Collegio regionale dei sindaci
Il collegio regionale dei sindaci si compone di tre membri effettivi e due
supplenti. Esso svolge, nell'ambito della propria competenza, compiti
analoghi a quelli del collegio nazionale dei sindaci. top
Art.
27
Conferenza dei segretari provinciali
La conferenza dei segretari provinciali è organo deliberante in materia
organizzativa e consultiva sulle iniziative politiche e sindacali che la
segreteria intenda predisporre. La conferenza dei segretari provinciali,
d’intesa con il segretario regionale, coordina le iniziative di carattere
regionale che abbiano ricadute a livello
provinciale. top
Art. 28
Norma transitoria
Le norme dello statuto relative agli organi regionali, non contemplate nei
presenti articoli, saranno oggetto di successive eventuali modifiche o di
integrazioni, con il necessario coordinamento delle norme medesime. top
Art. 29
Organi nazionali
Sono organi nazionali unitari:
a) il congresso nazionale;
b) il consiglio nazionale;
c) il comitato centrale;
d) il segretario generale;
e) la segreteria generale;
f) il collegio nazionale dei sindaci;
g) il collegio nazionale dei probiviri;
top
Art. 30
Congresso nazionale
Il congresso nazionale dello S.N.A.L.S.,
costituito dai delegati provinciali, è l'organo fondamentale che delibera
la linea del sindacato. Il congresso ordinario dell'organizzazione -
unitario e di settore - è indetto, in forme e tempi rigorosamente
correlati, secondo le istanze definite nel
presente statuto. Hanno diritto a prendervi parola - ancorché non delegati
- i consiglieri nazionali uscenti e i membri dei collegi nazionali dei
sindaci e dei probiviri, nonché, nelle sedute di
settore, i membri della consulta uscente. Il congresso nazionale, come
ambito supremo di definizione della linea politica unitaria, ed in
coordinamento con le istanze dei settori,
articolerà, di norma, i suoi lavori in sedute unitarie e in sedute distinte
per settore. Sarà compito del congresso nazionale plenario dei delegati:
a) esaminare e discutere la relazione sull'operato
del sindacato e sulla situazione sindacale e scolastica nel quadro sociale
e politico;
b) deliberare sull'indirizzo di politica sindacale, anche in base alle
indicazioni dei settori;
c) esaminare il rendiconto finanziario dell'organizzazione e fissare le
direttive di massima per la utilizzazione delle risorse economiche in sede
di elaborazione dei bilanci preventivi;
d) eleggere il consiglio nazionale, il collegio dei sindaci, il collegio
dei probiviri;
e) approvare eventuali modifiche dello statuto. top
Art.
31
Convocazione del congresso nazionale
Il congresso nazionale, annunciato e convocato dal consiglio nazionale, che
ne fissa la data, si riunisce in via ordinaria, ogni quattro anni e, in via
straordinaria, ogni qual volta sia richiesto a norma del successivo
articolo 33. Il consiglio nazionale formula le
tesi programmatiche, alle quali sarà data la massima diffusione a tutti i
livelli. La convocazione del congresso e l'ordine del giorno devono essere
comunicati alle organizzazioni provinciali del sindacato almeno 70 giorni
prima della data fissata. All'atto della convocazione del congresso, il
consiglio nazionale nomina una commissione che ha il compito di predisporre
le operazioni preparatorie, garantire e favorire la libera circolazione
delle idee. Il congresso è valido quando vi sono rappresentati i due terzi
degli iscritti e non meno della metà delle organizzazioni provinciali. top
Art. 32
Delegati al congresso nazionale
I delegati al congresso nazionale sono eletti su area provinciale, in
proporzione agli iscritti della provincia e con liste separate per settore.
L'elezione dei delegati è preparata da almeno un'assemblea generale
unitaria di base, organizzata dalla segreteria provinciale. I delegati
provinciali al congresso nazionale sono portatori dei voti effettivamente
rappresentati e, pertanto, sia nelle votazioni di settore sia in quelle
unitarie, votano sulla base del numero dei soci rappresentati. top
Art.
33
Convocazione straordinaria del congresso nazionale, regionale, e
dell'assemblea provinciale
Il congresso nazionale, il congresso regionale, l’assemblea unitaria di
base possono essere convocati, rispettivamente, dal consiglio nazionale,
dal consiglio regionale, dal consiglio provinciale, anche in via
straordinaria. La convocazione in via straordinaria avviene:
a) per il congresso nazionale, ad opera del
consiglio nazionale con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei
suoi componenti, o su richiesta della maggioranza assoluta dei segretari
provinciali, rappresentanti complessivamente la maggioranza assoluta degli
iscritti;
b) per il congresso regionale, ad opera del consiglio regionale con
delibera adottata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, o su
richiesta della maggioranza assoluta dei segretari provinciali,
rappresentanti complessivamente la maggioranza degli iscritti;
c) per l'assemblea provinciale, ad opera del consiglio provinciale, con
delibera adottata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti , o su
richiesta della maggioranza assoluta dei delegati di base, rappresentanti
complessivamente la maggioranza assoluta degli iscritti. top
Art. 34
Consiglio nazionale
Il consiglio nazionale è organo deliberante nel rispetto delle indicazioni
statutarie e congressuali. Il consiglio nazionale si può articolare in
commissioni di studio, anche permanenti, relative ai problemi generali di
politica scolastica, di strutture, di governo e di stato giuridico. Il
consiglio nazionale elegge il segretario generale, la segreteria generale e
il comitato centrale, che ad esso rispondono del
loro operato. Ciascuno dei membri del consiglio nazionale può partecipare a
qualsiasi assemblea, congresso o convegno dell'organizzazione, sia in sede
nazionale sia in sede periferica. Il consiglio nazionale approva il
bilancio consuntivo e preventivo, delibera in merito alle quote di adesione al sindacato. Alle riunioni del consiglio
nazionale partecipano, con solo diritto di parola, i rappresentanti dello
S.N.A.L.S. eletti in seno al C.N.P.I., qualora non ne facciano già parte. top
Art. 35
Composizione del consiglio nazionale
Il consiglio nazionale è composto da 150 membri di cui sei sono i
coordinatori di settore, in conformità di quanto disposto dall'articolo 48.
I restanti sono distribuiti tra i settori in rapporto alla consistenza
degli iscritti di ciascun settore rappresentato in congresso. L'elezione
congressuale del consiglio nazionale si realizza sulla
base di liste, nelle quali possono essere inclusi nomi di candidati
di tutti i settori. top
Art. 36
Comitato centrale
Il comitato centrale delibera, in via ordinaria, su delega del consiglio
nazionale e nelle situazioni d'urgenza, in prima istanza, salvo ratifica
del consiglio nazionale. Il comitato centrale si pronuncia sulle linee
della piattaforma rivendicativa da portare alla consultazione di base e
all'approvazione da parte del consiglio nazionale. Il comitato centrale ha,
in particolare, il compito di:
- vigilare sul buon andamento organizzativo e amministrativo, centrale e
periferico del sindacato;
- designare i rappresentanti della organizzazione
presso enti e commissioni;
- fissare i criteri per gli esoneri sindacali. Il comitato centrale è
composto da 31 membri eletti nel proprio seno dal
consiglio nazionale. Il comitato centrale si riunisce in via ordinaria ogni
due mesi, in via straordinaria ogni volta che sia convocato dalla
segreteria generale o su richiesta di almeno un
terzo dei suoi componenti. top
Art. 37
Ufficio di Presidenza del Consiglio Nazionale e Ufficio di Presidenza
del Comitato Centrale
Le
riunioni del Consiglio Nazionale e le riunioni del Comitato Centrale sono
dirette da un Ufficio di Presidenza composto:
-
da un Presidente che assicura la regolarità della discussione e delle
votazioni, concede la parola, indice le votazioni, comunica i risultati
delle votazioni, sospende e chiude le riunioni, adotta tutte le misure
necessarie a garantire il buon andamento e la serenità della riunione;
-
da due Vice Presidenti che coadiuvano il Presidente nell’esercizio
delle sue funzioni e che, in caso di assenza e/o impedimento del
Presidente, lo sostituiscono;
-
da un Segretario incaricato della stesura e della custodia dei
verbali delle singole riunioni.
I componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio
Nazionale e i componenti dell’Ufficio di Presidenza del Comitato Centrale
sono eletti nella prima riunione di tali organi, successiva alla
celebrazione del Congresso Nazionale.
I componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Nazionale e i
componenti dell’Ufficio di Presidenza del Comitato Centrale restano in
carica sino alla successiva celebrazione del Congresso Nazionale.top
Art. 38
Segretario generale
Il segretario generale rappresenta il sindacato nella sua unità e ne ha la
rappresentanza legale, attua la linea di politica sindacale deliberata
dagli organi statutari, nel rispetto del principio di collegialità, con la
segreteria generale, che presiede, dirige e coordina; organizza e coordina
tra loro le attività delle commissioni nazionali di cui all'art. 42; assume
la direzione politica dell'organo di stampa e cura i rapporti con le
segreterie provinciali e regionali. Egli è il responsabile delle attività
programmate nell'ambito dei principi politici che informano l'azione
sindacale; mantiene i contatti con il mondo politico e sociale al fine di
valorizzare il sindacato e renderlo sempre più rappresentativo assumendo
opportune iniziative. top
Art. 39
Segreteria generale
La segreteria generale è organo esecutivo centrale del sindacato; attua con
collegiale responsabilità i deliberati del consiglio nazionale e del
comitato centrale ed è convocata periodicamente dal segretario generale su
ordine del giorno. Nel corso della sua prima riunione, essa elegge, nel
proprio seno, un segretario amministrativo e uno o più vice-segretari. La
segreteria è composta dal segretario generale, e da altri membri, fino al
massimo di 10, eletti dal consiglio nazionale. La segreteria generale
risponde solidalmente della sua attività al comitato centrale e al
consiglio nazionale. top
Art.
40
Conferenze dei segretari provinciali e regionali
Le conferenze dei segretari provinciali e regionali sono organi deliberanti
in materia organizzativa e consultive nelle altre materie che la segreteria
generale intende sottoporre al parere della base. Per l'avvio e per la
conclusione delle azioni sindacali di portata generale, la segreteria
generale è tenuta a sentire il parere delle conferenze dei segretari
provinciali e regionali. La convocazione delle due conferenze può avvenire
congiuntamente ed anche in coincidenza con le riunioni del consiglio
nazionale. top
Art. 41
Organo di stampa
L'organo di stampa è aperto a tutti gli orientamenti interni
dell'organizzazione nel rispetto del presente statuto. Su tale organo deve
essere data notizia dei temi trattati negli organi centrali, delle tesi
emerse, delle deliberazioni adottate, degli ordini del giorno di politica
sindacale che siano stati oggetto di votazione,
dell'attività sindacale. La segreteria generale nomina il direttore
responsabile e il comitato di redazione. top
Art.
42
Organizzazione centrale
L'organizzazione centrale si struttura in aree funzionali definite dal
comitato centrale, su proposta del segretario generale. Ognuna delle aree
funzionali centrali è coordinata da un membro della segreteria generale ed
è composta da una commissione di collaboratori
particolarmente esperti, scelti nei quadri sindacali. top
Art.
43
Collegio nazionale dei sindaci
Il collegio nazionale dei sindaci si compone di 5 membri effettivi e 2
supplenti eletti dal congresso. Esso è organo perfetto. Il collegio dei
sindaci risponde della propria attività davanti al congresso e al consiglio
nazionale. Nella prima riunione viene eletto, fra
i membri effettivi, il presidente. Il compito del collegio dei sindaci è
quello di controllare l'andamento amministrativo
del sindacato e la regolarità di tutte le spese. Esso propone i miglioramenti tecnico-contabili che ritiene utili e
segnala le deficienze eventuali al consiglio nazionale. Il collegio dei
sindaci riferisce al congresso e al consiglio nazionale sui bilanci
consuntivi e preventivi del sindacato. I membri del collegio dei sindaci
possono partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio
nazionale nelle quali si trattino argomenti di
amministrazione; essi non possono esercitare alcuna funzione sindacale
retribuita. Il collegio dei sindaci è convocato dal suo presidente,
d'intesa con il segretario generale, oltreché
alle scadenze previste dall'articolo 49, almeno
un'altra volta all'anno. top
Art.
44
Collegio nazionale dei probiviri
Il collegio nazionale dei provibiri si compone di
9 membri effettivi e di 3 supplenti eletti dal congresso. Esso è organo
perfetto. Nella prima riunione viene eletto, fra i
membri effettivi, il presidente. Sono di competenza del collegio nazionale
dei probiviri:
a) in sede di appello: tutte le controversie sulle
quali si sia pronunciato il collegio provinciale dei probiviri;
b) in sede di prima e unica istanza: le controversie insorte tra soci
appartenenti a province diverse nonché il giudizio sui membri degli organi
nazionali, provinciali e regionali deferiti al collegio. I membri del
consiglio nazionale, del collegio nazionale dei sindaci e del collegio
nazionale dei probiviri possono essere deferiti al collegio nazionale dei
probiviri su parere conforme del comitato centrale espresso a maggioranza
di due terzi. Il collegio nazionale dei probiviri è convocato dal suo
presidente. Gli atti del collegio nazionale dei probiviri sono definitivi. Il collegio nazionale dei probiviri può adottare i seguenti
provvedimenti:
1) l'ammonizione;
2) la deplorazione;
3) la sospensione da 3 a 12 mesi;
4) l'espulsione.
Il collegio nazionale dei probiviri è, altresì, competente ad adottare il provvedimento di espulsione, dopo quello
di sospensione cautelare disposto dalla segreteria generale in pendenza di
giudizio penale, qualora l'associato sia stato condannato con sentenza
passata in giudicato su fatti di particolare gravità sociale e scolastica.
Avverso i provvedimenti adottati dagli organi statutari contro l'associato
è prevista la tutela mediante il ricorso al
collegio nazionale dei probiviri entro 60 giorni dalla comunicazione del
provvedimento. Il collegio nazionale dei probiviri decide in unica istanza entro 90 giorni. top
Art.
45
Commissione di vigilanza
(Abrogato). top
TITOLO III
Organizzazione dei settori
Art. 46
Settori del sindacato
Lo S.N.A.L.S. organizza, in forma articolata, il personale dei seguenti
settori:
a) università e I.S.E.F.;
b) scuola secondaria di ogni ordine e grado e strutture della formazione
professionale di competenza territoriale;
c) scuola elementare e scuola materna;
d) scuole di istruzione artistica compresi i conservatori e le accademie;
e) ATA;
f) amministrazione centrale e periferica della P.I..
I settori hanno funzione consultiva, di natura culturale, professionale,
tecnica ed organizzativa. Al settore è attribuita la funzione di studio
delle problematiche specifiche, di rappresentazione propositiva delle
relative istanze agli organi unitari e di
cooperazione alla organizzazione della vita del sindacato, in tutte le sue
espressioni (assistenza, formazione quadri, tesseramento). I responsabili
del settore partecipano direttamente alle contrattazioni specifiche. Il
settore, che contribuisce alla definizione del programma del sindacato
unitario, deve conformare la propria condotta ai principi ed alla linea
deliberati dagli organi unitari, i quali possono avocare alla loro
competenza la trattazione dei temi proposti dai settori. Ciascun settore
svolge la propria attività attraverso consulte nazionali e provinciali. In
tutti gli organi deliberativi, direttivi e di controllo, centrali e
periferici, dev'essere garantita la presenza dei
settori in rapporto alla consistenza numerica degli iscritti di ogni settore. I settori si avvalgono delle strutture
e dei mezzi del sindacato. Possono inoltre essere costituiti comitati
intersettoriali anche permanenti, per la trattazione di problemi
riguardanti categorie che risultino presenti in
settori diversi. E' obbligatoria la costituzione di comitati
intersettoriali del personale direttivo e del personale in quiescenza. A
livello nazionale e provinciale, i coordinatori dei settori e dei comitati
intersettoriali fanno parte di diritto degli organi deliberanti. Essi
partecipano a pieno titolo alle riunioni di segreteria, quando sono
convocati per la trattazione di problemi di settore. Ogni coordinatore può
chiedere che vengano inseriti all'ordine del
giorno delle riunioni di segreteria argomenti riguardanti il settore o i
comitati intersettoriali. top
Art. 47
Consulta provinciale di settore
La consulta provinciale di settore coordina l'attività del settore
nell'ambito provinciale e contribuisce ad attuare le finalità di cui agli
articoli 1 e 46; essa costituisce un momento di presenza e di partecipazione
più organico alla vita unitaria dello S.N.A.L.S..
La consulta si compone da 3 a 9 membri eletti dal congresso provinciale.
Essa elegge, nel suo seno, il coordinatore provinciale, che fa parte di
diritto del consiglio provinciale. top
Art. 48
Organi nazionali di settore
In adempimento del disposto dello statuto per quanto attiene alla
partecipazione dei settori a tutti i livelli della vita unitaria del
sindacato, sono istituiti per ogni settore:
a) la consulta nazionale;
b) l'ufficio centrale di coordinamento;
c) il coordinatore nazionale.
La consulta nazionale di ciascun settore assume i problemi specifici ed
elabora proposte, utilizzando apposite commissioni
di studio, che potranno essere formate anche in rapporto a istanze di categorie
minoritarie. La consulta nazionale, composta da 21
membri, è eletta dai delegati del settore in occasione del congresso
nazionale. La consulta nazionale elegge, fra i suoi membri, il coordinatore
nazionale e, con successiva votazione, altri quattro membri, i quali, con
il coordinatore, costituiscono l'ufficio centrale di coordinamento. Il
coordinatore nazionale di ciascun settore è membro di diritto del consiglio
nazionale e del comitato centrale. Il coordinatore nazionale risponde del
suo operato e di quello dell'ufficio centrale di
coordinamento alla consulta. top
TITOLO IV
Bilancio, patrimonio e amministrazione
Art. 49
Bilancio nazionale
Il bilancio del sindacato, unitario nelle sue fonti principali, deve
comportare un coordinamento fra bilancio centrale e bilancio degli organi
periferici e, nel reparto delle disponibilità, devono essere garantite con
priorità le fondamentali esigenze di base. Le entrate sono costituite dalle
quote associative; dai proventi degli abbonamenti, della pubblicità, delle
iniziative editoriali e dalla vendita di stampati, dalla elargizione
di persone, di enti pubblici e privati. L'esercizio finanziario si chiude
il 31 dicembre di ogni anno. Per il funzionamento
degli organi di settore e dei comitati intersettoriali verrà
assegnata, in sede di elaborazione del bilancio preventivo, un'aliquota
delle quote derivanti dai versamenti degli iscritti. La ripartizione tra i
settori di detta aliquota sarà effettuata in relazione
alla consistenza numerica dei settori stessi dopo aver comunque
assicurato ai settori e ai comitati intersettoriali la somma indispensabile
per il loro normale funzionamento. Entro il 31 ottobre di
ogni anno, la segreteria generale predispone e presenta al collegio
dei sindaci e al consiglio nazionale il bilancio preventivo per l'anno
successivo. Il bilancio preventivo indica analiticamente le entrate e le
spese previste. Entro il 31 maggio, la segreteria generale predispone e
presenta al consiglio nazionale il bilancio consuntivo dell'anno precedente
corredato della relazione del collegio dei
sindaci. Il bilancio consuntivo indica analiticamente le entrate e le
spese. Il bilancio preventivo e quello consuntivo
sono corredati dai prospetti specifici dei singoli capitoli. Il bilancio
consuntivo viene approvato entro il 30 giugno. top
Art. 50
Bilancio provinciale e regionale
Con gli stessi criteri dell'articolo precedente devono essere presentati
dalle segreterie regionali e provinciali i relativi bilanci preventivi e
consuntivi. Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 15
ottobre di ogni anno, il bilancio consuntivo,
corredato della relazione del collegio dei sindaci, entro il 15 maggio di
ogni anno. Il bilancio preventivo ed il bilancio
consuntivo devono essere inviati, entro 30 giorni dall'approvazione, alla
segreteria generale per il giudizio di conformità ai deliberati del
consiglio nazionale. Il segretario amministrativo nazionale può effettuare, anche a mezzo di un suo delegato, ispezioni
contabili nelle sedi periferiche e deve, in caso di inadempienze gravi,
sostituirsi agli organi periferici per la redazione e l'approvazione del
bilancio consuntivo e preventivo, salva comunque l'applicazione
dell'articolo 8. top
Art. 51
Patrimonio
Il patrimonio dello S.N.A.L.S. è costituito da tutti i beni mobili ed
immobili di proprietà dell'organizzazione esistenti presso gli uffici
centrali e periferici. La gestione del patrimonio nella sede centrale e
nelle sedi periferiche è di competenza dei relativi organi, che assumono
autonomamente la responsabilità, anche civile, degli atti sottoscritti a nome dello S.N.A.L.S.. Gli
organi periferici non possono acquistare, alienare, ipotecare, concedere in
garanzia beni immobili senza la preventiva autorizzazione da parte della
segreteria generale. Le spese sono deliberate dall'organo esecutivo
competente, sentito il segretario amministrativo. top
TITOLO V
Modifiche statutarie e regolamento
Art. 52(*)
Il Consiglio Nazionale è l’organo competente:
- a deliberare la
modifica delle disposizioni statutarie;
- ad adottare e/o
modificare il Regolamento Applicativo dello Statuto;
- ad adottare e/o
modificare il Regolamento Elettorale.
Le modifiche dello Statuto sono
approvate con il voto favorevole di due terzi dei componenti
del Consiglio Nazionale.
Il Regolamento Applicativo dello
Statuto, le modifiche del Regolamento Applicativo dello statuto, il
Regolamento Elettorale e le modifiche del Regolamento
Elettorale sono approvate con il voto favorevole della maggioranza
dei componenti del Consiglio Nazionale.
Le proposte di modifica delle
disposizioni statutarie e/o regolamentari possono essere presentate al
Consiglio Nazionale:
- dalla Segreteria
Generale;
- da 1/3 dei
componenti del Consiglio Nazionale.
Le modifiche statutarie deliberate
dal Consiglio Nazionale che non incidono sugli organi e la loro
composizione espressi dal Congresso anche a livello periferico, provinciale
e regionale, hanno effetto immediato e devono essere ratificate dal
successivo Congresso.
Sono abrogate le preesistenti
disposizioni statutarie e regolamentari che disciplinano le suindicate materie.
(*) APPROVATO
ALL’UNANIMITA’ DAL CONGRESSO NAZIONALE
DEL 12 – 13 – 14 MARZO 2003. top
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